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martedì 3 settembre 2013

D.L. 102/2013: le principali misure adottate

Pubblicato nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013

Il D.L. 102/2013, “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di Cig e di trattamenti pensionistici”, entra in vigore con la pubblicazione nella G.U. 204/2013 del 31.08.2013. Diversamente dalle bozze che circolavano nei giorni scorsi alla pubblicazione in G.U., scompaiono il temutissimo ritorno all’imponibilità dell'Irpef sulle seconde case, nonchéla deducibilità dell'IMU per le imprese.

I temi affrontati - Il testo varato dal Governo e prontamente pubblicato in Gazzetta ufficiale si compone di 15 articoli, che disciplinano rispettivamente il tema dell’IMU, la tassa per i rifiuti 2013 (TARES), incentivazioni al sistema creditizio, con particolare riguardo alle modalità di accesso al credito ai soggetti svantaggiati, oltre a prevedere discipline in tema di lavoro e di finanza locale. Tra le forme di copertura del minor gettito IMU si segnala la riduzione della detraibilità delle polizze vita e contro gli infortuni ela possibilità di incrementare gli acconti IRES, IRAP e le accise.

IMU: abitazione principale - In tema di IMU, l’art. 1, D.L. 102/2013, conferma la cancellazione dell’acconto 2013 per l’abitazione principale, inizialmente sospeso per effetto dell’art. 1, co. 1, D.L. 54/2013, con la sola eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).
L’abolizione dell’imposta riguarda anche le pertinenze (box e cantine) dell’abitazione principale.
Rimangono escluse dall’abolizione dell’imposta le abitazioni di tipo signorile ovvero le abitazioni delle categorie catastali A1, A2 e A9.
Resta l'incognita della seconda rata per la quale si aspetta di trovare le coperture e se ne riparlerà dopo il 15 ottobre.

IMU: altre novità - L’art. 2 del D.L. 102/2013 cancella la seconda rata 2013 dei c.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevedendo, inoltre, l’esenzione IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a partire dal 1° gennaio 2014.
Tra le altre novità sull’IMU si segnala:
- l'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni assegnate ai soci delle cooperative a proprietà indivisa, e la detrazione di 200 euro per gli alloggi di proprietà degli ex Iacp (la "case popolari"): dato che queste in genere sono di categoria catastale A/4, la maggior parte delle 800mila unità risulterà di fatto esente;
- per le case degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e (a sorpresa) ai funzionari di prefettura non è più richiesto il requisito di dimora e residenza perché siano considerate abitazioni principali;
 esenzione dall'Imu degli immobili adibita alla ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il minor gettito IMU sarà compensato ai Comuni con trasferimenti diretti dallo Stato.

La cedolare secca - Per quanto riguarda la cedolare secca, l’art. 4 del D.L. 102/2013, per i canoni concordati di abitazioni, prevede una riduzione dell’aliquota dal 19% al 15%, con effetto a partire dal 1° gennaio 2013, rendendo gli stessi maggiormente convenienti rispetto alle locazioni a canone libero, la cui aliquota è del 21%.

TARES - L’art. 5, del D.L. 102/2013, conferma le regole sulla Tares, ufficialmente già in vigore, il cui saldo sarà calcolato con i nuovi criteri, a differenza dell'acconto che è stato calcolato con le vecchie regole Tarsu.

Incentivi al sistema creditizio - Data la stretta del sistema creditizio, vengono previsti una serie di meccanismi che permettano la ripresa del credito per l’acquisto della prima casa e supportino i soggetti che hanno già contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Nell’ambito di tali misure si segnala il rifinanziato del fondo per la sospensione di 18 mesi delle rate del muto gestito dalla Consap e il rifinanziato il fondo di garanzia per i mutui a favore dei giovani. Quest’ultimo permette agli under 35 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori) con un ISEE inferiore a 35 mila Euro di chiedere un mutuo di 200.000 euro prestando la garanzia per il 50% della quota capitale.

La clausola di salvaguardia
 – Per quanto riguarda le coperture finanziarie, l’art. 15, D.L. 102/2013, sancisce una clausola di salvaguardia in base alla quale nel caso in cui le coperture previste in relazione al maggior gettito Iva che dovrebbe scaturire dai pagamenti dei debiti alle imprese dalla Pa e dalla sanatoria sul contenzioso sulle slot machine - non dovveso essere sufficienti, il Governo è autorizzato ad aumentare l'importo degli acconti Ires e Irap e delle accise per complessivi 1,5 miliardi di euro.

La detrazione delle polizze assicurative vita e infortuni - L’art 12, D.L. 102/2013, modifica l’art. 15, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, prevedendo che il tetto massimo di detraibilità delle polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 scenda dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 si prevede una ulteriore riduzione del tetto di detraibilità che scende a 230 euro.

Considerazioni - Rispetto alle versioni del D.L. circolate negli scorsi giorni, viene meno la deducibilità dell’imposta per le imprese e per gli esercenti arti e professioni e l’imponibilità IRPEF nella misura del 50% per le unità immobiliari non locate. L’eliminazione di tali misure era stata confermata già venerdì da un comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

giovedì 8 agosto 2013

Depositi bancari garantiti fino a 100.000 euro

A prescindere da quanti conti il cliente abbia presso lo stesso istituto bancario, i depositi bancari sono garantiti fino a 100.000 euro pro-capite.
Gli articoli 96 e seguenti del c.d. TUB, Testo unico bancario, definiscono i sistemi di garanzia per i depositanti, cui aderiscono le banche italiane. Tali sistemi effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia.
L'assicurazione dei depositi è una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di garanzia atta ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Scopo della garanzia – Il fine del sistema di garanzia dei depositi è offrire tutela al risparmiatore "non informato", cioè come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

Crediti ammessi ed esclusi dal rimborso 
- Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. Dunque, oltre ai conti correnti, sono garantiti depositi, assegni circolari e certificati di deposito nominativi.
Sono, invece, esclusi dalla tutela, a mero titolo esemplificativo: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile.

Limite e termini del rimborso
 - Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, co. 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Cointestazione del conto deposito -
 La tutela dei fondi di garanzia opera per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.
In quest'ultimo caso il depositante avrà diritto a vedersi garantiti i propri depositi comunque sino alla menzionata somma.
La garanzia opera non solo per depositante, ma anche per istituto bancario, indipendentemente dal numero di conti accesi presso lo stesso istituto. Se lo stesso depositante ha due o più conti aperti presso banche differenti, la garanzia opera separatamente, sino alla soglia dei 100.000 euro, su ciascun conto.
La tutela si estende anche ai conti aperti dalle persone giuridiche.

Filiali italiane di banche extra-UE - Tutte le banche italiane, come anche le filiali italiane di banche extracomunitarie, devono aderire obbligatoriamente a un sistema di garanzia, di conseguenza, tutti i depositanti godono delle medesime tutele.
L'assicurazione dei depositi garantisce i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 7 agosto 2013

Redditometro : la prova salva dall’accertamento

Al fine di giustificare le proprie spese non in linea con il reddito dichiarato nell’anno precedente, il contribuente soggetto al controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, deve addurre le prove che giustificano l’acquisto, pur non avendo incassato la provvista finanziaria necessaria.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate nella Circolare n.24/E/2013. Tale strumento di lotta all’evasione verrà usato per selezionare i contribuenti più a rischio di infedeltà fiscale, partendo dai redditi del 2009. Tale "nuovo" redditometro è fondato sulle spese medie elaborate dall'Istat per categorie omogenee di famiglie, suddivise in diverse aree geografiche. Si presenta, dunque, come un accertamento di massa non adattato alla posizione reddituale di ogni singolo contribuente e il risultato che fornisce non è che un mero indizio del reddito imputabile al soggetto accertato.

Ambito oggettivo - 
Quattro sono le potenziali tipologie di spese:
- quelle sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico, quali i costi per abitazione o per mezzi di trasposto;
- le spese per elementi certi ottenute applicando ai dati certi i valori medi rilevati dai dati dell'Istat o da analisi degli operatori di mercato
- le spese di mantenimento derivanti dalla concreta disponibilità di un bene, quale l'abitazione, di cui l'Agenzia possiede le caratteristiche tecniche quali, ad esempio, ampiezza e categoria catastale;
- infine gli investimenti patrimoniali sostenuti nell'anno.
Gli acquisti oggetto di controllo devono esser stati finanziati con redditi diversi da quelli posseduti nel medesimo periodo, con redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Inoltre per tutte le tipologie di spesa si può dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione.

Parametri per l’individuazione - Nelle indicazioni agli uffici per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle entrate ha fissato dei parametri. È infatti necessario che i contribuenti selezionati presentino scostamenti “significativi” tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata. La percentuale di scostamento è del 20%.
Inoltre, i controlli non devono interessare le situazioni di marginalità economica, come i casi di chi ha perso il lavoro e non ha dichiarato di conseguenza redditi in un determinato anno o lo ha fatto solo per alcuni mesi. Nella valutazione va preso in considerazione anche il reddito del nucleo familiare, in quanto se uno dei componenti ha una capacità di spesa ridotta, ma tenendo in considerazione i redditi degli altri membri l’acquisto diventa coerente, allora la spesa è da ritenersi giustificata.

L’incontro chiarificatore – La circolare n.24/E/2013 indica, altresì, la necessità che venga fissato un incontro ad hoc, al fine di meglio accertare il reddito prodotto. Tale fase si ha solo se il contribuente non è stato in grado di fornire prove contrarie al reddito accertato dall’Agenzia secondo il principio della presunzione di irregolarità della dichiarazione (Cass. n.23554/2012). Fondamentale, è dunque esibire i documenti che possono giustificare le spese sostenute, in quanto ogni tipo di acquisto può richiedere una tipologia diversa di prova. L'attività di controllo si esaurisce se, in sede di contraddittorio, il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi. Al contrario, il contraddittorio verrà esteso anche alle spese Istat. In tal caso, egli potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno della diversa rappresentazione della situazione di fatto.
La persistenza di elementi di incertezza a seguito del contraddittorio, oppure anche la mancata presentazione del contribuente all'invito, legittimano l'ufficio ad attivare indagini finanziarie e richieste di dati e notizie a soggetti terzi. Prende così avvio la seconda fase del contraddittorio con la trasmissione di un nuovo invito contenente la quantificazione di maggior reddito accertabile e maggiori imposte oltre che la proposta di adesione.

