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giovedì 28 novembre 2013

Cancellata l’IMU sull’abitazione principale

Il Consiglio dei Ministri di ieri, 27 novembre 2013, ha approvato il decreto legge sulla promessa cancellazione della seconda rata dell'Imu. 

I proprietari e i detentori di diritti reali di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati alla stessa, non dovranno versare l’imposta a saldo 2013.
L’esenzione viene estesa anche ai terreni agricoli e agli immobili strumentali.
Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.
Saccomanni ha precisato che i “dettagli del decreto sono in fase finalizzazione”, ma ha anche anticipato che l’importo della rata, pari 2,25 miliardi di euro, compresi gli immobili strumentali agricoli, sarà coperta con misure a carico del sistema bancario.
Un terzo coperto con anticipi sulle posizioni del risparmio amministrato e per due terzi con l’ aumento di anticipi su Ires e Irap, a fronte di un aumento dell'aliquota Ires e Irap per il 2014, imposta che per un anno soltanto graverà sulle banche, trattandosi di una disposizione una tantum.

I cittadini finanziano l’aumento delle aliquote dei comuni - Novità rilevante è quella della copertura da parte dei cittadini del 50% della differenza tra vecchie (2012) e nuove aliquote (2013) fissate dai Comuni.
La copertura del gettito atteso dai Comuni, che hanno deliberato per il 2013 aliquote più alte di quella standard, avverrà, infatti, con due modalità:
- il 50% dell’importo viene ristorato dallo Stato;
- il restante 50% direttamente dai contribuenti entro il 16.01.2014.

Terreni agricoli esenti dal saldo IMU 2013 – Il Ministro Saccomanni ha annunciato che il Governo ha trovato la copertura necessaria per l’esenzione da IMU anche per tali immobili.
In merito si ricorda che sono "agricoli " i terreni destinati all'esercizio delle attività agricole, inseriti negli strumenti urbanistici, anche se lasciati a riposo (art. 2135 c.c.).
Il Decreto IMU, tuttavia, specifica, che saranno esentati dal saldo del 16 dicembre 2013 esclusivamente quelli coltivati o comunque per la parte coltivata.
Per riuscire a coprire l’intero spettro di terreni agricoli sarebbero serviti almeno 200 milioni di euro in più.
Inoltre la circolare 3/DF/2012 ha chiarito che non sono considerati edificabili, ancorché classificati come tali nel piano regolatore del Comune, i terreni posseduti e condotti da un soggetto Iap (imprenditore agricolo professionale) o coltivatore diretto, purché iscritti nella previdenza agricola. La sospensione della seconda rata rileva quindi anche per queste aree, per la parte coltivata.
Il ministero delle Finanze ha precisato, in presenza di terreno edificabile in comproprietà di più persone, che se l'area è coltivata anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, è considerata agricola anche per la quota di proprietà dei soggetti sprovvisti di queste qualifiche.
Quindi è sufficiente che uno solo dei proprietari Iap o coltivatore diretto coltivi l'area affinché la stessa possa essere considerata agricola e goda della sospensione della seconda rata Imu.
L'agevolazione è estesa anche alle società proprietarie di terreni, che abbiano la medesima qualifica di imprenditore agricolo professionale, con amministratore o socio iscritti nella gestione previdenziale.

Terreni situati in comuni montani o collinari - In base alla Circolare n.9/1993, i terreni montani o collinari non rientrano nell'ambito della sospensione, in quanto già esentati dall'imposta. Essi, inoltre, non trovando applicazione l'effetto sostitutivo dell'Imu rispetto all'Irpef, continuano a scontare le imposte dirette anche sul reddito dominicale (circolare 5/E/2013).

Immobili rurali - La sospensione della seconda rata dell'Imu riguarda anche i fabbricati rurali; la nozione di ruralità ai fini fiscali è contenuta nell'articolo 9 del D.L. n. 557/1993.
In particolare al comma 3 la norma stabilisce le condizioni necessarie per il riconoscimento di questa qualifica con riferimento ai fabbricati a uso abitativo. La sospensione della seconda rata dovrebbe applicarsi a tutti i fabbricati abitativi rurali e non solo per l'abitazione principale.

Il successivo comma 3-bis dell'articolo 9 individua invece le caratteristiche rilevanti per il riconoscimento della ruralità per i fabbricati strumentali. In pratica tali fabbricati sono considerati rurali se sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola prevista dall'articolo 2135 del Codice civile.
Vanno considerati rurali, se non hanno cambiato destinazione, i fabbricati accatastati nelle categorie catastali ad hoc, che sono l'A/6, per gli abitativi, e D/10, per quelli strumentali.
Sono inoltre rurali indipendentemente dalla categoria di appartenenza i fabbricati per i quali è stata ottenuta, attraverso la presentazione in catasto dell'apposita autocertificazione, l'annotazione « R» negli atti catastali.

L’IMU sugli immobili di categoria D – Ancora soggetti al saldo IMU, invece, gli immobili strumentali (ad eccezione degli immobili merce). Nonostante l'alleggerimento fiscale introdotto, con la IUC la tassazione sugli immobili strumentali è destinata, oltretutto, ad aumentare. La Cgia di Mestre ha realizzato alcune simulazioni, mettendo a confronto gli importi pagati da alcuni imprenditori in questi ultimi anni (con Imu, Tia/Tarsu e Tares) e quanto potrebbero pagare l'anno prossimo con la IUC.
Dal punto di vista metodologico i calcoli della Cgia hanno considerato l'Imu con aliquota al 9,33 per mille che corrisponde al valore medio nazionale applicata nel 2012 sugli immobili diversi dalla abitazione principale.
A parità di aliquota, l'aggravio d’imposta tende ad aumentare in generale per tutti gli immobili accatastati nella categoria D), in quanto il coefficiente moltiplicatore utilizzato per determinare la base imponibile è stato incrementato dal 2013 dal 60 a 65 così che la rendita catastale viene rivalutata del 5%.
Secondo quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2014, in corso di approvazione, le imprese possono dedurre dal reddito di impresa il 30% dell'Imu per l'anno 2013 e il 20% dal 2014Allo stato attuale pare che quest'ultima deducibilità non si applichi alla base imponibile Irap.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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