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giovedì 20 settembre 2012

Tracciabilità: più limiti e sanzioni


Ancora novità sulla tracciabilità dei pagamenti, sanzioni di 3000 euro per l’emissione di assegni trasferibili superiori al tetto massimo consentito.

Novità in tema di antiriciclaggio – Sul tema della tracciabilità dei pagamenti, lo scopo del legislatore è quello di rendere sempre più obbligatorio l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici. Tutti gli ultimi interventi normativi si dirigono in questo senso e le nuove disposizioni si intravedono nel prossimo decreto Sviluppo. 
Diversi sono stati gli interventi del Governo anche con il decreto sulla sanità (prevedendo l’obbligo di pagare i medici con mezzi tracciabili qualunque sia l’importo da versare). Con riferimento al credito al consumo ad esempio, sono stati previsti degli interventi che limitano l’uso del contante e incidono sulle sanzioni. Il Governo ha varato un provvedimento che prevede un nuovo limite per i cambiavalute con una serie di interventi sanzionatori (amministrativi/pecuniari), in particolare sugli importi che ovviamente aumentano. 

Limite per i cambiavalute - Il nuovo decreto in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede che la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta attuata dai soggetti che svolgono l'attività di cambiavalute per il trasferimento in contanti, avrà un limite fino a 2.500 euro. Questo limite deroga a quanto è stabilito in modo ordinario dal primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/07 per tutti i movimenti in contanti tra privati, che fissa la soglia di riferimento a un limite di mille euro. Nelle ipotesi di violazione di questa disposizione è prevista una sanzione che va da un minimo dell'1 per cento a un massimo del 40 per cento dell'importo oggetto del trasferimento.

Le sanzioni pecuniarie - Un altro intervento del Governo riguarda l'aumento delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste in caso di violazioni antiriciclaggio per i libretti di deposito bancari e postali al portatore. Con il nuovo decreto legislativo è previsto un innalzamento delle sanzioni pecuniarie per i casi di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con importo pari o superiore a mille euro, in questo caso la sanzione minima aumenterà dal 20 al 30% del saldo del libretto al portatore. La soglia proposta, andrà da un minimo del 30 a un massimo del 40% (l'attuale va dal 20 al 40%). L’aumento della sanzione dall'attuale soglia che va dal 10 al 20% del saldo del libretto alla nuova, che parte da un minimo del 30 a un massimo del 40%, è da considerasi di rilievo. La sanzione è prevista per la mancata estinzione al 31 marzo 2012 o mancata riduzione del saldo dei libretti bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro, per il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore qualora sia stata omessa la comunicazione da parte del cedente alla banca o alle Poste italiane entro il termine di 30 giorni.

Emissione assegni non trasferibili – Un nuovo intervento riguardante le sanzioni ha a che fare con i casi di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta operata dai cambiavalute, per gli assegni bancari e postali trasferibili emessi per importi pari o superiori a mille euro, per gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente e per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari. In questi casi la sanzione prevista per l’emissione con importi superiori alla soglia è determinata nell’importo di 3000 euro. Pertanto, se viene emesso un assegno trasferibile, senza indicare il beneficiario, di 1.500 euro la sanzione minima irrogabile è di 3mila euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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