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giovedì 6 marzo 2014

Vendite a distanza. Più tempo per il recesso

Le modifiche al Codice del Consumo in vigore dal 14 giugno

A giugno entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di vendite a distanza (tramite pc, telefono o catalogo) e fuori dai locali commerciali (domicilio del consumatore, aree pubbliche o aperte al pubblico). In attuazione della direttiva 2011/83/UE, l’ex governo Letta è intervenuto a modifica degli articoli dal 45 al 67 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 2006/05).

Dal prossimo 14 giugno, in particolare, saranno quattordici - e non più 10 - i giorni a disposizione dei consumatori per esercitare il diritto di recesso. Inoltre, nel caso di contratti telefonici il venditore sarà obbligato a far confermare per iscritto al consumatore l’offerta.

Più tempo per il recesso. L’istituto del recesso è stato profondamente innovato. Il consumatore avrà più tempo per esercitare la facoltà di ripensamento: 14 giorni contro gli attuali 10, decorrenti dalla data della stipula del contratto per l'acquisto di servizi e da quella di ricevimento in caso di merci. Il detto termine sale a un anno e 14 giorni se il consumatore non è stato debitamente informato sul suo diritto.

Esercizio della facoltà di recesso. Il consumatore deve informare il venditore della sua decisione di recedere entro il termine prescritto. Per rendere più semplice il recesso è stato predisposto un modulo-tipo. Ovviamente il suo utilizzo è a discrezione del consumatore, giacché è possibile presentare qualsiasi altra dichiarazione esplicita della volontà di recedere. L'impresa può anche offrire al consumatore la possibilità di compilare e inviare questa dichiarazione attraverso il proprio sito internet: in questo caso è tenuta a comunicare, su un supporto durevole, la conferma di ricevimento della stessa.

Il corretto esercizio del recesso pone fine agli obblighi delle parti di eseguire il contratto ed estingue gli eventuali contratti accessori, senza costi aggiuntivi per il consumatore. Per il venditore subentra l’obbligo di rimborsare le somme percepite, eventualmente comprensive delle spese di consegna, entro 14 giorni (e non più 30) da quando è venuto a conoscenza della decisione del consumatore. Il rimborso, di regola, dev'essere fatto con lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, ad eccezione del caso in cui il consumatore si sia espressamente accordato in modo diverso. Resta ferma la nullità di qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso delle somme versate dal consumatore. Tuttavia l’impresa può trattenere tali somme finché non abbia ricevuto i beni in restituzione, o almeno finché il consumatore non abbia dimostrato di averli rispediti (fatta eccezione per il caso in cui l'impresa si sia offerta di provvedere da sé al ritiro dei beni).

Conferma scritta all'offerta fatta al telefono. L’altra importante novità riguarda le negoziazioni telefoniche. Già ora il venditore deve dichiarare la propria identità, lo scopo commerciale della telefonata e fornire al consumatore le indicazioni utili per opporsi all'utilizzo del proprio numero telefonico a fini commerciali (vedi D.P.R. 178/2010). Dal 14 giugno, se il contratto a distanza dev'essere stipulato per telefono, il venditore deve dare conferma scritta dell’offerta al consumatore, il quale sarà vincolato solo dopo averla firmata o averla accettata per iscritto. Il documento informatico può essere sottoscritto anche con firma elettronica in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 82/1985. Insomma, nelle offerte commerciali per telefono il consumatore è vincolato al contratto solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata in forma scritta. La semplice comunicazione telefonica non basta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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