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domenica 2 settembre 2012

Equitalia: limiti all'ipoteca esattoriale

Sentenza della CTR Roma

Il principio. E' illegittima l'iscrizione ipotecaria quando il valore del bene sottoposto al provvedimento non è proporzionale al credito vantato e superiore rispetto al doppio del credito.

La sentenza. Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione XXI^, con la sentenza numero 152 dell'11 giugno 2012. Il giudizio ha riguardato l'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, notificato ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Le eccezioni della contribuente
. Con il ricorso introduttivo si chiedeva al giudice tributario di prima istanza l'annullamento del detto atto, per due ordini di motivi: in primo luogo, Equitalia aveva sottoposto a vincolo l'immobile adibito a residenza principale della contribuente, ignorando del tutto gli altri immobili di proprietà della medesima; in secondo luogo, si trattava di una provvedimento palesemente sproporzionato rispetto all'entità del credito per il quale si procedeva.

L'appello
. Ebbene, l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente e, per l'effetto, condannava l'Ente incaricato della riscossione alla rifusione delle spese di lite. A questo punto, Equitalia proponeva appello, ma senza successo. Vediamo perché.

Le osservazioni della CTR
. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha osservato come l'iscrizione ipotecaria contestata abbia interessato un immobile del valore commerciale di 1.000.000,00 di euro, a fronte di un credito di euro 97.021,07 vantato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione a un'imposta di registro su una sentenza emessa in un contenzioso non ancora definitivo. Sicché è parsa evidente la sproporzione esistente tra la somma iscritta a ruolo e l'immobile ipotecato, anche in considerazione del fatto che la contribuente possedeva altri appartamenti nel Comune di Barletta, che non ne costituivano la residenza “e che per il valore economico avrebbero potuto costituire idonea garanzia del credito erariale”. Di più. I giudici romani ricordano che, in ogni caso, l'art. 77 citato fa divieto all'Ente incarico per la riscossione di iscrivere ipoteca per un valore superiore al doppio del credito tributario.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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