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mercoledì 4 dicembre 2013

Redditometro:anche il convivente nel reddito complessivo

Premessa – Per il calcolo del reddito presunto nel redditometro è necessario considerare anche i redditi conseguiti dagli altri conviventi anche se non appartenenti al medesimo nucleo famigliare (Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 203/03/13). 


La famiglia - Già agli albori del redditometro l’Amministrazione Finanziaria, nel calcolo del reddito fatto negli accertamenti sintetici, dava importanza al reddito di tutta la famiglia. La C.M. 30 aprile 1999, n. 101/E affermava, infatti, la “necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell'intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare”.

Circolare 49/2007 - Sempre in tema di reddito familiare, interessanti sono state anche le disposizioni impartite agli Uffici, proprio ai fini dell'accertamento sintetico da redditometro, con la C.M. 9 agosto 2007, n. 49/E: “È opportuno, inoltre valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare; ricostruire la complessiva situazione del soggetto d'interesse, nonché dei componenti il suo nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun Ufficio competente; valutare, in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d'imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva. A tale riguardo, nell'ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare”.

Giurisprudenza - 
Anche la giurisprudenza ha confermato, in aderenza alle accennate istruzioni fornite agli Uffici, che l'atto di accertamento dovrebbe prendere in considerazione il reddito complessivo di tale nucleo familiare e non esclusivamente quello del contribuente soggetto ad accertamento (Ctp di Salerno, 3 maggio 2001, n. 68; Ctp di Lecce, 13 gennaio 2009, n. 8; Ctp di Cuneo 21 marzo 2011, n. 47/1/11). Ciò è vero anche e addirittura se il nucleo familiare si è rotto a causa di separazione e l'ex coniuge del contribuente è tenuto a versare a questi somme di denaro (Ctp di Novara 23 febbraio 2009, n. 20).

Famiglia di fatto - La giurisprudenza ha altresì dato valenza alla famiglia di fatto “che si caratterizza per un lungo periodo di convivenza (...). argomento che, meglio di qualunque altro, ne dimostra la solidità e quindi la durevolezza del rapporto quanto, e talvolta di più, delle unioni consacrate formalmente, per come pretenderebbe al contrario di affermare, almeno sembrerebbe di capire, l'Ufficio accertatore” (Ctp di Milano, sent. 11 settembre 2012, n. 271/1/12). I giudici milanesi, in una siffatta situazione, concludono che nel sostenere che non pare che nella fattispecie possa sorgere il dubbio della sussistenza di un’“aumentata capacità contributiva”, dato che “per famiglia deve intendersi ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.

Sentenza 203/03/13 – Sempre su questa linea di pensiero e sempre più al passo con i tempi e con nuove forme di famiglie e di coesistenze è anche la Ctp di Reggio Emilia la quale con la sentenza 203/03/13 depositata il 15 novembre 2013, sostiene che la capacità di spesa del contribuente deve tener conto dei redditi di altri soggetti conviventi anche se non appartenenti al medesimo nucleo famigliare. Da tale sentenza si traggono importanti spunti difensivi in tema di redditometro in quanto dall'omessa considerazione dei redditi attribuibili a questi componenti (Cass. 28 luglio 2006, n. 17203) scaturisce l'illegittimità, da eccepire in sede di giudizio, dell'atto emesso dall'Amministrazione Finanziaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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