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venerdì 21 settembre 2012

Dichiarazione ICI entro il 1° ottobre


La dichiarazione deve essere presentata, nei casi in cui è ancora obbligatoria, per le variazioni intervenute nel 2011.
Arianna ZENI

Con l’approssimarsi del termine entro cui dover adempiere per l’ultima volta alla presentazione della Dichiarazione ICI, sostituita dal 2012 dall’IMU, pare opportuno riepilogarne gli aspetti principali. 
Entro il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre è domenica), infatti, deve essere presentata, nei casi in cui è ancora obbligatoria, la dichiarazione ICI per le variazioni intervenute nel 2011 da parte dei soggetti che, entro lo stesso termine, devono presentare il modello UNICO 2012.
Nonostante l’obbligo, facente capo al contribuente, di presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4 del DLgs. 30 dicembre 92 n. 504, sia stato soppresso dall’art. 37, comma 53 del DL 223/2006, esso persiste in generale:
- al fine di fruire di riduzioni o detrazioni d’imposta (es. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
- nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili leprocedure di aggiornamento telematico previste dall’art. 3-bis del DLgs. 18 dicembre 97 n. 463, mediante il “modello unico informatico” (MUI);
- in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI non siano acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (es. se l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, se l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; se l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria o nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).
La dichiarazione deve essere presentata, in duplice esemplare, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di denuncia, direttamente ovvero mediante lettera raccomandata.
Se un immobile è situato nel territorio di più Comuni e ha un’unica rendita catastale, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il pagamento dell’ICI è stato effettuato.
Il Comune, tuttavia, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione e un diverso termine di presentazione della dichiarazione.
Il modello è reperibile sul sito del Ministero
Il modello di dichiarazione ICI da utilizzare è quello approvato dal DM 12 maggio 2009 per gli anni 2008 e successivi, con le relative istruzioni alla compilazione.
Tale modello è disponibile:
- sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.it;
- ovvero su altri siti a condizione che quello prelevato abbia le caratteristiche tecniche richiamate nell’art. 4 del DM 12 maggio 2009 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del citato decreto di approvazione.
 

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