Casi pratici – Si propongono di seguito alcuni casi pratici:
- Caio ha acquistato nel 2009 un appartamento di 110 metri quadrati per 450.000 euro, con mutuo quinquennale per 100.000 euro, con rate annue di circa 20.000 euro. Dichiarando nel 2009 un reddito annuo di 80.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà giustificare l'esborso dimostrando di aver ricevuto una parte della somma dai propri genitori in seguito al disinvestimento di Bot e CCT in scadenza quell'anno.
- Tizio ha assunto nel 2010 una collaboratrice domestica, corrispondendole uno stipendio di circa 1.000 euro al mese, al lordo dei contributi previdenziali. La contribuente ha dichiarato nello stesso anno di imposta un reddito professionale di circa 32.000 euro. L'Agenzia ha individuato uno scostamento superiore alla soglia di tolleranza del 20%. Ella potrà ad esempio dimostrare che nello stesso anno 2010 la sua Cassa professionale di assistenza e previdenza le ha liquidato un'indennità di maternità per circa 15.000 euro oppure dimostrare che, mensilmente, suo marito provvede all'accredito della somma di 1.000 euro sul suo conto corrente, usata poi per pagare lo stipendio alla colf.
- Nel 2010, Sempronio ha acquistato un'autovettura di grossa cilindrata per circa 45.000 euro pur essendo privo di fonti di reddito. Egli potrà sostenere di aver ricevuto la somma necessaria dai suoi familiari in occasione del suo diploma di laurea e/o di altre ricorrenze e che le spese relative al mantenimento dell'autovettura sono sostenute dagli stessi familiari che dichiarano un reddito sufficientemente capiente.
- Daniele ha ristrutturato nel 2009 un appartamento di sua proprietà per un importo di circa 50.000 euro e beneficiando così delle detrazioni previste dalla legge. Avendo dichiarato nello stesso anno 2009 un reddito annuo pari a 30.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà dimostrare di aver accantonato la somma necessaria alla ristrutturazione grazie ai canoni percepiti in seguito alla locazione dell'immobile ristrutturato e dichiarati regolarmente negli anni precedenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 6 agosto 2013

Beni e finanziamenti ai soci: modelli e semplificazioni

Pubblicati in data 5 agosto due attesi Provvedimenti Direttoriali:
- il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Beni concessi in godimento ai soci

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
Sono invece dispensate le società semplici.
Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
Il provvedimento, come accennato, riduce inoltre le informazioni da inviare all’Anagrafe tributaria. Rimangono infatt fuori dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori della società,
- i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi,
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale,
- i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali,
- gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci,
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge,
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
L'obbligo della comunicazione non sussiste, inoltre, quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto

Finanziamenti di soci o familiari

L’impresa che riceve, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. E’ questo uno dei principali punti fissati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è inoltre obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 e l’anzidetto limite riguarda l’ammontare complessivo per ogni tipologia di apporto (finanziamento o capitalizzazione).
Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta.
Altra importante semplificazione può essere inoltre rinvenuta nell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione sia già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 5 agosto 2013

Equitalia: le armi di difesa del “decreto del fare”

Più facili i pagamenti dilazionati, alzata a 50 mila euro la soglia per i pignoramenti delle case

Difendersi da Equitalia - Con il cosiddetto “decreto del fare” i contribuenti hanno più strumenti per difendersi da Equitalia. Un primo passo in avanti è stato fatto con la tutela della propria abitazione, infatti la soglia di pignoramento è stata alzata a 50 mila euro, e in nessun caso può avvenire pignoramento se vi è una rateizzazione, secondariamente (ma non meno importante) vi è una maggiore possibilità di gestire le rateazioni.

Una soglia più alta – La novità più importante prevista dal Governo consiste nell’aver alzato da 20 mila euro a 50 mila euro la soglia di importo per ottenere la rateazione automatica, ovvero senza dover allegare alcuna documentazione per dimostrare una situazione di difficoltà economica. Questa costituisce un’importante agevolazione se si pensa che all’atto della richiesta di rateazione è possibile anche proporre un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti come un tempo.

Cosa succede sopra i 50 mila euro - Sopra i 50 mila euro la storia cambia. In particolare si può optare per le rate solo dopo aver presentato l’ISEE. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza della dilazione, soltanto nel caso in cui non vengano versate due rate consecutive, infatti si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere versato subito e in un’unica soluzione. Per questo si può anche in un secondo tempo se sopraggiunge un’ulteriore difficoltà economica chiedere altre rate.

Possibile compensare – I debiti scaduti si possono compensare (Iva, Irpef, e altre imposte), debiti e crediti si possono incrociare purché ci sia un F24 a dimostrarne l’esistenza.

I ricorso al giudice – È possibile, ogni qualvolta si ritiene essere vittima di errori, anche rivolgersi a un giudice. Ad esempio per un vizio di motivazione, o una omessa indicazione del responsabile. In ogni caso quando a un contribuente viene recapitata una cartella di pagamento che risulta essere sbagliata, o addirittura vengono chieste somme già pagate, con un ravvedimento fatto di recente, il cittadino che vuole contestare il contenuto e la somma da pagare, può avvalersi dell’autotutela che è uno strumento utile sia per l’Amministrazione Finanziaria sia che per il contribuente. L’autotutela serve ad evitare il contenzioso, basterà una domanda in carta semplice per l’istanza segnalando l’atto per il quale si richiede l’annullamento con tanto di documentazione relativa e soprattutto i motivi per i quali il contribuente chiede l’annullamento della cartella.

La mediazione tributaria – Per le scadenze per cifre inferiori a 20 mila euro vale invece l’istituto della mediazione tributaria. In questo caso è inutile impugnare l’atto davanti alle commissioni tributarie, le quali prenderebbero in esame il ricorso per dire che lo stesso non può essere esaminato.

Annullamento automatico - Il “decreto del fare” ha portato anche una buona notizia per chi da anni vive contenziosi tributari per debiti di natura tributaria o di altra natura, sia per contributi Inps sia per multe, contravvenzioni stradali e sanzioni di vario genere. Dalla fine del mese in particolare tutte le cartelle esattoriali non pagate di importo non superiore a duemila euro, comprese imposte sanzioni e interessi, escluso l’aggio di riscossione, iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1999, devono essere annullate automaticamente. Bisognerà così stare attenti alle date di prescrizione delle cartelle, e se Equitalia insiste a esigere pagamenti di cartelle dopo tale scadenza significa che sta aggredendo il contribuente senza averne titolo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 2 agosto 2013

Studi di settore per i professionisti ex minimi

Come si è già avuto modo di chiarire, per i soggetti che nell’anno 2012 cessano di applicare il regime dei minimi ed esercitano attività d’impresa, gli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento.
Tale inapplicabilità dello strumento accertativo esplica i suoi effetti solo per il primo periodo d’imposta successivo all’uscita dei minimi e il contribuente interessato deve inserire il codice 12 tra le cause di esclusione.

