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lunedì 24 marzo 2014

Start Up innovativa. In G.U. il DM che disciplina le agevolazioni

Sconti fiscali a favore di soggetti passivi Irpef o Ires che effettuano gli investimenti agevolati

Agevolazioni alle start up - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 di giovedì 20 marzo, il decreto del Ministero dell'Economia (D.M. 30 gennaio 2014) che sancisce la piena operatività degli incentivi fiscali a favore degli investitori nelle “start up innovative” previste dal D.L. 179/2012. Le agevolazioni si concretizzano in un risparmio di imposta a favore dei soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires che effettuano un investimento agevolato. Il decreto definisce i soggetti interessati, gli investimenti agevolabili, le agevolazioni fiscali, nonché le ipotesi di decadenza.

Investimento agevolato – Il decreto ministeriale dà la nozione di "investimento agevolato". In particolare, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative, o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, nonché gli investimenti in quote degli OICR. Il beneficio è riconosciuto sia in sede di costituzione di una nuova impresa, sia in ipotesi di incremento del capitale sociale di una già esistente.

Le agevolazioni –
 Le agevolazioni consistono nel riconoscimento, di una detrazione Irpef del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati da soggetti Irpef nelle start up innovative, per un importo non superiore a 500.000 euro, e di una deduzione Ires del 20% relativa ai conferimento rilevanti effettuati da soggetti Ires nelle start up innovative per un importo non superiore a 1.800.000 euro. Le percentuali sono elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione sociale, o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d'imposta, non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa. Nel decreto sono anche previste, all’articolo 6, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Cause di esclusione - Chi vuole investire nelle start up deve prestare particolare attenzione al settore di riferimento e allo status finanziario dell’impresa destinataria. Tra le cause di esclusione del beneficio vengono elencate nel decreto, le aziende che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente. La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima del decorso dell'arco temporale minimo richiesto dalla norma (due anni), determina la decadenza dai benefici, stabilendo che lo stesso effetto si produce nel caso di riduzione del capitale, di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up o delle società che investono in modo prevalente in esse. Non costituiscono causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito, o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimento conseguenti a operazioni straordinarie. In questi casi, tranne i trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Il decreto dispone che nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, l'investitore:
  • se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti.

Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società, è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti.

Come beneficiare dell'agevolazione fiscale -
 I beneficiari delle agevolazioni devono dimostrare, con apposita documentazione, che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start up innovativa. Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:
  • una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 euro;
  • una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
  • per gli investimenti effettuati dalle start up a vocazione sociale, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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