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martedì 14 maggio 2013

Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'applicazione della "cedolare secca".


L’Agenzia Entrate con la Circolare n.13/E del 09 maggio 2013 ha fornito chiarimenti sul regime della "cedolare secca". 

Regime transitorio
 - Applicazione della cedolare secca in dichiarazione e revoca dell’opzione - Per i contratti rientranti nel regime transitorio, a fronte delle incertezze manifestate da più parti, l’Agenzia fa sapere che ha provveduto a fornire indicazioni agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate in merito allavalenza di opzione da attribuire all’applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012. 
In particolare, con la finalità di semplificare gli adempimenti in materia, è stato precisato che l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni fornite al par. 8.1.1 della circolare n. 26/E del 2011
L’Agenzia fa presente, altresì, che il contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, ove l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro. 

Mancata applicazione della cedolare secca nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2011 
Un contribuente che ha stipulato un contratto di locazione con decorrenza 26/01/2011 (registrato in data 01/02/2011), ed ha inviato al conduttore la raccomandata manifestando l’intento di applicare la cedolare secca e rinunciando agli aggiornamenti del canone di locazione (ricevuta il 18/07/2011), procedendo dalla data della raccomandata, a non aggiornare il canone, non ha applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi UNICO 2012
Nel documento di prassi in commento (Circolare n.13/E del 09 maggio 2013) ci si è chiesti come può eglisanare la situazione descritta e applicare la cedolare secca ai redditi derivanti dal contratto di locazione fin dalla data di decorrenza del contratto stesso. 
L’Agenzia ha evidenziato che il contratto rientra nel regime transitorio e che il locatore ha inviato per tempo al conduttore la raccomandata con la rinuncia agli aggiornamenti del canone, senza comunque applicarli successivamente. 
In detta particolare situazione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013, con applicazione della cedolare secca. 
Detta applicazione, infatti, ha valenza di opzione per la residua durata del contratto. 
Il contribuente dovrà altresì regolarizzare i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012, oltreché versarne il saldo nei termini ordinari. 
Al fine della regolarizzazione del versamento, il contribuente che abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011, e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012, potrà presentare istanza per la correzione del codice tributo, indicando l’importo versato a titolo di acconto e saldo IRPEF 2011 da considerare versato a titolo di acconto e saldo della cedolare secca per il 2011, nonché l’importo versato a titolo di acconto IRPEF 2012 da considerare versato a titolo di acconto della cedolare secca per il 2012. In caso di carente versamento degli acconti e del saldo della cedolare secca, rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi (cfr. circolare n. 20/E del 2012, par. 2). 
A tal riguardo, l’Agenzia fa presente che il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento c.d. operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2011, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 per i tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica. 
Infine, l’amministrazione finanziaria ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita,stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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