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giovedì 19 dicembre 2013

Il fondo patrimoniale: aspetti fiscali

Circolare IRDCEC n.27 del 18 dicembre 2013

L’IRDCEC si occupa della disciplina civilistica e fiscale del fondo patrimoniale, strumento di difesa del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi creditori.

Disciplina civilistica -
 L’art. 167 del c.c. prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito dai due coniugi con atto pubblico da un terzo, anche mediante testamento, e consistere nella destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, al fine di garantire a quest’ultima una certa stabilità economica nel caso di dissesto dei singoli patrimoni dei coniugi.
I beni che possono essere destinati al fondo patrimoniale sono: quelli immobili, i mobili iscritti nei pubblici registri e i titoli di credito; i titoli, tuttavia, devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o “in altro modo idoneo ”.

Per quanto concerne le modalità di costituzione del fondo patrimoniale, detta costituzione può avvenire:
- con atto pubblico su iniziativa di uno dei coniugi o di entrambi,
- ovvero ad opera di un terzo, anche mediante testamento. Nell’ipotesi in cui la costituzione avvenga per atto fra vivi su iniziativa di un terzo, per il suo perfezionamento è necessaria l’accettazione dei coniugi. Tale accettazione non è prevista espressamente per l’ipotesi in cui alla costituzione del fondo abbia provveduto uno solo dei due coniugi.

L’art. 168 co.3 del c.c. stabilisce che per l’amministrazione del fondo valgono le regole dettate per i beni appartenenti alla comunione legale, quindi:
- l’ordinaria amministrazione spetta ai coniugi disgiuntamente;
- mentre è necessaria un’azione congiunta per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
- per alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del fondo, è in ogni caso necessario il consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni. Nel caso in cui vi siano figli minori, è necessaria anche l’autorizzazione del giudice che emette un provvedimento in camera di consiglio “nei soli casi di necessità o utilità evidente ”.
Il fondo patrimoniale si estingue in tutte le ipotesi di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio 8art.171 c.c.); tuttavia, permane in vita fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori, ove ve ne siano, in modo tale da garantire loro il soddisfacimento dei bisogni esistenziali; mentre fra le cause di scioglimento del fondo non viene menzionata dal legislatore la volontà espressa dei coniugi, ipotesi che, tuttavia, viene ammessa, con talune limitazioni, dalla dottrina prevalente.

Esecuzione sui beni destinati al fondo - In deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, al fine di tutelare gli interessi della famiglia, i terzi creditori dei coniugi non possono procedere all’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti nell’ipotesi in cui il creditore sia a conoscenza del fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei al fabbisogno familiare (art. 170 c.c.).
Tale deroga al principio generale dell’art. 2740 c.c. opera anche nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (si vedano in tal senso diverse sentenze della Corte di Cassazione, che riconoscono come reato la costituzione di un fondo da parte di coniugi fortemente indebitati), nonostante l’Agenzia abbia con nota del 17.12.83 n.15/10423 specificato il contrario.

Affinché possa essere opponibile ai terzi l’appartenenza di taluni beni e frutti al fondo patrimoniale, è necessario che la costituzione di questo ultimo venga annotata a margine dell’atto di matrimonio e, secondo una dottrina minoritaria, che sia adempiuto l’onere della trascrizione nei registri immobiliari ex. artt. 2647 e 2685 c.c. (la giurisprudenza e la parte maggioritaria della dottrina ritengono sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio), relativamente ai beni immobili o mobili registrati in esso conferiti. Nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo abbia comportato un trasferimento dei diritti reali sul bene, oltre alla costituzione del vincolo, va trascritto anche tale acquisto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2643 e 2684 c.c.

Profili imposizione diretta – 
La proprietà dei beni conferiti al fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi “salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione ” (art.168 c.c.). Tale locuzione sta a significare che il legislatore ha voluto riconoscere al conferente la possibilità di disporre in merito alla titolarità dei diritti reali sul bene.
Secondo l’IRDCEC, dunque se la costituzione del fondo avviene su iniziativa di uno dei due coniugi, egli ha una riserva di proprietà sul medesimo, non sussistendo in tal caso alcun trasferimento di diritti reali in capo all’altro coniuge.
Da un punto di vista tributario il fondo patrimoniale configura un patrimonio separato e non autonomo, appartenente a entrambi i coniugi e privo, anche agli effetti tributari, di soggettività giuridica.
L’istituto ritiene che l’interpretazione fornita in merito alla titolarità dei beni conferiti si coordini comunque con la disciplina fiscale, prevista dall’art.4 co.1 lett. b) del Tuir; il mancato trasferimento di ogni diritto reale in capo al coniuge non conferente non è in contrasto con i poteri di amministrazione dei beni, che comunque spettando ad entrambi.
Fiscalmente i redditi dei beni appartenenti al fondo sono imputati per metà del loro netto ammontare a ciascuno dei due coniugi, titolari del diritto di fruirne e di disporne.
Nel caso in cui si verifichi la cessazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori, invece, i
redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per intero al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo medesimo.

Le plusvalenze -
 Per quanto concerne le plusvalenze derivanti da cessione di beni immobili o partecipazioni appartenenti al fondo patrimoniale, l’IRDCEC conclude che sono redditi di beni appartenenti al fondo e quindi tassati ai sensi dell’art.4 del Tuir e non riconducibili, quindi, in capo al titolare dei beni medesimi.

La cedolare secca - In sede di applicazione della cedolare secca vale lo stesso criterio (cfr. Ris. n.20/E/2012).
Di conseguenza, il coniuge non titolare dell’immobile destinato al fondo patrimoniale, può anch’esso optare autonomamente per l’applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione lui imputati al 50% per effetto dell’atto di destinazione patrimoniale.

Modelli impositivi applicabili all’atto di costituzione del fondo patrimoniale - Secondo l’IRDCEC, i modelli impositivi applicabili all’atto della costituzione del fondo patrimoniale sono i seguenti:
- fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con beni in comunione legale: imposta fissa di registro;
- fondo patrimoniale costituito con beni di proprietà esclusiva di uno dei coniugi che se ne riserva la titolarità: imposta fissa di registro;
- fondo patrimoniale costituito da uno dei due coniugi con beni personali, senza riserva di titolarità sui beni: imposta di donazione e successione su una base imponibile pari al 50% del valore del bene trasferito (corrispondente alla quota di bene che viene trasferita all’altro coniuge), con un’aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro;
- fondo patrimoniale costituito da un terzo (a prescindere dalla manifestazione o meno di una riserva di titolarità sui beni): imposta di donazione e successione su una base imponibile pari al 100% del valore del bene trasferito, con aliquota e franchigia variabili in funzione del rapporto esistente fra il terzo e ciascuno dei due coniugi.

Scontano comunque autonoma imposizione, a prescindere dalle imposte già assolte, le successive eventuali attribuzioni di beni, conseguenti al venir meno del fondo patrimoniale; come, per esempio, in ipotesi di scioglimento del matrimonio con attribuzione dei beni in proprietà ai figli, per disposizione del giudice.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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