Come chiarito dalla Circolare 23/E del 15/07/2013, per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, in mancanza di una previsione normativa analoga, gli studi di settore si applicano pienamente sin dal primo anno di cessazione del regime: di conseguenza questi soggetti dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per consentire il corretto calcolo di Gerico.

In tal caso sarà tuttavia possibile barrare il rigo “Cessazione del regime dei minimi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del modello studi, per evitare che i controlli telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.

Infatti, nelle istruzioni, parte generale, degli studi di settore è stata introdotta un’avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione da parte dei contribuenti ex minimi, la quale potrebbe portare a una divergenza tra i dati indicati nei quadri RE, RF o RG del modello Unico2013 e quelli indicati negli studi di settore.
In particolare è stato evidenziato che i soggetti che hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri degli studi di settore, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Da una prima e veloce analisi, quanto appena esposto potrebbe sembrare irrilevante per i professionisti, i quali continuerebbero comunque ad applicare il principio di cassa.

In realtà, mentre il principio di cassa “ordinario” di cui all’art. 54 del Tuir è spesso derogato per l’applicazione del principio di competenza (si pensi agli ammortamenti, ai canoni di leasing, ecc.), quello previsto nell’ambito dei minimi è “esclusivo” e non ammette alcuna deroga.
Pertanto, se ad esempio, un professionista ha acquistato un bene strumentale nell’anno 2010, avrà dedotto l’intero costo in quell’anno, ma dovrà comunque indicare nel modello degli studi di settore sia la quota di ammortamento (in F20), sia il valore del bene (in F29).

Una lieve apertura è stata invece mostrata, sempre nella stessa circolare, nei confronti dei giovani professionisti che rientrano negli studi WK03U geometri, WK04U avvocati, WK05U commercialisti e consulenti dei lavoro, WK18U architetti.

È stato infatti introdotto un correttivo che agisce unicamente sul tempo dedicato all’attività (non sulle spese) dei soggetti che, avendo un’anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività in forma individuale esclusivamente presso altri studi e/o strutture.
Autore: Lucia Recchioni

giovedì 1 agosto 2013

Redditometro: gli attesi chiarimenti del Fisco

Confermata l’eliminazione delle spese Istat dalla fase di selezione

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Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare con le istruzioni operative del nuovo redditometro (circolare n. 24). Nella circolare trovano conferma le indiscrezioni date dagli esponenti dell’Agenzia delle Entrate nel corso di questi mesi: le medie Istat non verranno utilizzate nella fase di selezione del contribuente da controllare e l’accertamento si basa sul confronto con il contribuente chiamato a raffrontarsi con l’Agenzia delle Entrate per ben due volte.

La selezione dei contribuenti – L’Agenzia delle Entrate nella circolare in questione dopo aver riepilogato il funzionamento del nuovo redditometro sulla base di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012 entra nel vivo delle istruzioni operative dettando i criteri da utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare. In particolare, l’Agenzia sottolinea che saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Saranno, inoltre, evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

Primo confronto – Una volta selezionato il contribuente inizia la doppia fase di confronto con l’ufficio delle Entrate. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contraddittorio riguarderà: le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; la disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l’inagibilità dell’immobile, il sequestro del veicolo, eccetera); le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista; il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni.

Secondo confronto - In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, in questa seconda fase saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’ISTAT (“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza a una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. In sede di contraddittorio l’Agenzia ripone la massima attenzione sull’utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all'Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.

Avviso di accertamento - 
Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

mercoledì 31 luglio 2013

Ristrutturazioni: detrazioni per l’ex coniuge

Il titolo per detrarre le spese è dato dalla sentenza

Premessa – È possibile detrarre le spese di ristrutturazione nel caso in cui una sentenza conceda il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al contribuente che intende realizzare i lavori di ristrutturazione sull’immobile oggetto di assegnazione, ma tale immobile sia di proprietà dell’altro coniuge. La sentenza rappresenta un titolo idoneo al fine di considerare in detrazione gli oneri di ristrutturazione.

Soggetti beneficiari – I beneficiari della detrazione per le spese per ristrutturazione corrispondono al proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un altro diritto reale sul medesimo (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino o il comodatario.

Separazione - Ipotesi particolare si ha nel caso in cui sia sopraggiunto un provvedimento di separazione legale di due coniugi. In particolare il problema si pone se la sentenza ha concesso il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al contribuente che intende realizzare i lavori di ristrutturazione sull’immobile oggetto di assegnazione. Tuttavia tale immobile è di proprietà dell’altro coniuge, dunque si pone il problema se possano essere considerate in detrazione le spese sostenute su un immobile di proprietà di un soggetto terzo (il coniuge separato).

Duplice condizione - Il problema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 13/E/2013) sulla base dell’art. 16- bis del T.U.I.R., il quale prevede una duplice condizione ai fini della detraibilità delle predette spese. Infatti, gli oneri devono essere sostenuti e rimasti effettivamente a carico del contribuente che ne chiede la detrazione. Inoltre lo stesso soggetto deve possedere o detenere l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi in base ad un titolo idoneo.

Detrazione per il coniuge separato - Nell’ipotesi di separazione legale il coniuge che deve effettuare la ristrutturazione “occupa” l’immobile non “abusivamente”, ma in forza di una decisione del giudice come risulta da apposita sentenza. La sentenza rappresenta, quindi, un titolo idoneo nel senso stabilito dall’art. 16-bis al fine di considerare in detrazione gli oneri di ristrutturazione per i lavori effettuati su un immobile di proprietà appartenente ad un altro soggetto, cioè al coniuge separato.

Decesso e locazione - Un’altra ipotesi può riguardare il trasferimento della detrazione laddove il conduttore sia deceduto. In particolare il conduttore può aver effettuato ingenti lavori di ristrutturazione, ma beneficiava della detrazione in virtù di un contratto di locazione. Il problema si è posto circa la trasferibilità della detrazione agli eredi allorquando il conduttore è deceduto.

Subentro - L’art. 16-bis, comma 8, secondo periodo, del T.U.I.R. stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Nel caso di specie è subentrato nell’intestazione del contratto di locazione, anche a seguito del consenso manifestato dal proprietario, un erede. In tale ipotesi l’erede ha conservato la detenzione materiale e diretta del bene come previsto dall’art. 16- bis. L’erede può quindi continuare a utilizzare il beneficio fiscale considerando in detrazione, negli anni successivi, le rate residue anche se gli oneri dei lavori sono stati effettivamente sostenuti dal de cuius.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 29 luglio 2013

Fallimento società estinta. Un anno di tempo

L’istanza di fallimento può essere presentata dai creditori entro un anno dall’estinzione della società di capitali

La società di capitali estinta può fallire. I creditori hanno un anno di tempo per dare avvio alla procedura di fallimento, decorrente dalla cancellazione della debitrice dal registro delle imprese. Il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del liquidatore.

La sentenza. È il principio di diritto riaffermato dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 18138 depositata il 26 luglio 2013.

Il caso. Equitalia otteneva dal Tribunale di Napoli la dichiarazione di fallimento di una S.r.l. milanese, che l’anno precedente era stata cancellata dal registro delle imprese. Di qui la proposizione del reclamo da parte del legale rappresentante e di una socia della fallita, per lamentare che il contradditorio non era stato instaurato nei confronti dei soci, bensì del liquidatore. Aderendo alla tesi dei reclamanti, la Corte d’appello di Napoli revocava la sentenza di fallimento. Di qui il ricorso del concessionario della riscossione al giudice di vertice.

Contraddittorio col liquidatore. Dando ragione ad Equitalia, i Supremi giudici hanno confermato l’indirizzo secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 L.fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento tenuto conto che, in generale, tale mezzo d’impugnazione ex art. 18 L.fall. è esperibile da parte di chiunque vi abbia interesse (da ultimo anche Cass. Sez. I civ. sentenza 13659/13).

Le SS.UU. Tale orientamento ha trovato l’avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 6071 del 2013), che hanno evidenziato l’eccezionalità della disposizione contenuta nell’articolo 10 della L.fall., che sancisce la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Ciò comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società, impersonata da chi legalmente la rappresenta. Si tratta di una finzione giuridica che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto oramai estinto, come del resto accade per l’imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l’anno dalla morte.

Il rinvio. In conclusione, la parola è tornata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

venerdì 26 luglio 2013

Lavoratori autonomi occasionali: profili impositivi e dichiarativi

Autore: Gioacchino De Pasquale


I chiarimenti della R.M. 49/E/2013

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono ricompresi tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986. Le modalità di determinazione di tali redditi sono individuate dall’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986.

Le modalità di determinazione del reddito - L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale «sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione». La locuzione utilizzata dal Legislatore «ammontare percepito» fa rientrare, tra i proventi percepiti, dunque nel concorso del reddito imponibile, anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Tale tesi è stata confermata dall’Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi, e ribadito, da ultimo, dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013.

Il collegamento funzionale tra compensi e spese - I redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono determinati proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo. Da tale collegamento ne deriva, così come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, che le spese sono deducibili nel medesimo periodo d’imposta d’incasso dei compensi, anche se sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’applicazione della ritenuta alla fonte - L’art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione, sui compensi corrisposti per lavoro autonomo occasionale, di una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. L’utilizzo della locuzione “compensi comunque denominati” congiuntamente all’equiparazione operata dall’Amministrazione Finanziaria tra compensi percepiti e rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito, rende necessario l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto anche sui rimborsi spese.

I profili dichiarativi - Da un punto di vista dichiarativo, in riferimento a UNICO PF 2013, si dovrà indicare: i)nel quadro RL, rigo RL 15, col. 1, i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’estero, non esercitate abitualmente; ii) nel quadro RL, rigo RL 15, col. 2 le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito; iii) nel quadro RL, rigo RL 20 le ritenute subite a titolo di acconto.

I profili contributivi - L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. Tali contributi, ove dovuti, potranno essere dedotti nel Modello UNICO PF 2013, rigo RP21, col.2.

Le prestazioni gratuite e le semplificazioni previste - L’Amministrazione Finanziaria, nel recente intervento di prassi chiarisce, in un’ottica di semplificazione fiscale, la possibilità per il soggetto erogante non assoggettare alla ritenuta alla fonte, di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973, in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito.
Tale chiarimento è giustificato dal fatto che nella fattispecie oggetto di analisi il compenso è pari alle spese sostenute, e, dato il collegamento funzionale tra compensi e spese, si avrà un reddito nullo. 
Nel documento di prassi in esame, si precisa che tale semplificazione è applicabile solo nei casi in cui le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, o, più in generale, per lo svolgimento dell’attività occasionale, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.
Diversamente, nei casi in cui, invece, il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, la semplificazione non risulta applicabile. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta. 

