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lunedì 20 maggio 2013

Per l'IVIE effetto sostitutivo sull’Irpef dal 2012


Dal 2012, le persone fisiche residenti in Italia, che possiedono immobili situati all’estero, dovranno versare un’imposta erariale dello 0,76% (IVIE) a prescindere dalla destinazione d’uso degli stessi immobili.
Questo l’ha stabilito il Decreto Salva Italia all’art. 19 ai commi da 13 a 17, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013.

Chi paga l’IVIE - Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, come avviene per l’IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è computato per intero.

L'imposta non è dovuta se l'importo dovuto non supera euro 200 e non è nemmeno tenuto alla compilazione della sezione XV-A del quadro RM di Unico PF 2013, il contribuente possessore dell’immobile.
La base imponibile dell’imposta patrimoniale estera è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economicoeuropeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

L’effetto sostitutivo dell’IVIE - Il comma 15-ter del citato art.19 introduce anche per l’IVIE l’effetto sostitutivo dell’IRPEF che si ha per l’IMU: gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli non locati che pagano IVIE, non pagano, dunque, Irpef e addizionali in Italia.
Non era tuttavia chiaro se l’esclusione da IRPEF degli immobili non locati posti all’estero decorresse già dall’anno di imposta 2012.
L’Agenzia ha fornito un chiarimento in merito nella Circolare n.13/E del 9 maggio 2013 sottolineando come, per ragioni di coerenza, anche l’esclusione dall’IRPEF dei predetti immobili soggetti all’IVIE decorre dall’anno 2012.

L’articolo, 1 comma 518, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede la disapplicazione dell’articolo 70, comma 2, del TUIR per gli immobili all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e per quelli non locati.
Come noto, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’articolo 70 del TUIR prevede che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre quelli relativi ai fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

In particolare, se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia; pertanto va indicato esclusivamente nelmodulo RW ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale e non anche nel quadro D o nel quadro RL.
Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, oltre che compilare il modulo RW, bisogna indicare nel quadro D, rigo D4, del modello 730 2013 o nel quadro RL, rigo RL12, del modello UNICO PF 2013, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti l’immobile e non di deduzioni di carattere generale. Non è invece ammessa, in questo caso, la deduzione forfetaria del 15%.
Spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili locati:
- se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel quadro D o nel quadro RL, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
- se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
In entrambi i casi l’immobile va indicato nel modulo RW. 

Ciò posto, l’articolo 1 della Legge n. 228 del 2012, oltre a stabilire dal 2012 la decorrenza dell’IVIE (originariamente prevista dal periodo di imposta 2011), ha ampliato l’ambito di non applicazione dell’articolo 70, comma 2, del TUIR, includendo, in aggiunta agli immobili adibiti ad abitazione principale, anche gli immobili non locati. Ciò alla luce della sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposta municipale propria (IMU) in Italia e in virtù del principio di sostituzione di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF e delle relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
Pertanto, per ragioni di coerenza, anche l’esclusione dall’IRPEF dei predetti immobili soggetti all’IVIE decorre dall’anno 2012.

Per tali immobili non deve essere pertanto compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Più precisamente, si tratta delquadro D del modello 730 2013 e del quadro RL del modello UNICO PF 2013. Naturalmente rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW. 
È opportuno, tuttavia, precisare che nel caso in cui l’immobile sia locato solo per una parte dell’anno le disposizioni del citato articolo 70 del TUIR trovano applicazione con riferimento alla parte del periodo di imposta in cui verifica tale circostanza (cfr. anche la circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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