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mercoledì 6 novembre 2013

Aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%

Circolare n. 32/E del 5 novembre 2013

L’Agenzia pubblica i chiarimenti, dopo più di un mese dall’applicazione della nuova aliquota ordinaria IVA al 22%, circa le modalità operative, affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti.

L’articolo 40, comma 1-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Diversamente da quanto disposto in relazione al precedente aumento dell’aliquota ordinaria dal 20 al 21%, intervenuto il 17 settembre 2011, il legislatore non ha modificato le norme specifiche del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pertanto occorre coordinare in via interpretativa la nuova misura con le disposizioni del Decreto IVA, che fanno riferimento alla aliquota ordinaria e alla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate nell’articolo 22 del medesimo Decreto.
Le modifiche normative relative all’aumento dell’aliquota IVA, così come quelle del 2011, non riguardano le due aliquote ridotte, stabilite dal secondo comma dell’articolo 16 nella misura del 4 e del 10%, che si applicano ai beni e ai servizi elencati, rispettivamente, nella parte II e nella parte III della tabella A, allegata al D.P.R. 633/72.

Criteri applicativi - Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota, si fa rinvio, in linea generale, ai chiarimenti forniti con la Circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E, in relazione all’aumento dal 20 al 21% dell’IVA ordinaria, che vengono integrati con le precisazioni che seguono per tener conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo e di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie economiche.
In particolare, si ricorda che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore di tale misura e che ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione rilevano, per quanto concerne:
le cessioni di beni e le prestazioni di servizil’articolo 6 del D.P.R. 633;
gli acquisti intracomunitari di benil’articolo 39 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- le importazioni, l’articolo 201 del codice doganale comunitario.

In relazione agli acquisti intracomunitari si ricorda che, ai sensi dell’articolo 39 del D.L. n. 331 del 1993, dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
Inoltre, come chiarito con la circolare 3 maggio 2012, n. 12/E, se anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione intracomunitaria, limitatamente all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre, a seguito della modifica dell’articolo 39, diversamente da quanto stabilito in precedenza e da quanto previsto per le operazioni interne, ai fini del momento impositivo non rileva il pagamento di acconti.
In riferimento all’IVA per cassa si precisa che l’aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati. Il cosiddetto “cash accounting”, introdotto dall’articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede, infatti, deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni. Si ricorda che per coloro che optano per il regime dell’IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32-bis dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA, diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.

Correzione degli errori - 
Con il comunicato stampa n. 137 del 30 settembre u.s. sono state impartite le prime istruzioni riguardanti l’entrata in vigore della nuova aliquota del 22%.
In tale sede è stato precisato, ribadendo quanto già affermato con la circolare n. 45 del 2011, in occasione del precedente aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% del 2011, che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione
e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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