Oltre a tale semplificazione, in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, in in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, è prevista una ulteriore semplificazione, sempreché si verifichino le medesime condizioni previste per l’esonero dell’applicazione della ritenuta, che riguarda la possibilità per il percipiente di omettere di riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.

mercoledì 24 luglio 2013

Fisco: gli sconti per le famiglie

Dalle novità in tema di detrazioni familiari al sostengo per le mamme lavoratrici

Sconti per le famiglie - Con riferimento agli sconti previsti dal fisco italiano, la formula prevalente pare essere quella del “tanti figli e poco reddito”, ma lo stesso fisco tuttavia finora non ha riservato grosse attenzioni alle famiglie, e l’ultimo intervento in materia è quello che ha rimodulato il sistema delle detrazioni fiscali per i figli a carico. L’alleggerimento fiscale al di là delle cifre teoriche, non è stato particolarmente incisivo, tuttavia si tratta sempre di qualcosa in più per le famiglie. Le nuove norme inserite nella legge di stabilità approvata alla fine del 2012, hanno in pratica ampliato la detrazione base per i figli a carico con più di tre anni per un importo pari a 150 euro, e quella riservata ai figli più piccoli è pari a 320 euro. Sulla carta il beneficio fiscale è passato da 800 a 950 euro per la prima fascia, e da 900 a 1.220 per i figli sotto i tre anni. Se in famiglia ci sono più di tre figli, alla detrazione di base andrà aggiunto un importo di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Solo cifre teoriche - Gli importi individuati sono senza dubbio sostanziosi, tuttavia si tratta di cifre solamente teoriche, infatti l’importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando le entrate raggiungono la soglia dei 95.000 euro, soglia che si alza di 15 mila euro per ogni figlio successivo al primo. In tal caso il bonus si assottiglia considerevolmente. È abbastanza evidente che la posta massima non è mai configurabile perché al di sotto dei 12/14 mila euro di reddito la maggior parte dei contribuenti rientra nella categoria degli incapienti, ovvero coloro che non pagano alcuna Irpef e non hanno di conseguenza nulla su cui applicare la detrazione. Al di sopra di tale fascia di reddito, i benefici iniziano ad aggirarsi rispettivamente tra gli 800 e 1.000 euro. Per una famiglia tipo italiana mono reddito e con figli a carico, i benefici maggiori si concentrano nella fascia di reddito tra i 14.000 e i 20.000 euro. In questa fascia per le famiglie con figli maggiori di tre anni lo sconto rispetto alla precedente normativa non supera i 130/140 euro, mentre per chi ha figli minori di tre anni si può arrivare fino a 260/270 euro.

Il calcoli della Consulta dei Caf -
 La consulta dei Caf ha effettuato diverse simulazioni sui nuovi importi delle detrazioni. Ad esempio un operaio che ha un neonato in casa e uno stipendio sotto i 20 mila euro, avrà una detrazione di 963 euro l’anno e potrà giovare di questo vantaggio fiscale fino ai tre anni del bambino, se invece vi sono due bambini piccoli il vantaggio salirà a 1.966 euro. Relativamente a un reddito tra i 35 e i 40 mila euro l’anno, ovvero la condizione media degli impiegati dello Stato, un bambino porterà una detrazione fino a 700 euro che scenderà a 500 per redditi fino a 50.000 euro.

Altre agevolazioni per le famiglie - Il sistema delle detrazioni non è l’unico settore in cui si tiene conto della composizione del nucleo familiare. Ad esempio anche l’IMU, per la quale il Governo sta studiando una rimodulazione che ne annulli o ne limiti gli effetti sulle famiglie più deboli, già incorpora per la prima casa una detrazione base di 200 euro che viene maggiorata di 50 euro (fino a 400 euro) per ogni figlio convivente fino a 26 anni.

Gli assegni familiari - Un’altro sostegno per le famiglie è costituito dai vecchi assegni familiari che sono tuttora in vita, che spettano a tutti i lavoratori e vengono modulati in base al reddito e al numero dei figli. Anche in questo caso l’importo va ad esaurirsi con l’aumentare delle entrate.

Il bonus bebè - Per le mamme lavoratrici, un decreto del Ministero del Lavoro dello scorso dicembre ha previsto l’introduzione del bonus bebè. L’agevolazione è studiata per essere di sostegno alle famiglie più bisognose in base al reddito ed è previsto non soltanto per l’anno in corso, ma anche per il 2014 e il 2015. Secondo la normativa, la madre, terminato il congedo di maternità obbligatorio, deve rinunciare al periodo di astensione facoltativa e deve fare domanda o per le spese di una tata che si prenda cura del bambino, o in alternativa per pagare la retta di un asilo nido. In tal modo potrà ottenere un bonus di 300 euro al mese fino a un massimo di sei mesi (entro 11 mesi dal rientro della maternità). Per la concessione del bonus l’Inps provvedere alla redazione di una graduatoria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

martedì 23 luglio 2013

Sospensione dei termini processuali

Anche per la trattazione della controversia bisogna tenere conto della sospensione

Premessa – Ogni anno, dal 1° agosto, parte la consueta sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 settembre. Dal giorno 16 settembre, dunque, i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria potranno ricominciare a contare i giorni entro i quali sarà consentito di agire in giudizio per la rivendicazione dei rispettivi diritti.

L’interruzione - L’interruzione feriale è prevista dall’articolo 1 della Legge 742/1969 e dispone la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario. La pausa determina l’allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.

Il processo tributario – La sospensione trova applicazione per tutti gli atti processuali ed anche per la proposizione del ricorso che costituisce l'atto introduttivo con il quale si instaura il processo tributario. In pratica, vengono “neutralizzati” tutti i giorni nel periodo feriale e il computo dei termini va ripreso con il 16 settembre, tenendo conto dei giorni decorsi anteriormente al 1° agosto.

Avviso trattazione controversia – L’art. 31, D.Lgs. 546/1992 prevede l'obbligo della segreteria della Commissione tributaria di dare comunicazione alle parti costituite in giudizio della data di trattazione della controversia, stabilendo che tale comunicazione deve essere fatta almeno 30 giorni liberi prima della data stabilita. A tal riguardo, il Ministero delle Finanze, con la C.M. 23.4.1996, n. 98, ha precisato che i termini “liberi”, a differenza dei termini normali, si computano senza considerare né il giorno iniziale né quello finale e che, quindi, fra la ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione devono intercorrere 30 giorni interi. La segreteria della Commissione tributaria, per il computo dei 30 giorni liberi, deve tener conto anche della sospensione feriale (1° agosto - 15 settembre).

Appello in Ctr –
 L’art. 51, D.Lgs. 546/1992 prevede che le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali possano essere impugnate entro un “termine breve” o un “termine lungo”, a seconda che sia o meno notificata (a mezzo ufficiale giudiziario) la sentenza impugnata, ad istanza della controparte. Termine breve: il termine breve è di 60 giorni a decorrere dalla data di notifica che, come stabilito dall'art. 38, co. 2, D.Lgs. 546/1992, deve avvenire a cura delle parti in base agli artt. 137 e segg. c.p.c., vale a dire avvalendosi dell'ufficiale giudiziario. Dal computo dei 60 giorni va escluso il periodo feriale (1° agosto - 15 settembre). Termine lungo: nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo di 6 mesi dalla data della sua pubblicazione, vale a dire dal momento in cui essa è depositata in segreteria; all'anno va aggiunto anche il periodo di sospensione feriale (1° agosto - 15 settembre), per cui il termine diventa normalmente di 6 mesi e 46 giorni (ma potrebbe anche essere superiore, se la sentenza venisse depositata durante il periodo feriale come affermato, con riferimento al processo civile, dalla Corte di Cassazione, Sentenza 11.4.1987, n. 3613). Si ricorda che il termine di 6 mesi (che prima era di un anno) si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4.7.2009 (facendo riferimento alla data di notifica all'Ufficio del ricorso alla Commissione tributaria provinciale).
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 22 luglio 2013

Spesometro e acquisti con San Marino

La Repubblica di San Marino è un Paese extra-UE, i cui rapporti, da un punto di vista Iva, sono disciplinati dalla L. n.217 del 2011 (cd Legge comunitaria), stante la mancanza di frontiere doganali di confine.

Rispetto agli altri Paesi extra-UE, infatti, la Repubblica di San Marino ha la particolarità di non possedere frontiere doganali di confine con l’Italia e con l’Unione europea, in base all’accordo interinale di buon vicinato siglato con la Repubblica Italiana il 31 marzo 1939, e dell’accordo di cooperazione e di unione doganale, siglato con l’UE il 16 dicembre 1991.
L’assenza di frontiere fiscali ha da sempre, dunque, caratterizzato l’applicazione dell’Iva nelle operazioni di scambio con questo Paese.

Cessioni di beni dall’Italia verso la Repubblica di San Marino - Le cessioni di beni nei confronti di operatori residenti nella RSM sono assimilate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle esportazioni.
A carico degli operatori italiani sono previsti specifici adempimenti contenuti in un apposito Decreto (D.M. 24 dicembre 1993). Come specificato nella C.M. 16.9.96, n. 225/E, durante il trasporto, i beni devono essere “scortati” da un documento di trasporto o di consegna, nel quale vanno indicate le generalità e l’indirizzo delle parti, la natura, qualità e quantità dei beni esportati, la data di effettuazione dell’operazione, la causale del trasporto, nonché le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto. Il predetto documento va emesso in almeno n. 3 copie, in quanto una copia deve rimanere in possesso dell’emittente, mentre almeno altre due copie devono essere esibite all’Ufficio tributario di San Marino, per i necessari riscontri, all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio. In aggiunta a quanto sopra l’operatore italiano (cedente) deve:
- emettere la fattura in 4 esemplari, in regime di non imponibilità, indicando anche il codice identificativo del proprio cliente sammarinese (ad esempio, SM 00343);
- consegnare o spedire 3 dei predetti esemplari al destinatario dei beni (ditta sammarinese).
L’acquirente dovrà restituire un esemplare munito del timbro a secco circolare dell’Ufficio tributario di San Marino, nonché dell’apposita marca debitamente perforata con l’indicazione della data apposta sempre dall’Ufficio tributario di San Marino. Tale ultimo esemplare della fattura andrà, poi, allegato al documento di trasporto o di consegna in possesso della ditta italiana.

Cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia
 - Il regime degli acquisti effettuati in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino è disciplinato dal disposto dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972 che parifica il regime di queste cessioni a quello delle importazioni. Le procedure a disposizione degli operatori italiani sono due: procedura mediante addebito dell’IVA e procedura senza addebito di IVA.

Procedura mediante addebito dell’IVA: in questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in n. 4 copie, con le indicazioni necessarie (numero di identificazione fiscale e di partita IVA proprio e del cessionario italiano, natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita, l’ammontare dell’IVA da egli stesso dovuta). Il cedente sammarinese trasmetterà poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino. L’importo dell’IVA risultante dalla fattura andrà versata dal cedente sammarinese all’Ufficio Tributario della RSM (che la riverserà all’Ufficio IVA di Pesaro). Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/72 e detrarrà l’IVA secondo le sue possibilità (nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 del D.P.R. 633/1972). I cessionari italiani non sono tenuti alla compilazione dell’elenco INTRA 2-bis degli acquisti relativi alle fatture con IVA e non devono inviare alcuna comunicazione aggiuntiva.

