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mercoledì 18 dicembre 2013

Caos Srl: il Notariato fornisce alcuni chiarimenti

Le nuove Srl e Srls presentano una disciplina di favore che in alcuni punti risulta essere ancora oscura, soprattutto a causa dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in un brevissimo lasso di tempo: interventi che, come noto, sono stati spesso dettatati dall’esigenza di dover fornire all’ordinamento risposte rapide per lo sviluppo della competitività delle imprese in un contesto di forte crisi economica. 


Come non dimenticare infatti le effimere società a responsabilità limitata a capitale ridotto: introdotte dall’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, sono state eliminate dall’ordinamento con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Ad oggi pertanto tre sono le soluzioni che possono essere adottate da coloro che intendono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale ricorrendo alla forma giuridica della società a responsabilità limitata:
1. la società a responsabilità limitata ordinaria (con capitale sociale superiore a 10.000 euro);
2. la società a responsabilità limitata a capitale minimo (con capitale sociale compreso tra 1 euro e 10.000 euro);
3. la società a responsabilità limitata semplificata.

Le tre forme societarie possono essere adottate indipendentemente da qualsiasi limite di età e prevedono una normativa diversa per rispondere alle differenti esigenze dei nuovi imprenditori.

In particolare, chi vorrà costituire una società con meno di 10.000 euro potrà ricorrere alla Srl a capitale minimo o alla Srl semplificata, nel primo caso lasciandosi la libertà di intervenire sulle diverse clausole dello statuto e dell’atto costitutivo, nel secondo caso rimanendo vincolati all’atto costitutivo standard, ma risparmiando sugli oneri di costituzione. In entrambi i casi i conferimenti dovranno essere effettuati in denaro all’atto della costituzione.

Come fa rilevare il Notariato con il suo studio dal titolo "Le nuove Srl" (n. 892/2013 del 12 dicembre 2013) può tuttavia accadere che, anche nel caso delle Srl a capitale minimo, si vogliano effettuare conferimenti di beni in natura.
La soluzione a tal fine percorribile risiede nella possibilità di iscrivere tali beni ad apposita riserva, ma occorre considerare che, sebbene costituisca una soluzione legittima, quanto appena proposto non è esente da alcuni profili problematici come ad esempio il possibile rischio di aggiramento delle norme in tema di valutazione e stima dei conferimenti.

Non bisogna inoltre dimenticare come le Srl con capitale minimo siano costrette ad accantonare un quinto degli utili (si badi bene, non un ventesimo come per le altre Srl) fino a quando le riserve e il capitale non abbiamo raggiunto la soglia dei 10.000 euro.
In considerazione di tale penalizzazione i soci potrebbero decidere di versare sin da subito un sovrapprezzo il quale, unitamente al capitale, sia di importo pari o superiore a 10.000 euro. In tal caso si ritiene, tuttavia, che tale sovrapprezzo potrà essere distribuito solo allorquando la riserva legale, sommata al capitale, abbia raggiunto il limite dei 10.000 euro.

Una volta raggiunto tale limite, però, non è necessario imputare a capitale la riserva: potrà quindi accadere che una società, anche una volta raggiunta una soglia elevata di patrimonio netto, possa continuare ad avere un capitale pari ad un euro.

Sempre nell’accantonamento delle riserve dubbi potrebbero sorgere in merito alla sovrapponibilità delle due discipline: quella delle Srl a capitale ordinario e quella delle Srl a capitale minimo.
Si pensi al caso di una Srl costituita con un capitale di euro 9.000: le nuove norme impongono di accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia dei 10.000 euro. Pertanto dovrebbe essere sufficiente accantonare 1.000 euro.
Successivamente è possibile procedere con la distribuzione integrale degli utili? Ebbene, in questo caso devono essere altresì richiamate le norme in tema di Srl ordinarie, secondo le quali è necessario accantonare il 5% degli utili netti annuali fino a quanto la riserva non raggiunga un quinto del capitale sociale (ovvero 1.800 euro).
Pertanto sarà necessario accantonare il 20% degli utili fino al raggiungimento della soglia di 1.000 euro e successivamente il 5% degli utili per gli altri 800 euro.
Al contrario, le società a responsabilità limitata a capitale minimo che abbiano accumulato una riserva legale che, sommata al capitale sociale, raggiunga la quota di 10.000 euro, non sono tenute a costituire successivamente una nuova riserva legale secondo le norme proprie delle Srl ordinarie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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