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mercoledì 5 marzo 2014

Socio & amministratore. I contributi raddoppiano

Cassazione Lavoro sentenza del 4 marzo 2014

Il socio che partecipa al lavoro aziendale e che, al contempo, riveste la carica di amministratore deve iscriversi (e contribuire) alle due corrispondenti gestioni INPS: commercianti per l’attività di lavoro e Gestione separata per l’attività di amministratore. È quanto emerge dalla sentenza 4 marzo 2014 n. 5001 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – L.

I principi di diritto. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’INPS, avverso una sentenza della Corte d’appello di Trento che ha fatto malgoverno dell’orientamento prevalente secondo cui: “in caso di esercizio di attività in forma d’impresa a opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208. È stato infatti emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica: la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26” (cfr. Cass., SS.UU. n. 17076/2011; Sez. Lav. n. 8666 e n. 14674 del 2013).

Ossia, il criterio dell’attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, norma che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi.

La regola. A giudizio della S.C., pertanto, l’esercizio di attività di lavoro, soggetto a contribuzione nelle Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività in forma d’impresa a opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività “prevalente”; sotto tale profilo rimangono attività distinte e autonome sicché parimenti distinto e autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.

Ok alla cartella.
 In conclusione, i giudici del Palazzaccio hanno dato ragione all’INPS in una controversia originata dall’impugnazione di una cartella con cui era contestata la mancata iscrizione dell’opponente alla Gestione commercianti. Del tutto inutilmente la parte privata ha eccepito di essere già iscritto alla Gestione separata, in quanto esercente, con carattere di abitualità e prevalenza, l’attività di amministratore della SRL.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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