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lunedì 22 settembre 2014

Quando sarà ancora possibile il versamento con F24 cartaceo dopo il 1° ottobre.

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle nuove modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014.

Come noto, infatti, dal prossimo 1 ottobre, se il modello F24, dopo aver effettuato la compensazione, è a saldo zero, potrà essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà invece possibile ricorrere, alternativamente, ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o agli intermediari della riscossione convenzionati con la stesa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (ma il saldo rimanga comunque positivo) oppure qualora il saldo finale sia superiore ai mille euro.

Le deleghe a saldo zero
 - Come anticipato, le deleghe di pagamento a saldo zero potranno essere esclusivamente trasmesse:
- direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi del servizio “F24 web” o del software gratuito “F24 online”, oppure tramite appositi programmi disponibili sul mercato;
- attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. In tal caso, i servizi a disposizione sono “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”, e gli intermediari sono esclusivamente quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, eccetera).

Gli F24 con importi compensati o con saldo superiore a mille euro - Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a mille euro, c’è un’ulteriore modalità: in questi casi sarà infatti possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.

F24 cartaceo ancora possibile - In considerazione di quanto sopra esposto, l’unica situazione in cui è ancora possibile presentare l’F24 cartaceo appare essere esclusivamente quella in cui, senza compensazione, si deve pagare un importo pari o inferiore a mille euro.

La circolare 27/E prevede tuttavia altri casi nei quali è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo, che possono essere riassunti nei punti che seguono:
- qualora il modello F24 sia precompilato dall’ente impositore. In quanto caso il modello può essere di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- qualora il contribuente stia versando a rate tributi e/o contributi. In questo caso non sono previsti limiti d’importo ed è altresì possibile utilizzare in compensazione dei crediti e presentare il modello F24 a saldo zero. La previsione è stata introdotta però solo per le rateazioni in corso ed è pertanto applicabile soltanto fino al 31 dicembre prossimo;
- nel caso in cui il contribuente benefici di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente - La circolare si sofferma inoltre su un’ipotesi particolarmente interessante: il caso del contribuente che non può detenere un conto corrente (ad esempio, perché protestato).

In questo caso, se la somma da pagare supera i mille euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), il contribuente potrà affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, può utilizzare l’F24 cartaceo.

Queste stesse modalità si applicano anche ai modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. In questa circostanza, residualmente, è anche possibile presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, un F24 a zero, compensando con i crediti disponibili una parte delle somme dovute e versando il debito restante anche con un F24 cartaceo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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