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venerdì 29 novembre 2013

La rateazione delle comunicazioni di irregolarità

Sebbene in questi giorni l’attenzione sia focalizzata sulla rateazione straordinaria, dalla durata decennale, non bisogna dimenticare che vi sono altre importanti misure a favore dei contribuenti. 


Si sta parlando della possibilità di rateizzare gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatici (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

In questi casi è prevista la possibilità di un piano di rateazione trimestrale della durata massima di:
- 6 rate per gli importi fino a 5.000 euro;
- 20 rate per gli importi a debito oltre i 5.000 euro.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti unicamente gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione ed è inoltre possibile richiedere la formazione di rate di pari importo o di importo decrescente.
Solo per le rate di pari importo è disponibile un’applicazione dell’Agenzia delle Entrate che consente il calcolo e la stampa dei modelli F24 utili per il pagamento delle rate dovute.

I vantaggi
Rispetto alla possibilità concessa dalla rateazione decennale, l’indubbio vantaggio della rateazione delle comunicazioni di irregolarità è rappresentato dai minori importi da pagare.
Si ricorda infatti che le sanzioni per omessi o ritardati pagamenti (pari al 30%), in sede di controlli automatici, sono ridotte a 1/3, mentre, nel caso di controlli formali, le stesse sono ridotte a 2/3.
Le sanzioni sono invece escluse nel caso di avvisi di liquidazione delle imposte per i redditi soggetti a tassazione separata.
Non sono inoltre previsti aggi o interessi moratori, i quali intervengono solo quando le somme sono affidate all’Agente della riscossione.
Indipendentemente dall’importo per il quale si richiede la rateazione non è infine richiesta alcuna garanzia.

I limiti
Sicuramente è da considerare che i termini concessi per la rateazione delle comunicazioni di irregolarità sono più limitati: a fronte delle 120 rate che possono essere concesse da Equitalia, nel caso di avvisi bonari e di liquidazione le rate sono al massimo 20, sebbene trimestrali (per un totale di 5 anni).

Non può essere inoltre ignorata la diversa disciplina prevista per i termini di decadenza. Mentre, infatti, nel caso di rateazione presso l’Agente della riscossione si decade dal beneficio dopo il pagamento di 8 rate anche non consecutive, con riferimento alla rateazione delle comunicazioni di irregolarità è prevista la decadenza a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata, qualora la stessa non venga versata entro la scadenza della rata successiva. Si decade invece immediatamente dal beneficio della rateazione con il mancato pagamento della prima rata nei termini.
A seguito della decadenza l’importo viene iscritto a ruolo e sarà possibile per il contribuente chiedere un ulteriore piano di rateazione presso l’Agente della riscossione.

I passi ancora da compiere
Non è offerta invece alcuna possibilità di rateazione per gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, per i quali è necessario attendere che le somme siano iscritte a ruolo, maggiorate degli ulteriori costi connessi agli interessi e agli aggi di riscossione.

Allo stesso modo, qualora il contribuente decida di impugnare un accertamento esecutivo dovrà provvedere a versare a titolo provvisorio 1/3 della maggior imposta accertata senza poter chiedere alcuna forma di rateazione, se non a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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