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venerdì 31 maggio 2013

Beni e attività estere: adempimenti duplicati

Il possesso di attività e beni all’estero comporta nel modello Unico la compilazione del Modulo RW ai fini del monitoraggio, e in più si è soggetti alle imposte Ivie e Ivafe.

Stessi presupposti - Le discipline che riguardano il monitoraggio fiscale e l’assoggettamento alle imposte IVIE e IVAFE anche se si rifanno agli stessi presupposti, non sono del tutto coordinate tra loro, e la conseguenza è che il contribuente, in alcuni casi, è tenuto a indicare due volte gli stessi dati, mentre in altri casi è obbligato a fornire dati diversi in relazione allo stesso investimento. Le imposte patrimoniali riguardano solo gli immobili e le attività finanziarie, il monitoraggio invece può anche riguardare anche altri beni patrimoniali come ad esempio un’imbarcazione.

Valore superiore a 10 mila euro - Ai fini della compilazione del modulo RW rilevano solo gli investimenti di importo complessivamente superiore a 10 mila euro, invece, ai fini dell'assoggettamento alle imposte patrimoniali, l'obbligo di compilazione delle sezioni XV-A e B del quadro RM sussiste in ogni caso, anche per immobili o attività finanziarie di importo inferiore, indipendentemente dall'effettivo obbligo di versamento, salvo se l'Ivie lorda risulta non superiore a 200 o a 12 euro.

Valori di riferimento differenti - Va osservato che se nel modulo RW il criterio principale da seguire per la determinazione del valore è quello "storico", e solo in mancanza dello stesso occorre fare riferimento al valore di mercato (supportato da apposita perizia), ai fini dell'applicazione dell'Ivie e dell'Ivafe si possono utilizzare valori differenti, quello catastale (per gli immobili detenuti in Ue o in Islanda o Norvegia) o quello di mercato (ovvero il nominale, per i conti correnti o i libretti di risparmio). Con riferimento a queste ultime attività, se nel modulo i conti cointestati rilevano per l'intero importo in capo ad entrambi i cointestatari, nel quadro RM occorre indicare esplicitamente la quota di possesso, e ciò al fine di evitare una duplicazione dell'imposta dovuta sul medesimo presupposto imponibile. Peraltro, per le predette attività occorre indicare nel modulo RW il valore al termine del periodo d'imposta, mentre nel quadro RM, ai fini Ivafe, va calcolato il valore medio di giacenza annuo. Più in generale, con riferimento a tutte le attività finanziarie, ai fini del Modulo RW rileva comunque il valore puntuale delle stesse al termine del periodo dell'anno, con la conseguenza che nulla andrà indicato nella sezione II se, prima del termine del periodo d'investimento, è intervenuto il disinvestimento (dovendo piuttosto indicare il trasferimento correlato al disinvestimento nella sezione III). Invece, ai fini Ivafe, in caso di disinvestimento, occorre ugualmente indicare il valore al termine del periodo di detenzione.

Esonero per i frontalieri – Bisogna evidenziare, che l'esonero dalla compilazione del modulo RW, specificamente introdotto per i lavoratori frontalieri, non si estende anche ai fini Ivie e Ivafe, pertanto il frontaliere potrà evitare di indicare nel modulo RW il conto corrente di cui dispone nello Stato estero in cui lavora, ma deve comunque compilare la sezione XV-B del quadro RM, se dovuta.

Duplicazione delle informazioni - 
A seguito dell'introduzione delle due nuove imposte patrimoniali, e del conseguente ulteriore onere di compilazione delle due nuove sezioni del quadro RM, il quadro RW si è di fatto quasi "svuotato" della propria funzione, generando una situazione di evidente duplicazione di informazioni, in contrasto con il principio generale ormai previsto dall'articolo 7 del D.L. 70/2011.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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