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lunedì 10 settembre 2012

Non si applica ai "minimi" la riduzione di deducibilità dei costi auto.


Il reddito si determina a prescindere dalla norme previste dal Tuir

Premessa – I contribuenti minimi determinano il reddito sulla base di specifiche regole le quali non fanno alcun rinvio alle disposizioni previste dal Tuir. Per tale motivo questi soggetti non saranno colpiti dalla riduzione della percentuale di deducibilità delle auto previste dalla Riforma del lavoro che ha modificato l’art. 164 del Tuir portando il limite di deducibilità dal 40% al 27,5%.

Riforma del lavoro – La principale novità fiscale della L. 28 giugno 2012, n. 92, emanata per affrontare una serie di problematiche occupazionali e di crescita, è contenuta nell'art. 4, co. 72, ed è rappresentata dalla modifica dell'art. 164, co. 1, Tuir, e precisamente dal ribasso dei coefficienti di deducibilità parziale dei componenti negativi relativi ai veicoli. In particolare, è ridotta dal 40% al 27,50% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti a uso promiscuo. Le predette novità normative non sono, tuttavia, immediatamente efficaci, essendo prevista la loro applicabilità soltanto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (per i contribuenti solari dal 2013).

Contribuenti minimi – Tali novità non coinvolgono i contribuenti che si avvalgono del “Regime dei Minimi”. Per tale regime sono, infatti, previste delle regole particolari di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In particolare, l’art. 1 comma 96 della Finanziaria 2008 ha previsto che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione”. La norma non fa alcun rinvio, quanto alle modalità di determinazione delle componenti reddituali positive e negative, ai criteri del Tuir. Questo significa che, nel rispetto del principio di cassa, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data da una mera somma algebrica estranea a qualunque limitazione di deducibilità, se non laddove viene imposta (50%) dall’impiego promiscuo del bene.

Circolare 7/E/2008 Agenzia delle Entrate
 - Il mancato rinvio alle norme del Tuir è stato confermato prima nella circolare n. 7/E/2008 dove viene affermato che: “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario”.

Auto per i minimi 
- Considerato che la parziale deducibilità (27,5%) dei costi per le autovetture è prevista dall’art. 164 del Tuir (modificato dalla Legge 92/2012 2008) si ritiene che tale limitazione non debba interessare i contribuenti che si avvalgono del “regime dei minimi”, i quali continueranno ad applicare la percentuale di deducibilità del 50%.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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