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venerdì 2 agosto 2013

Studi di settore per i professionisti ex minimi

Come si è già avuto modo di chiarire, per i soggetti che nell’anno 2012 cessano di applicare il regime dei minimi ed esercitano attività d’impresa, gli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento.
Tale inapplicabilità dello strumento accertativo esplica i suoi effetti solo per il primo periodo d’imposta successivo all’uscita dei minimi e il contribuente interessato deve inserire il codice 12 tra le cause di esclusione.

Come chiarito dalla Circolare 23/E del 15/07/2013, per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, in mancanza di una previsione normativa analoga, gli studi di settore si applicano pienamente sin dal primo anno di cessazione del regime: di conseguenza questi soggetti dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per consentire il corretto calcolo di Gerico.

In tal caso sarà tuttavia possibile barrare il rigo “Cessazione del regime dei minimi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del modello studi, per evitare che i controlli telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni segnalino un’anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.

Infatti, nelle istruzioni, parte generale, degli studi di settore è stata introdotta un’avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione da parte dei contribuenti ex minimi, la quale potrebbe portare a una divergenza tra i dati indicati nei quadri RE, RF o RG del modello Unico2013 e quelli indicati negli studi di settore.
In particolare è stato evidenziato che i soggetti che hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri degli studi di settore, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Da una prima e veloce analisi, quanto appena esposto potrebbe sembrare irrilevante per i professionisti, i quali continuerebbero comunque ad applicare il principio di cassa.

In realtà, mentre il principio di cassa “ordinario” di cui all’art. 54 del Tuir è spesso derogato per l’applicazione del principio di competenza (si pensi agli ammortamenti, ai canoni di leasing, ecc.), quello previsto nell’ambito dei minimi è “esclusivo” e non ammette alcuna deroga.
Pertanto, se ad esempio, un professionista ha acquistato un bene strumentale nell’anno 2010, avrà dedotto l’intero costo in quell’anno, ma dovrà comunque indicare nel modello degli studi di settore sia la quota di ammortamento (in F20), sia il valore del bene (in F29).

Una lieve apertura è stata invece mostrata, sempre nella stessa circolare, nei confronti dei giovani professionisti che rientrano negli studi WK03U geometri, WK04U avvocati, WK05U commercialisti e consulenti dei lavoro, WK18U architetti.

È stato infatti introdotto un correttivo che agisce unicamente sul tempo dedicato all’attività (non sulle spese) dei soggetti che, avendo un’anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività in forma individuale esclusivamente presso altri studi e/o strutture.
Autore: Lucia Recchioni

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