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giovedì 5 dicembre 2013

Acconti Irpef in ritardo: ravvedimento leggero entro 15 giorni


Scadenza Termine Proroga
Premessa – Se il 2 dicembre i soggetti Irpef non hanno effettuato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette, è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro 15 giorni, oppure entro 30 giorni o, infine, entro il termine ultimo del 30 settembre 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione). Per i soggetti Ires invece che hanno già pagato il secondo acconto con le “vecchie percentuali” è necessario integrare il versamento entro il prossimo 10 dicembre.

Acconti imposte dirette - Entro lo scorso 2 dicembre, i contribuenti Irpef (persone fisiche, società di persone) dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2013. Al contrario per i soggetti Ires il D.L. n. 133/2013 ha disposto a loro favore la proroga al 10.12.2013 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette.

Sanzioni – I contribuenti Irpef che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso, il quale varia a seconda del momento in cui viene fatto. In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte, è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tale misura è tuttavia ulteriormente ridotta con riferimento ai versamenti effettuati entro 15 giorni dal termine previsto. La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce infatti a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo: varia dal 2% per un giorno di ritardo, fino al 28% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo si applica la misura fissa del 30%.

Ravvedimento operoso - Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso (sempre che ne ricorrano i presupposti), il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell’1,5% annuo.

Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza - Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% e, infine, non ci si deve dimenticare degli interessi.

Versamento oltre il 30° giorno dalla scadenza -
 Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75% (1/8 del 30%) e, infine, gli interessi. Il termine ultimo per poter fruire del ravvedimento operoso è la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Per gli acconti del 2 dicembre la scadenza è, quindi, il 30 settembre 2014.

Acconti Ires - Dopo la pubblicazione sulla G.U. del D.L. n. 133/2013 che ha disposto, a favore dei soggetti Ires, la proroga al 10.12.2013 del termine per il versamento della seconda/unica rata dell’acconto Ires/Irap 2013 è stato pubblicato sulla G.U. 2.12.2013, n. 282 il D.M. 30.11.2013 che fissa all’1,50% l’aumento dell’acconto Ires dovuto per il 2013 e per il 2014. Ora alla luce dell’aumento disposto dal D.M. 30.11.2013 e dalla proroga prevista dal D.L. 133/2013 i soggetti Ires, che hanno già pagato la seconda rata dell'acconto Ires e Irap utilizzando le vecchie percentuali (101%, al netto della prima rata), l'integrazione dell'acconto al 102,5% potrà essere effettuata entro il 10 dicembre 2013 senza dover pagare alcuna sanzione o interesse a titolo di ravvedimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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