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martedì 17 dicembre 2013

Interessi legali all’1%

Dal 2014 il tasso si abbassa di un punto e mezzo

Premessa – Per gli interessi legali misura del saggio fissata all’1 per cento a partire dall’1 gennaio 2014. La modifica stabilita dal ministero tiene conto del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo.

Aumento non automatico – La variazione del tasso d’interesse non avviene in modo automatico, infatti l'articolo 1284 del Codice Civile, assegna al Mef il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre.

Riduzione dal 1 gennaio 2014 – Con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 di venerdì 13 viene previsto che dal 1° gennaio 2014 calerà di un punto e mezzo percentuale la misura del tasso di interessi legali che passa dunque dall’attuale 2,5% all’1 per cento.

Ravvedimento operoso - Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento, il ravvedimento "sprint" entro 14 giorni dalla scadenza, il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, e il ravvedimento lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione. In caso di ravvedimento, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, nella misura dell'2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013, e nella nuova misura del 1% dal 1° gennaio 2014.

Ravvedimento sprint -
 Con il ravvedimento "sprint", da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.

Ravvedimento breve - I contribuenti che ad esempio hanno saltato l'appuntamento con i versamenti in scadenza il 2 dicembre 2013, ma che non hanno eseguito il pagamento nemmeno entro 14 giorni, hanno tempo 30 giorni per il ravvedimento breve o mensile. Gli interessi legali da corrispondere saranno del 2,5% fino al 31 dicembre.

Ravvedimento lungo – Per chi si avvale invece del ravvedimento lungo o annuale, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli interessi dell'2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio 2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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