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mercoledì 7 agosto 2013

Redditometro : la prova salva dall’accertamento

Al fine di giustificare le proprie spese non in linea con il reddito dichiarato nell’anno precedente, il contribuente soggetto al controllo fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, deve addurre le prove che giustificano l’acquisto, pur non avendo incassato la provvista finanziaria necessaria.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate nella Circolare n.24/E/2013. Tale strumento di lotta all’evasione verrà usato per selezionare i contribuenti più a rischio di infedeltà fiscale, partendo dai redditi del 2009. Tale "nuovo" redditometro è fondato sulle spese medie elaborate dall'Istat per categorie omogenee di famiglie, suddivise in diverse aree geografiche. Si presenta, dunque, come un accertamento di massa non adattato alla posizione reddituale di ogni singolo contribuente e il risultato che fornisce non è che un mero indizio del reddito imputabile al soggetto accertato.

Ambito oggettivo - 
Quattro sono le potenziali tipologie di spese:
- quelle sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico, quali i costi per abitazione o per mezzi di trasposto;
- le spese per elementi certi ottenute applicando ai dati certi i valori medi rilevati dai dati dell'Istat o da analisi degli operatori di mercato
- le spese di mantenimento derivanti dalla concreta disponibilità di un bene, quale l'abitazione, di cui l'Agenzia possiede le caratteristiche tecniche quali, ad esempio, ampiezza e categoria catastale;
- infine gli investimenti patrimoniali sostenuti nell'anno.
Gli acquisti oggetto di controllo devono esser stati finanziati con redditi diversi da quelli posseduti nel medesimo periodo, con redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Inoltre per tutte le tipologie di spesa si può dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione.

Parametri per l’individuazione - Nelle indicazioni agli uffici per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle entrate ha fissato dei parametri. È infatti necessario che i contribuenti selezionati presentino scostamenti “significativi” tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata. La percentuale di scostamento è del 20%.
Inoltre, i controlli non devono interessare le situazioni di marginalità economica, come i casi di chi ha perso il lavoro e non ha dichiarato di conseguenza redditi in un determinato anno o lo ha fatto solo per alcuni mesi. Nella valutazione va preso in considerazione anche il reddito del nucleo familiare, in quanto se uno dei componenti ha una capacità di spesa ridotta, ma tenendo in considerazione i redditi degli altri membri l’acquisto diventa coerente, allora la spesa è da ritenersi giustificata.

L’incontro chiarificatore – La circolare n.24/E/2013 indica, altresì, la necessità che venga fissato un incontro ad hoc, al fine di meglio accertare il reddito prodotto. Tale fase si ha solo se il contribuente non è stato in grado di fornire prove contrarie al reddito accertato dall’Agenzia secondo il principio della presunzione di irregolarità della dichiarazione (Cass. n.23554/2012). Fondamentale, è dunque esibire i documenti che possono giustificare le spese sostenute, in quanto ogni tipo di acquisto può richiedere una tipologia diversa di prova. L'attività di controllo si esaurisce se, in sede di contraddittorio, il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi. Al contrario, il contraddittorio verrà esteso anche alle spese Istat. In tal caso, egli potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno della diversa rappresentazione della situazione di fatto.
La persistenza di elementi di incertezza a seguito del contraddittorio, oppure anche la mancata presentazione del contribuente all'invito, legittimano l'ufficio ad attivare indagini finanziarie e richieste di dati e notizie a soggetti terzi. Prende così avvio la seconda fase del contraddittorio con la trasmissione di un nuovo invito contenente la quantificazione di maggior reddito accertabile e maggiori imposte oltre che la proposta di adesione.

Casi pratici – Si propongono di seguito alcuni casi pratici:
- Caio ha acquistato nel 2009 un appartamento di 110 metri quadrati per 450.000 euro, con mutuo quinquennale per 100.000 euro, con rate annue di circa 20.000 euro. Dichiarando nel 2009 un reddito annuo di 80.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà giustificare l'esborso dimostrando di aver ricevuto una parte della somma dai propri genitori in seguito al disinvestimento di Bot e CCT in scadenza quell'anno.
- Tizio ha assunto nel 2010 una collaboratrice domestica, corrispondendole uno stipendio di circa 1.000 euro al mese, al lordo dei contributi previdenziali. La contribuente ha dichiarato nello stesso anno di imposta un reddito professionale di circa 32.000 euro. L'Agenzia ha individuato uno scostamento superiore alla soglia di tolleranza del 20%. Ella potrà ad esempio dimostrare che nello stesso anno 2010 la sua Cassa professionale di assistenza e previdenza le ha liquidato un'indennità di maternità per circa 15.000 euro oppure dimostrare che, mensilmente, suo marito provvede all'accredito della somma di 1.000 euro sul suo conto corrente, usata poi per pagare lo stipendio alla colf.
- Nel 2010, Sempronio ha acquistato un'autovettura di grossa cilindrata per circa 45.000 euro pur essendo privo di fonti di reddito. Egli potrà sostenere di aver ricevuto la somma necessaria dai suoi familiari in occasione del suo diploma di laurea e/o di altre ricorrenze e che le spese relative al mantenimento dell'autovettura sono sostenute dagli stessi familiari che dichiarano un reddito sufficientemente capiente.
- Daniele ha ristrutturato nel 2009 un appartamento di sua proprietà per un importo di circa 50.000 euro e beneficiando così delle detrazioni previste dalla legge. Avendo dichiarato nello stesso anno 2009 un reddito annuo pari a 30.000 euro e verificandosi, dunque, uno scostamento superiore al 20%, egli potrà dimostrare di aver accantonato la somma necessaria alla ristrutturazione grazie ai canoni percepiti in seguito alla locazione dell'immobile ristrutturato e dichiarati regolarmente negli anni precedenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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