Procedura senza addebito di IVA - In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari (uno in meno), sempre indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita IVA, con l’indicazione di quello del cessionario italiano e indicando al solito natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e sempre trasmettendo poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.
Il cessionario italiano deve però in questo caso liquidare l’imposta in base al disposto del comma 3 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, ovvero indicando (aggiungendo) l’IVA sull’originale della fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese così come ricevuta dal cedente sammarinese.
La fattura andrà annotata sui registri sia delle vendite sia degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972. I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, ma sono tenuti a comunicare all’Ufficio delle Entrate l’avvenuta annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri.

La futura semplificazione: l’inserimento nello spesometro - Con comunicato stampa del 3 luglio 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha reso note alcune misure che verranno adottate per ridurre e semplificare gli adempimenti a vantaggio di cittadini e imprese. Tra le semplificazioni amministrative, previste dall’Agenzia Entrate, si ricorda quella relativa allo spesometro, una delle comunicazioni obbligatorie al Fisco.
La comunicazione obbligatoria all’Agenzia, oggi fatta in modalità cartacea, troverà spazio nel nuovo Spesometro.
Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Antiriciclaggio: pagamenti in contanti e operazioni frazionate

Il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando è effettuato con una pluralità di pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Il decreto legislativo precisa la definizione di operazione frazionata quale: "operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Pertanto, in linea generale:
- i trasferimenti di denaro effettuati oltre il predetto limite di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione;
- sono tuttavia vietate le operazioni singolarmente inferiori alla soglia, ma che siano artificiosamente suddivise per eludere la stessa;
- il limite non si applica per l'acquisto in luoghi diversi di vari beni (cioè la soglia dei 999,99 euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno stesso oggetto, non di più d'uno);
- nelle vendite a rate il limite non è applicabile;
- le donazioni e i lasciti testamentari sono anch'essi assoggettati al limite per i trasferimenti in contante.

Infatti, se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un'azione illecita.
Quindi:
- sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
- allo stesso modo sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione);
- non sono ammessi frazionamenti artificiosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti di contanti.
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.

Si ricorda, infine, che l’omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all’uso del contante e agli altri strumenti di pagamento o di deposito comporta una sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di 3.000 euro.
Autore: Lucia Recchioni

giovedì 18 luglio 2013

Equitalia:pagamenti web attivi in tutta Italia

Pagamenti via web - Con un comunicato stampa di ieri 17 luglio, Equitalia ha reso noto che si ampliano i servizi online messi a disposizione dei contribuenti, e grazie allo sviluppo di una piattaforma web ancora più avanzata, i cittadini possono ottenere informazioni sempre aggiornate sul proprio debito e mettersi in regola con i pagamenti senza dover andare allo sportello. Lo sviluppo di canali di assistenza più evoluti, sicuri ed efficienti, consente inoltre a Equitalia di puntare a una continua semplificazione del rapporto con i cittadini e le imprese.

Possibile pagare online - È stata estesa a tutto il territorio nazionale di competenza di Equitalia, con esclusione quindi della Sicilia, la possibilità di pagare online cartelle e avvisi utilizzando carte prepagate e carta di credito. Basta collegarsi al sito internet www.gruppoequitalia.it e con pochi passaggi è possibile effettuare il pagamento. Nello specifico si deve entrare nella sezione “Paga online”, senza bisogno di registrazione, inserire il numero del bollettino (codice Rav di 17 cifre), il relativo importo e il codice fiscale dell’intestatario. Inoltre, in caso di pagamento oltre la data di scadenza indicata sul bollettino, il sistema è in grado di ricalcolare e aggiornare l’importo. Tale funzionalità, al momento, è disponibile solo per le cartelle non interessate da una procedura (ad esempio fermo amministrativo, ipoteca, etc). Equitalia informa che il servizio è sempre attivo e al termine dell’operazione il contribuente riceverà il riepilogo con la ricevuta di pagamento.

Estratto conto online – Con il servizio dell’estratto conto online, si possono avere informazioni ancora più aggiornate. Il servizio che in media ogni mese registra 650 mila accessi, permette ai cittadini di verificare i dettagli del proprio debito comodamente da casa.

Uno sportello virtuale - L’estratto conto online è in pratica come uno sportello virtuale che consente di monitorare la propria situazione debitoria complessiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di verificare la presenza di cartelle da pagare, il dettaglio dei singoli tributi, la ripartizione degli interessi e le altre spese. Per mezzo dell’estratto conto, inoltre, è possibile anche controllare il piano di rateazione in corso e aggiornarsi sugli eventuali provvedimenti emessi (sgravi, sospensioni, fermi amministrativi, ecc).

Accesso al servizio - Per accedere al servizio è possibile utilizzare le credenziali (nome utente e password) fornite dall'Agenzia delle Entrate o dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi. Per coloro che vogliono effettuare il pagamento, a seguito del check up delle cartelle, le modalità per procedere sono estremamente semplici, è sufficiente, infatti, selezionare le cartelle interessate e creare il codice Rav (la serie numerica che identifica il pagamento), da utilizzare, entro la giornata, per pagare sul sito di Equitalia, attraverso la rete bancaria o dei tabaccai, oppure tramite il proprio servizio di home banking.
Autore: Redazione Fiscal Focus