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mercoledì 12 settembre 2012

Prelievi non giustificati


Sentenza della Cassazione in materia di indagini finanziarie

I prelievi sul conto corrente, se non giustificati, lasciano legittimamente presumere la percezione di maggiori ricavi non contabilizzati, da parte dell’imprenditore.

La sentenza. Questo, in sostanza, è quanto si evince dalla sentenza numero 13500 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 27 luglio 2012. Con tale pronuncia la Sezione Tributaria Civile ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

L’avviso. La vicenda giudiziaria ha tratto origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e ILOR, ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.P.R. 600/1973, ricavi costituiti da versamenti non contabilizzati e prelevamenti corrispondenti a costi non documentati, effettuati dal contribuente sui propri conti bancari.

I giudizi di merito. I primi due gradi di giudizio si sono conclusi in senso favorevole al contribuente. In particolare, per i giudici dell’appello, l’art. 32 citato non poteva trovare applicazione in riferimento ai prelevamenti effettuati dal contribuente sul conto di sua pertinenza.

Il principio di diritto
. In una passaggio chiave delle lunghe motivazioni che hanno condotto gli Ermellini verso l’accoglimento del ricorso del Fisco, si legge che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “l'art. 32, del d.P.R. n. 600/73 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, essendo, tra l'altro, le presunzioni inserite a pieno titolo nel catalogo delle prove tipiche disponibili per il giudice, attesa la loro collocazione nel titolo II del libro VI (tutela dei diritti) del codice di rito, dedicato alle ‘prove’. Anche se è evidente che le presunzioni in materia dovranno essere sottoposta ad un'attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti evidenziati dal contribuente, dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (sempre che sia grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati”. Senonché, nel caso esaminato, a fronte di numerosi elementi presuntivi desumibili dai conti correnti, il contribuente non ha offerto nessuna prova di segno contrario, neanche sul piano presuntivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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