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giovedì 28 novembre 2013

La rata omessa negli avvisi bonari

Decadenza dalla rateazione se la sanatoria non avviene entro il termine di pagamento della rata successiva

Premessa – Per gli avvisi bonari il mancato pagamento di una rata oltre il termine di scadenza di quella successiva determina la decadenza dalla dilazione concessa dall'ufficio e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Al contrario per le cartelle di Equitalia il contribuente decade dal beneficio della dilazione qualora non paghi otto rate, anche non consecutive, del piano di ammortamento concesso.

Avvisi bonari - In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatico (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973) o di controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973) e di riconoscimento della validità della contestazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi. In particolare, la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici (articolo 36-bis del D.P.R. 600/73) deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione, pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento. La regolarizzazione delle comunicazioni sui controlli formali (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) potrà essere effettuata, invece, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30 per cento.

Rateizzazione - Le somme richieste si possono rateizzare senza garanzia: fino a 5.000 euro in un massimo di 6 rate trimestrali mentre oltre 5.000 euro la rateizzazione arriva ad un massimo di 20 rate trimestrali.

Rata omessa - Il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, viene iscritto a ruolo.

Ravvedimento - Tuttavia, la rateazione non viene meno qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In sostanza l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, entro il termine di pagamento della rata successiva. Al riguardo si ricorda che per effetto della regola generale prevista dall'art. 13, D.Lgs. 471/1997, la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato. Invece, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lett. a) del co. 1 dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Con il ravvedimento operoso tale sanzione viene ridotta ad 1/10 qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni o ad 1/8 qualora avvenga oltre 30 giorni.

Cartelle Equitalia –
 Al contrario per le cartelle Equitalia con le modifiche portate dal D.L. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) dal 22.06.2013 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive. In tale ipotesi l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

Differenze – 
Si evidenza la diversa “tolleranza” vigente tra avvisi bonari e cartelle esattoriali. Al riguardo si fa però presente che le somme contenute nell'avviso bonario e non pagate vengono poi iscritte a ruolo e da quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica della cartella di pagamento al contribuente debitore, con addebito delle sanzioni sugli omessi versamenti al 30%, oltre all'aggio della riscossione (pari ad oggi all'8%). Ne consegue, dunque, che se da un lato il contribuente con la cartella di pagamento può beneficiare di più tempo per pagare, dall'altro il debito è decisamente superiore.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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