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martedì 4 marzo 2014

Notifica per posta della cartella di pagamento

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

di Gianluigi Fino, Pierangelo Fino

Sulla validità della notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento si assiste ormai da anni a continui cambi di rotta da parte della giurisprudenza.
Sulla scorta delle più recenti pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali, sembrerebbe possibile affermare che si è, finalmente, giunti a un punto d'arrivo in merito al tema in discorso. Non vi dovrebbero essere ulteriori dubbi, infatti, in merito alla cristallizzazione del principio secondo cui l'agente della riscossione sia legittimato a procedere con la notifica della predetta cartella servendosi del servizio postale, senza dover necessariamente ricorrere all'ausilio degli ufficiali giudiziari.
Sul punto, infatti, è recentemente intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza 399/2013, rilevando che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.09.2012 n. 15746 ha stabilito che in tema di notifica delle cartelle è possibile notificare, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con l'avviso di ricevimento. In tal
caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9.04.2001, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire alla mittente.
Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che se manchino nell'avviso di ricevimento le
generalità della persona cui, di fatto, è stato consegnato l'atto, adempimento peraltro non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione si adotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 2011/11708).
Chiarito ciò, residua il tema degli ulteriori adempimenti in capo all'agente della riscossione, con particolare riferimento al caso in cui il plico venga consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario. In siffatta ipotesi, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza 66/2014 ha stabilito che la validità della notifica, in caso d'irreperibilità del destinatario, è subordinata alla dimostrazione da parte dell'ente di aver compiuto le formalità richieste dal codice di procedura civile. In particolare, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora non sia possibile eseguire la consegna del plico per irreperibilità o per incapacità o rifiuto, l'ufficiale giudiziario ne deposita copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Con la sentenza in commento, la CTR di Roma ha accolto il ricorso presentato da un contribuente in considerazione dell'omessa produzione in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta notifica del plico ex art. 140 c.p.c..

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