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venerdì 28 marzo 2014

RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO


  • Quesito
    • L’art. 52, c. 1, lett. a), n. 2) D.L. n. 69/2013 ha innalzato (da 2 a 8) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Tale norma è applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del decreto (22.06.2013)?
  • Risposta
    • Si premette, con riferimento alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, che se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili. L’art. 4 D.M. 6.11.2013 ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate. Ciò premesso, lo stesso principio può essere applicato, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato da 2 a 8 il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Pertanto, l’art. 19, c. 3 Dpr n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 69/2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere (e non decaduti al 22.06.2013).

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