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lunedì 1 settembre 2014

Dopo l’IMU e la TASI in attesa della TARI.

Se l’acconto Imu è stato bene o male digerito e quello TASI, solo per una fetta minoritaria di contribuenti, è stato versato e con non poche problematiche, ecco che a far traboccare il bicchiere già colmo arriva la TARI! 


A differenza di quanto accade per l'Imu e per la Tasi, le cui scadenze sono scandite dalla normativa nazionale, per la TARI ogni ente locale sta procedendo a suo modo. Sono i comuni, infatti, a dovere definire le caratteristiche del prelievo, i termini e le modalità per il suo versamento.
Il saldo Imu va versato entro il 16 dicembre 2014, a conguaglio rispetto all'acconto di giugno (calcolato con le aliquote 2013).
L’acconto Tasi andava pagato a giugno, se il comune aveva deciso per tempo aliquote e detrazioni (in tal caso il saldo verrà corrisposto il 16 dicembre 2014).
Nei comuni che non hanno deliberato, ma che lo faranno entro il 10 settembre (e le delibere verranno pubblicate sul portale del Mef entro il 18 settembre 2014), la scadenza slitta al 16 ottobre (con saldo al 16 dicembre), altrimenti si dovrà pagare tutto entro il 16 dicembre applicando l'aliquota base dell'1 per mille.
Nonostante molti enti abbiano già inviato a domicilio i bollettini già compilati per il pagamento, la maggior parte non ha ancora provveduto.
La Tari rimane comunque un tributo da versare, per cui, in caso di mancato invio o di mancata ricezione, per disguidi postali, dei modelli e degli avvisi di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta alle scadenze previste dal proprio comune, sperando che lo stesso non applichi sanzioni in caso di ritardo non ascrivibile al contribuente.
Ebbene se i comuni non dovessero inviare i bollettini o gli F24 pre-compilati, prepariamoci a capire almeno di che si tratta.

La gestione della riscossione - I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97,affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Dunque, il servizio di accertamento e di riscossione della Tari può essere affidato dai Comuni - senza gara pubblica, agli stessi soggetti affidatari dell’accertamento e della riscossione della Tares, fino alla scadenza del relativo contratto.

Le scadenze della TARI - Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di normaalmeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e all’IMU. Sul sito www.finanze.it alla pagina «Fiscalità locale» è possibile verificare le relative delibere. È consentito il pagamento della TARI in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno: cosa alquanto avveniristica per il 2014.

Le modalità di versamento - Il versamento della TARI, in base alle modifiche apportate alla legge di stabilità 2014 dal D.L. n.16/2014, va effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (F24, Mav, Rid, Pos ecc. da tempo in uso in diverse amministrazioni).

Chi deve versare la TARI - Soggetto passivo della Tari è “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Se però si tratta didetenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (articolo 1, commi 642 e 643, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Dal confronto delle norme discende che la Tari, per un appartamento indiviso fra due comproprietari, di cui uno solo lo occupa (a prescindere che si tratti di abitazione principale o secondaria), è dovuta solo da chi lo occupa.

Agevolazioni ed esenzioni - Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo.
Il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra evidenziate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può prevedere criteri alternativi di quelli di cui al D.P.R. n. 158/1999. Dal 2016 nella determinazione dei costi (rilevanti ai fini della determinazione della tariffa deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del relativo servizio. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali.
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
In caso di mancato svolgimento del servizio rifiuti, o in caso di violazioni o di interruzione del servizio la TARI è dovuta al massimo nella misura del 20%. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40%.
Nel caso di raccolta differenziata per le utenze domestiche sono assicurate delle riduzioni della tariffa.

Il calcolo -
 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
I conteggi vanno fatti senza considerare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro pagata lo scorso anno, in quanto dal 2014 non è più dovuta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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