DATI DI CONTATTO:

E-MAIL: martufi.p@gmail.com
TEL. 06 5201169 (per appuntamenti)
FAX 06 233213554
Via Berna n.3 - 00144 Roma



giovedì 13 settembre 2012

La SRL semplificata: appunti


Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura della “S.r.l. s.” , la S.r.l. semplificata. 
Questa nuova variante alla ordinaria S.r.l., destinata ai soci persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, gode di molteplici agevolazioni, come l’obbligo di un capitale sociale minimo ridotto a un solo euro. 
La nuova forma di S.r.l. è operativa dallo scorso 29 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.M. 138/2012, c.d. D.M. Giustizia, attuativo del dettato normativo.
A oggi è possibile raccogliere le prime posizioni interpretative assunte dalle Camere di Commercio che gestiscono i registri delle imprese.

I dottori commercialisti non possono effettuare cessioni di quote per i soci delle S.r.l.s. secondo le CCIAA – Un primo dubbio interpretativo di natura tecnica da parte degli operatori del settore riguarda l’individuazione dei soggetti autorizzati a effettuare la cessione di quote della S.r.l.s. A oggi i registri imprese propendono per il diniego verso l'operatività dei commercialisti in tali operazioni (cessioni di quote redatte ai sensi dell'art. 36 comma 1-bis della L. n. 133/2008). Data la riserva di competenze al notaio per l'accertamento dei requisiti anagrafici in sede di costituzione, obbligo imposto e sanzionato per il solo notaio dall'art. 49 (novellato) della L. not. n. 89/1913 e visto il punto n. 4 dello statuto standard (s.s.) che colpisce con la nullità il trasferimento delle quote per atto tra vivi a soggetti over 35, le Camere di Commercio hanno assunto una posizione interpretativa negativa.

L’immodificabilità dello statuto standard 
- L'art.2463 bis del c.c., recante la disciplina della S.r.l.s. stabilisce che l'atto costitutivo debba essere redatto tenendo conto del modello standard tipizzato, approvato con il D.M., senza apporvi eventuali modifiche. Il regolamento ministeriale n. 138/2012 emanato dal Ministero sembra tuttavia aprire alla possibilità di applicare, per quanto non regolato dal modello standard, le norme della S.r.l. ordinaria ove non derogate dalla volontà delle parti. Non c’è conflitto fra dettato civilistico e regolamento, se si ritiene che l’adattabilità si riferisca ai soli tratteggi da completare consentiti dallo stesso statuto standard e relativi soprattutto alla scelta del sistema di amministrazione, consentendo anche l'opzione per l'amministrazione congiunta o disgiunta, vi è conflitto invece se fosse lasciata maggiore libertà nella redazione dell’atto. Chiarimenti sono opportuni.

Il decesso del socio e le conseguenze per la società
 – In caso di decesso di uno dei soci (successione mortis causa dell'under 35), non è chiaro quali siano le conseguenze per la società. Secondo un’interpretazione rigorosa, se il nuovo socio successore fosse over 35, andrebbe liquidata la quota sociale o, in alternativa, sciolta la società. Secondo un’interpretazione più morbida, sarebbe ammissibile la successione a favore di soggetti over 35 o, addirittura, a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, essendo il divieto limitato al solo caso di cessione inter vivos, per evitare intenti anti elusivi.

Le perdite che riducono il capitale nella S.r.l.s
. – Nonostante il capitale minimo della S.r.l.s. sia di 1 euro, la disciplina civilistica fa comunque riferimento alla disciplina ordinaria della S.r.l. in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società. In assenza di una norma specifica per la nuova figura di S.r.l. “speciale”, va comunque fatto riferimento all’articolo del codice previsto per la S.r.l. ordinaria.

La perdita del requisito anagrafico – Non è chiaro quali conseguenze abbia il fatto che uno o più soci della S.r.l.s. raggiungano il 35° anno di età. Sembra che tale vicenda non debba comportare alcuna conseguenza significativa da un punto di vista giuridico né per la singola partecipazione (esclusione di diritto del socio o obbligo di cessione a persona under 35) né per la società (scioglimento o obbligo di trasformazione in srl ordinaria). Il passaggio da S.r.l.s. a S.r.l.c.r. (S.r.l. a capitale ridotto) o a S.r.l. ordinaria non è una vera e propria trasformazione ex artt. 2498 del c.c. e s.s., ma a oggi è essenzialmente una modifica squisitamente statutaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento