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martedì 6 agosto 2013

Beni e finanziamenti ai soci: modelli e semplificazioni

Pubblicati in data 5 agosto due attesi Provvedimenti Direttoriali:
- il primo relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- il secondo riguardante le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Beni concessi in godimento ai soci

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
Sono invece dispensate le società semplici.
Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
Il provvedimento, come accennato, riduce inoltre le informazioni da inviare all’Anagrafe tributaria. Rimangono infatt fuori dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori della società,
- i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi,
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale,
- i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali,
- gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci,
- i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge,
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
L'obbligo della comunicazione non sussiste, inoltre, quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto

Finanziamenti di soci o familiari

L’impresa che riceve, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari di importo inferiore a 3.600 euro non deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. E’ questo uno dei principali punti fissati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è inoltre obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 e l’anzidetto limite riguarda l’ammontare complessivo per ogni tipologia di apporto (finanziamento o capitalizzazione).
Nella comunicazione devono essere indicati, oltre al codice fiscale, ai dati anagrafici e per i non residenti lo Stato estero, l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati da soci o familiari dell’imprenditore nel periodo di imposta.
Altra importante semplificazione può essere inoltre rinvenuta nell’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione sia già in possesso (per esempio il finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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