di Nicola Forte
Arriva una schiarita sul fronte dell'antiriciclaggio. E'possibile effettuare prelevamenti e
versamenti bancari in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro senza incorrere
nell'irrogazione di specifiche sanzioni. Il chiarimento e' stato fornito dall'Abi con la
circolare dell'11 gennaio 2012.
Il problema si è posto inizialmente quando quest’estate la soglia per il trasferimento
del denaro contante tra soggetti diversi è stata drasticamente ridotta da 5.000 a
2.500 euro (cfr D.L. n. 138/2011).
A questo punto gli istituti di credito hanno iniziato a porre in essere comportamenti
non condivisibili.
Infatti, ogni volta che una persona si presentava ad uno sportello per prelevare o
versare somme in contante per importi superiori alla predetta soglia gli istituti di credito
tendevano ad ostacolare l’operazione. In particolare il malcapitato doveva subire una serie
di domande su quale fosse la destinazione finale del denaro contante ovvero, in caso di
versamento, quale fosse la provenienza.
Alcune banche obbligavano le persone alla compilazione di uno specifico modello
avvertendo che il comportamento sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero
dell’economia e delle finanze configurando un’infrazione dell’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007.
La disposizione citata vieta il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito e di
titoli al portatore tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi pari o superiori a
1.000 euro. A tal proposito non v’è dubbio come la norma abbia un ambito applicativo
piuttosto ampio non trovando applicazione per le sole transazioni (acquisto e vendita
di beni e/o servizi), ma più in generale per ogni trasferimento di denaro.
Ad esempio il limite dovrà essere osservato anche nel caso di liberalità o qualsiasi altro
trasferimento come nell’ipotesi di un finanziamento di un socio ad una società di cui lo stesso
fa parte.
Tuttavia se da una parte è evidente come i casi di applicazione della disposizione sono
numerosi, dall’altra è altrettanto evidente che, affinché il comportamento assunto
configuri un’infrazione è necessario un trasferimento di denaro a favore di un soggetto diverso.
Il presupposto sembra quindi mancare laddove il soggetto interessato si limiti ad
effettuare un versamento o un prelievo bancario in quanto quella determinata quantità di
denaro rimane comune a disposizione del medesimo soggetto.
Al fine di eliminare le numerose incertezze è intervenuta la Circolare del Ministero delle
finanze, dipartimento del Tesoro che in data 4 novembre 2011 ha confermato la
predetta interpretazione circa la mancanza della necessità di rispettare il predetto limite,
che all’epoca era pari a 2.500 euro. La situazione si è complicata a seguito
dell’approvazione dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011 che ha ulteriormente ridotto la predetta
soglia da 2.500 a 1.000 euro.
In conseguenza di ciò sono stati più numerosi i casi di versamenti e di prelevamenti oltre
la nuova soglia.
Le banche hanno quindi continuato a disattendere le istruzioni del Mef “ostacolando” le
operazioni allo sportello effettuate in misura pari o superiore a 1.000 euro. I dubbi
sono stati chiariti in via definitiva con una circolare dell’ABI dell’11 gennaio.
In base al citato documento di prassi il predetto limite, “avendo a riferimento i soli
trasferimenti,
non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti
correnti e libretti di deposito”.
In buona sostanza l’ABI ha sostenuto che manca il presupposto fondamentale affinché si
configuri un’ipotesi di violazione: il trasferimento di denaro.
Al contrario, per le suddette operazioni i soggetti interessati, conservano, come ricordato,
la disponibilità della somma di denaro oggetto dell’operazione. Pertanto nessuna segnalazione
di infrazione dovrà essere effettuata al Ministero competente.
Tuttavia le banche sono comunque tenute ad assolvere gli altri obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di antiriciclaggio. Conseguentemente dovranno procedere ad
un’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, ove le operazioni in contante dovessero manifestarsi frequentemente (per la stessa
persona) e per importi particolarmente elevati la banca dovrà valutare se i comportamenti
descritti possano configurare le ipotesi di operazioni sospette ai fini della normativa
antiriciclaggio.
Conseguentemente, laddove la risposta fornisse un esito positivo la banca effettuerà la
segnalazione che però rappresenta un’operazione ben diverso rispetto al’obbligo di
segnalazione delle infrazioni dell’art. 49.
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