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martedì 1 marzo 2011

Più spazio alla dilazione dei ruoli

La legge di conversione del Milleproroghe rinvia quelle ove il contribuente non ha pagato la prima rata, concesse però solo fino al 27 febbraio
Il DL n. 225/2010 (c.d. “Milleproroghe”), come noto, è stato definitivamente convertito con la legge n. 10/2011, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio scorso. In sede di conversione, è stata introdotta una disposizione in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.
La norma prevede che Equitalia, su richiesta del contribuente, può concedere, anche a esecuzione avviata, la dilazione del carico iscritto a ruolo in un massimo di settantadue rate mensili, previa dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà all’adempimento.
Ai fini dell’ottenimento della dilazione, per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 del 602 da parte del DL n. 112/2008, non è più necessaria la prestazione di alcuna garanzia. Inoltre, lo stato di difficoltà economica, dal punto di vista operativo, viene dimostrato dal contribuente mediante i requisiti indicati da Equitalia in varie direttive, che differenziano, tra l’altro, i contribuenti persona fisica dalle imprese.
Il terzo comma dell’art. 19 prevede testualmente che il debitore decade dal beneficio della dilazione, alternativamente, quanto abbia omesso il versamento della prima rata del piano di ammortamento, o quando abbia omesso il pagamento di due rate successive alla prima.
In questa ipotesi, le conseguenze sono alquanto pregiudizievoli, siccome l’intero importo residuo è riscuotibile in un’unica soluzione, e la rateazione non può più essere concessa.
La novità del Milleproroghe interviene proprio su tale aspetto, prevedendo che, in riferimento alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (la legge è entrata in vigore il 27 febbraio 2011), qualora vi sia stato il mancato pagamento della prima rata, o, successivamente, di due rate, le dilazioni “possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione” (art. 2, comma 20 della L. n. 10/2011).
Il contribuente deve dimostrare la situazione di difficoltà
Quindi, i contribuenti che, per varie ragioni, hanno omesso ad esempio il versamento della prima rata, non rischiano automaticamente di perdere il beneficio della dilazione, in quanto Equitalia può, in sostanza, riconcedere il beneficio, sino, però, alle dilazioni concesse fino al 27 febbraio.
Il dettato normativo prevede che ciò è subordinato alla dimostrazione, ad opera del contribuente, di  un temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà posta a base della prima richiesta di dilazione, per cui, sotto il profilo operativo, non è escluso che Equitalia emani specifiche direttive sul tema.

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