DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



martedì 12 novembre 2013

Necessario il vincolo di pertinenza

Detrazione per ristrutturazione in caso di acquisto box

Premessa – Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione per ristrutturazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. In ogni caso la condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

La detrazione - Possono avvalersi della detrazione per ristrutturazione (50%) anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione. Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali.

Le spese - Tra le spese, relative alla realizzazione di parcheggi, ammesse all'agevolazione sono ricomprese anche quelle sostenute per: la progettazione e l'esecuzione dei lavori; l'eventuale relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; l'Iva; l'imposta di bollo; i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.

Acconti - Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.

Vincolo pertinenziale - Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

Casa e box - Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.

Parcheggi residenziali - Per la realizzazione di parcheggi residenziali, si ricorda che la L. 24 marzo 1989, n. 122, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni: a) privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell'uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici; b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da "destinare a pertinenza di immobili p

Nessun commento:

Posta un commento