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martedì 12 luglio 2011

Manovra economica 2011

Norme di maggiore rilevanza fiscale: 

Società estere (art. 23): è introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti sulle somme versate per finanziare altri interessi e proventi su obbligazioni quotate emesse dagli stessi percettori (nuovo art. 26-quater, co. 8-bis, D.P.R. 600/1973).
Tale ritenuta si applica agli interessi corrisposti dal 6.7.2011. Se è presente una garanzia sui finanziamenti fruttiferi degli interessi è dovuta l’imposta di registro pari allo 0,25%. È prevista, inoltre, un’imposta sostitutiva del 6%, oltre agli interessi legali, da versare entro il 30.11.2011 sugli interessi già corrisposti.
Irap – Banche e assicurazioni – Aumento dell’aliquota (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, è aumentata l’aliquota Irap
applicata al settore bancario e assicurativo. In particolare, per il settore bancario è innalzata al 4,65% mentre per quello assicurativo al 5,90% (nuovo art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. 446/1997).
Bollo – Aumento per i depositi titoli (art. 23): a decorrere dal 2011 è aumentata l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli.
In particolare, è prevista un’imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione e, dal 2013, anche in base al valore nominale o di rimborso (superiore o non superiore a e 50.000) (nuovo art. 13, co. 2-bis e 2-ter, Tariffa, D.P.R. 642/1972).
Detrazioni 36% e 55% – Ritenuta sui bonifici – Riduzione (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, è ridotta dal 10%
al 4% la ritenuta d’acconto che banche e Poste Italiane S.p.a. devono operare sui bonifici effettuati da contribuenti che vogliono beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55% (nuovo art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).
Riporto delle perdite (art. 23): le perdite generate dal periodo d’imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo
dell’80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta possono abbattere interamente il reddito imponibile degli anni successivi (nuovo art. 84, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986).
Ammortamenti – Beni gratuitamente devolvibili e altri beni (art. 23): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011, la quota di ammortamento
finanziario deducibile per i beni gratuitamente devolvibili non può superare l’1% del costo dei beni (nuovo art. 104, co. 2, D.P.R.
917/1986). Inoltre, è previsto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012, sarà rivista con apposito regolamento la disciplina fiscale degli ammortamenti di beni materiali e immateriali.
Riallineamento dei valori delle partecipazioni di controllo (art. 23): è possibile con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% affrancare
i valori delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato per la parte imputabile ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (nuovo art. 15, co. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009). Tale disposizione è applicabile alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti.
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – Rateazione – Non necessità della fideiussione (art. 23): in caso di rateazione delle somme
dovute a seguito di accertamento con adesione, per importi superiori a e 50.000, non è più richiesto prestare polizza fideiussoria o fideiussione, per il periodo di rateazione aumentato di un anno (soppresso parte del co. 2, art. 8, D.Lgs. 218/1997). Non è più richiesta la fideiussione anche in caso di rateazione delle somme dovute in sede di conciliazione giudiziale (soppresso parte del co. 3, art. 48, D.Lgs.546/1992).
Partite Iva inattive (art. 23): la partita Iva viene chiusa d’ufficio se per 3 anni consecutivi il titolare non abbia esercitato attività d’impresa o professionale o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, non abbia adempiuto a tale obbligo (nuovo art. 35, co. 15- quinquies, D.P.R. 633/1972).
Studi di settore (art. 23): dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31.12 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore (nuovo art. 1, co. 1-bis, D.P.R. 195/1999). Inoltre, l’omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore legittima l’accertamento induttivo basato su presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti (nuovo art. 39, co. 2, lett. e), D.P.R. 600/1973).
Sanzioni – Irrogazione immediata (art. 23): con riferimento agli atti emessi dall’1.10.2011 le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica (nuovo art. 17, co. 1, D.Lgs. 472/1997).
Accertamenti esecutivi – Proroga (art. 23): è prorogato dall’1.7.2011 all’1.10.2011 l’avvio del nuovo sistema degli accertamenti esecutivi (nuovo art. 29, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010).
Equitalia – Comunicazione dei ruoli inesigibili (art. 23): è prorogato al 30.9.2012 il termine entro cui Equitalia è tenuta a comunicare agli enti
 creditori i ruoli inesigibili (iscrizioni a ruolo avvenute nel periodo 1999- 2009 non trasformate in riscossioni effettive) (nuovo art. 3, co. 12, D.L.203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005).


«Spesometro» – Comunicazione dei pagamenti con carte di credito e debito (art. 23): le operazioni Iva rilevanti i cui pagamenti sono effettuati
con carte di credito, di debito o prepagate devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari che hanno emesso tali carte (nuovo art. 7, co. 1-ter, D.L. 70/2011).
Iva – Noleggio di autoveicoli (art. 23): l’azienda che noleggia autoveicoli deve riportare, nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio.
Imprenditori agricoli – Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale (art. 23): gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis,R.D. 267/1942) e alla procedura della transazione fiscale (art. 182-ter, R.D. 267/1942).
Lampedusa – Proroga di termini e zona franca urbana (art. 23): a seguito del perdurare dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, il termine del 16.12.2011, relativo agli adempimenti e ai versamenti di tributi, contributi e premi Inail sospesi, è prorogato al 30.6.2012. È, inoltre, disposto che il territorio del Comune di Lampedusa costituisca zona franca urbana.
Cinque per mille – Nuova destinazione (art. 23): dall’anno finanziario 2012 il cinque per mille dell’Irpef può essere destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Giochi – Liquidazione automatica dell’imposta unica (art. 24): è prevista la liquidazione automatica dell’imposta unica su scommesse e giochi a distanza (D.Lgs. 504/1998). In particolare, le somme dovute a titolo d’imposta unica, di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. Le relative cartelle di pagamento devono essere notificate entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.
Premio di produttività – Tassazione agevolata e sgravio contributivo (art. 26): anche per il 2012 sono previsti una tassazione agevolata e uno sgravio contributivo con riferimento alle somme erogate ai dipendenti privati in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate ad incrementi di produttività. Entro il 31.12.2011 il Governo provvederà a determinare tali agevolazioni.
Nuovo regime dei contribuenti minimi (art. 27): al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che hanno perso il lavoro, dall’1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007) si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi e al verificarsi di determinate condizioni, solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007. L’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%.
Venture capital (art. 31): sono previsti nuovi fondi di venture capital al fine di favorire al nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento, con agevolazioni fiscali sui relativi proventi.
Un apposito provvedimento stabilirà modalità e termini della comunicazione. Sono previste semplificazioni per coloro che, dal 2012, pur avendo i vecchi requisiti ma non quelli richiesti dalla nuova norma,non potranno più applicare tale regime.

Espropriazione per pubblica utilità (art. 34): la pubblica autorità che utilizza,senza averne titolo, un immobile per scopi di interesse pubblico può disporre che lo stesso venga acquisito al proprio patrimonio indisponibile,corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale; quest’ultimo è forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene (nuovo art. 42-bis, D.P.R. 327/2001).
Atti giudiziari - Contributo unificato (art. 37): è previsto l’aumento del contributo unificato con applicazione anche al processo tributario (modifiche agli artt. 9, 10, 13, 14, 18, 131 e 158, e abrogazione dell’art.260, D.P.R. 115/2002). Le nuove misure del contributo si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati dopo il 6.7.2011.
Commissioni tributarie – Composizione e incompatibilità (art. 39): sono disposte misure che ridefiniscono la composizione delle Commissioni
tributarie. In particolare, sono previste norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli Albi professionali che abilitano all’assistenza
nel contenzioso tributario e per coniuge, parenti e affini degli stessi (nuovo art. 8, D.Lgs. 545/1992).
Contenzioso telematico (art. 39): è previsto che la notifica delle comunicazioni dalle Commissioni tributarie alle parti in causa possa essere effettuata utilizzando la posta elettronica certificata (pec) (nuovo art. 16, co. 1-bis, D.Lgs. 546/1992). Inoltre, è disposta la progressiva informatizzazione del processo tributario.
Reclamo e mediazione fiscali (art. 39): dall’1.4.2012 per le controversie di valore non superiore a e 20.000, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione (nuovo art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992).
Liti pendenti – Definizione (art. 39): le liti fiscali di valore non superiore a e 20.000 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti alla data dell’1.5.2011, possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ex art. 16, L. 289/2002. In particolare, le somme dovute devono essere versate entro il 30.11.2011 in un’unica soluzione e la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012.

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