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lunedì 2 dicembre 2013

Scade oggi l’acconto Irpef

Soggetti Irpef tenuti al pagamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette

Premessa – Entro oggi 2 dicembre 2013 va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2013 dai soggetti Irpef, nonché l’acconto dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2013, che saranno dichiarati nel mod. Unico/Irap 2014 da detti soggetti. Proroga al 10 dicembre solo per i soggetti Ires.

I soggetti coinvolti - Entro oggi va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irpef, Irap, “cedolare secca”, Ivie e Ivafe e imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi” dovute sul reddito/valore della produzione conseguito nel 2013.
Proroga per i soggetti Ires - La proroga al 10 dicembre 2013 riguarda tutte le imposte dovute dalle società di capitali (Ires, Irap, addizionali, maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo), ma non dovrebbe incidere sulla parte di Irpef dovuta dalle persone fisiche socie di Srl trasparenti e i relativi contributi Inps.

Maggiorazione - I
n sede di determinazione della seconda (o unica) rata dell’acconto, è necessario considerare l’incremento disposto dal D.L. n. 76/2013 (Decreto c.d. “Lavoro”), in base al quale a decorrere dal 2013 l’acconto Irpef passa dal 99% al 100%. I predetti aumenti hanno effetto anche ai fini Irap, pertanto per i soggetti Irpef e le società di persone l’acconto Irap passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013.

Il calcolo - Per il 2013 le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto Irpef/Irap 2013 da determinare quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata. Le predette disposizioni si riflettono anche sull’acconto Ivie/Ivafe, ma non si riflettono sul versamento dell’acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%.

Previsionale o storico – Esistono due metodi di calcolo degli acconti, a discrezione del contribuente il metodo storico e il metodo previsionale. Il metodo storico utilizza, come base di calcolo, le imposte risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa al periodo d’imposta precedente (UNICO 2013– redditi 2012). Il metodo previsionale si basa, invece, su una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2013. In particolare, qualora il contribuente preveda di conseguire un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2012, può effettuare un versamento in misura inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento.

Ricalcolo – Si ricorda inoltre che nel calcolo dell’acconto occorre tenere conto delle modifiche normative che dal 2013 influiscono sulla base imponibile, considerando sia quelle che determinano l'obbligo di ricalcolo dell'acconto (tra tutte si pensi alle nuove misure di indeducibilità dei costi auto) sia quelle che, al contrario, non prevedono tale onere (come per esempio la riduzione dal 15 al 5% della deduzione forfetaria sui canoni di locazione disposta dalla Legge 92/2012). Il rischio errore, quindi, è in agguato.

Contributi previdenziali - Il 2 dicembre scade anche il secondo acconto per i contributi Inps degli iscritti alla gestione commercianti e artigiani ovvero alla gestione separata dei professionisti, con partita Iva e senza Cassa. Il ricalcolo degli acconti da parte di artigiani, commercianti, liberi professionisti o iscritti alla gestione separata Inps si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali Inps. L'eventuale minore importo versato a titolo di contributo Inps sarà, però, soggetto alle sanzioni previste ai fini Inps, ma è escluso dal ravvedimento. Per pagare i contributi Inps, infatti, si usa il modello F24, così come per l'Irpef, l'Irap, e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, ma il ravvedimento spontaneo riguarda solo i tributi e non i contributi o premi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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