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martedì 5 novembre 2013

Cartelle. Cessazione materia del contendere

Cassazione Tributaria ordinanza depositata il 4 novembre 2013

Sbaglia il giudice tributario di secondo grado che dichiara la cessazione della materia del contendere, basandosi unicamente sull’annullamento dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento conseguente all’accoglimento, da parte del primo giudice, del ricorso prodotto dal contribuente.

L’ordinanza. È quanto emerge dall’ordinanza 4 novembre 2013, n. 24738, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T).

L’errore della CTR. I supremi giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per nuovo esame. La CTR meneghina è incorsa nella violazione dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi e univoci di acquiescenza.

L’orientamento della S.C. Il giudice del rinvio dovrà decidere alla stregua del principio di diritto secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano tale conclusione al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.

Quando invece la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, “non può concretarsi – si legge in sentenza -in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la condanna dell’attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa; b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (cfr. Cass. n. 11962 del 2005).

Sgravio della cartella. Si è anche affermato che lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente (comportamento che può trovare giustificazione nella mera volontà di evitare le eventuali spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione) non produce, di per sé solo, alcun effetto sull'avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela (cfr. Cass. n. 24064 del 2012).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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