DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



venerdì 6 dicembre 2013

Acconti IRES: il ricalcolo nel previsionale

Slittamento al 10 dicembre 2013 dell'acconto Ires-Irap che passa dal 101 al 102,5% per il 2013 e il 2014. 

Chi ha versato in due tranche l’acconto, avendo già pagato il 40% tra giugno e agosto, dovrà ora versare il restante 62,5%.

Banconote2-150x150
Il prossimo 10 dicembre 2013 è il termine ultimo per il versamento del secondo acconto Ires ed Irap, grazie alla proroga delle scadenze prevista dal D.L. n. 133/2013.
Tale provvedimento ha anche fissato la misura dell'acconto per le società di capitali per il 2013 e il 2014.
Tra i contenuti principali del decreto legge, infatti, vi sono:
- la proroga della scadenza dell'acconto confermata al 10 dicembre 2013 per i soggetti Ires;
- l’aumento della percentuale dell’acconto dovuto per le banche, gli enti creditizi, finanziari e assicurativi al 130% e al 102,50% per i soggetti Ires (S.r.l., S.p.A., ecc.).

La proroga delle scadenze - Se in generale i soggetti Ires potranno contare su una mini proroga dei versamenti della seconda o unica rata di acconto, al 10 dicembre 2013, i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, dovranno provvedervi entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.
Dato che la nuova misura dell'acconto è stata conosciuta a versamenti già effettuati, molte società dovranno effettuare un versamento integrativo (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il prossimo 10 dicembre, per allineare quanto già corrisposto sulla base della vecchia misura (102,5%).

La maggiorazione ai fini Irap -
 L'acconto maggiorato riguarderà anche l'Irap dovuta dai soggetti Ires, visto che il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 446/1997dispone che gli acconti Irap sono dovuti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
In ogni caso, il decreto legge stabilisce che la maggiorazione degli acconti ai fini dell'Ires e dell'Irap varrà per quanto dovuto per periodi d'imposta 2013 e 2014.
Dal 2015, se le esigenze di finanza pubblica dovessero persistere, si passerà a rincarare le accise.

Il ricalcolo previsionale - 
La misura del versamento del secondo acconto deve tenere conto di quanto già corrisposto con la prima rata. Il decreto legge che ha previsto la maggiorazione e la proroga dei termini, non limita l'accesso al metodo "previsionale"; infatti, coloro che dovessero prevedere una riduzione delle imposte dovute per il 2013 rispetto al dato storico 2012, potranno determinare l'acconto sul debito erariale stimatofermo restando il rispetto delle misure fissate per legge (102,5%).


Il calcolo operativo – Se l’importo del tributo risultante dal rigo RN17 (RN28 per ENC) è inferiore o uguale a € 20,66 (approssimato a € 21,00), nessun acconto è dovuto dal contribuente.
Ma qualora, invece, l’importo del tributo risultante dal rigo RN17 (RN28 per ENC) fosse superiore a € 20,66 (approssimato a € 21,00), l’acconto dovuto è pari al 102,50% dell’importo del tributo stesso.
Le modalità di versamento sono diverse:
- se l’importo dell’acconto dovuto è inferiore o uguale a € 257,50, il versamento va eseguito in un’unica soluzione entro il 10/12/2013;
- se l’importo dell’acconto dovuto è superiore a € 257,50, il versamento va fatto in due rate: la prima rata andava versata entro il 16/06/2013 – 9/7/2013 (ovvero 16 luglio 2013 – 20 agosto 2013 con maggiorazione 0,4%) e la seconda rata entro il 10/12/2013, grazie alla proroga.

Per quanto riguarda il calcolo della seconda rata, esso è più complicato rispetto agli scorsi anni, in quanto anche se la prima rata è stata calcolata sul 40% del 100% del rigo RN17 "IRES dovuta” di Unico SC 2013, il D.L. 133/2013 ha stabilito che da quest'anno l'importo complessivo dell'acconto è, a regime, del 102,5% di quanto dovuto per l'anno precedente.
Quindi, per la seconda rata dell'acconto 2013, il consueto calcolo del 60% del 100% del rigo RN17 non è più corretto, ma va calcolato l'intero acconto dovuto per il 2013 (102,5% del rigo RN17), al quale va tolto quanto già pagato come prima rata.
Nel caso di eventuali ricalcoli previsionali, l’importo dovuto all’Erario deve essere comunque pari al 102,5% dell’IRES dovuta (ricalcolata in base alle stime di reddito per il 2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento