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giovedì 23 maggio 2013

TARES: parliamone

La nuova imposta sulla gestione e smaltimento dei rifiuti (c.d. TARES) si applicherà dal primo luglio 2013, grazie alla proroga del D.L. 1/2013. 
Il tributo, introdotto dal c.d. “Decreto Salva Italia”, D.L. n.201/2011, al fine di accorpare in un’unica imposizione le diverse fasi della gestione dei rifiuti e attuare il federalismo municipale, va a finanziarie da un lato il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti, effettuati dai singoli comuni e dall’altro a incrementare il gettito dell’amministrazione centrale.
Con essa si vogliono attribuire agli Enti locali risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e, allo stesso tempo, si vuole semplificare il processo di imposizione sui rifiuti, che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale.

Ambito soggettivo: chi paga la Tares? - È indirizzata a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che posseggono o detengono a qualsiasi titolo case di abitazione, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale in grado di generare rifiuti solidi urbani.
Sono esentati dal pagamento solo i proprietari-persone fisiche di aree scoperte pertinenziali, mentre nel caso delle imprese, vengono escluse dall’assoggettamento al tributo le società- persone giuridiche o altri soggetti, che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto, ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.

Il calcolo dell’imposta - Il calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu, in quanto il parametro che definisce la base imponibile è anche in questo caso la superficie catastale, a cui vanno aggiunte le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo, atteso che ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro, in ragione appunto della tipologia dell’immobile e della zona censuaria ove è situato.
Le aziende di igiene ambientale e i comuni sono impegnati in queste settimane a completare tutti i calcoli relativi al piano finanziario al fine di definire le tariffe Tares, definendo i coefficienti e le variabili per misurare i rifiuti prodotti da utenze domestiche e non domestiche e per stabilire il conto a carico di ogni categoria, distinguendo anche le caratteristiche dei diversi esercizi commerciali in base alla loro propensione alla produzione di rifiuti.

I problemi applicativi - 
Il decreto cd “blocca-Imu”, approvato venerdì scorso, dispone però che la riforma del Fisco sul mattone cambierà la disciplina della Tares ed essa dovrà esser completata entro il 31 agosto 2013, giusto quando aziende e comuni avranno appena finito di lavorare sulle tariffe, rendendo così nullo tale lavoro.
Molti i problemi applicati che affliggono l’entra in vigore di detta tassa. Il decreto legge c.d. “sblocca - debiti della Pa”, per evitare crisi di liquidità nelle aziende di igiene urbana, ha permesso di riattivare la riscossione utilizzando temporaneamente i calcoli e gli strumenti di pagamento impiegati nel 2012.

Il versamento – Il 20 maggio 2013 è stato approvato il bollettino di conto corrente postale col quale effettuare il versamento del tributo, ma mancano ancora F24 e relativi codici tributo. In Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013 è stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del Ministero dell'Economia datato 14 maggio 2013 contenente il modello (esclusivamente di bollettino postale) di versamento di tale imposta.
Il bollettino riporta un unico conto corrente, valido per tutti i comuni del territorio nazionale, con intestazione obbligataria "Pagamento Tares". Le somme incassate sono riversate dalle Poste alla struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate unitamente alle informazioni di dettaglio contenute nel bollettino. La struttura di gestione, a sua volta, accredita agli enti le somme spettanti, precisando che il tributo e la maggiorazione sono accreditati ai Comuni, mentre la tariffa è accreditata al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il decreto ministeriale tiene anche conto del particolare regime introdotto dal D.L. 35/2013, prevedendo che, per il solo 2013, la maggiorazione è riservata allo Stato e, se deliberato dal Comune, il tributo può essere accreditato al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La struttura di gestione trasmette ai Comuni, con cadenza settimanale, i flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento. I Comuni, a loro volta, dovranno indicare sul canale Siatel il codice Iban e l'intestazione dei conti sui quali far accreditare le somme riscosse.
Il pagamento potrà esser eseguito a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. Il suddetto decreto ministeriale ha infatti richiamato le quattro rate trimestrali previste dalla legge (gennaio, aprile, luglio e ottobre) evidenziando però che i comuni hanno la facoltà di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Ciò si pone in contrasto con quanto disposto dal c.d. Decreto Salva Italia, che affida alla potestà regolamentare del Comune la scelta del numero delle rate e delle loro scadenza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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