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mercoledì 18 gennaio 2012

IMU: ALIQUOTE, DETRAZIONI E PAGAMENTI


LEDA RITA CORRADO

Le aliquote (art. 13, commi da 6 a 9, d.l. n. 201 del 2011)
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%.
I comuni, con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Abitazione principale
L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Fabbricati rurali
L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, d.l. n. 557 del 1993.
I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,1%.


Immobili commerciali e locati
I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% a) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni ex art. 43 Tuir); b) nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (Ires); c) nel caso di immobili locati.
7. La detrazione per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011).
Al fine di mitigare gli effetti della reintroduzione dell’imposizione sugli immobili adibiti a prima casa, l’esenzione che caratterizzava la disciplina previgente è stata sostituita da un sistema di detrazioni.


ESEMPIO – PRIMA CASA ECONOMICA
Prima casa
Categoria: A/3 - Abitazioni di tipo economico
Rendita catastale: 280 euro
Rendita catastale rivalutata del 5% = 294 euro

Aliquota Ici: 7 per mille
Aliquota per abitazione principale IMU: 4 per mille

Coefficiente moltiplicatore Ici: 100
Coefficiente moltiplicatore IMU: 160

Detrazione per l’abitazione principale Ici: 104 euro
Detrazione per l’abitazione principale IMU: 200 euro

ICI = [(294 * 100) * 0,007] - 104 = 101,80 euro
IMU = [(294 * 160) * 0,004] = 188,16 euro, importo inferiore alla detrazione

Confrontando la vecchia Ici prima casa e la nuova IMU prima casa, l’imposizione scende da 101,80 euro a 0.

L’immobile non è gravato da tributi, esattamente come accadeva con l’esenzione Ici prima casa.

ESEMPIO – PRIMA CASA SIGNORILE

Prima casa
Categoria: A/1 - Abitazioni di tipo signorile
Rendita catastale: 1.500 euro
Rendita catastale rivalutata del 5% = 1.575 euro

Aliquota Ici: 7 per mille
Aliquota per abitazione principale IMU: 4 per mille

Coefficiente moltiplicatore Ici: 100
Coefficiente moltiplicatore IMU: 160

Detrazione per l’abitazione principale Ici: 104 euro
Detrazione per l’abitazione principale IMU: 200 euro

ICI = [(1.575 * 100) * 0,007] - 104 = 998,50 euro
IMU = [(1.575 * 160) * 0,004]- 200 = 808 euro

Confrontando la vecchia Ici prima casa e la nuova IMU prima casa, l’imposizione scende da 998,50 a 808 euro.
L’immobile è quindi gravato da imposizione, a differenza di quanto avveniva con l’esenzione Ici prima casa.

Detrazione base
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza del suo ammontare.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.


Maggiorazione per le famiglie numerose
Per gli anni 2012 e 2013, è prevista una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.


Ulteriore detrazione comunale
I comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso, il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.


Agevolazioni per cooperative edilizie, coniuge separato non assegnatario, anziani e disabiliLa detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, d.lgs n. 504 del 1992).
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche a beneficio del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, d.lgs. n. 504 del 1992).
I comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, possessori dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, l. n. 662 del 1996).

Come pagare e chi non deve farlo



Gli immobili rurali (art. 13, commi da 14 bis a 14 quater, d.l. n. 201 del 2011)
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, le domande di variazione della categoria catastale presentate ex art. 7, comma 2 bis, d.l. n. 70 del 2011 anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino al 22 dicembre 2011, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Obbligo di dichiarazioneI fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, d.m. n. 28 del 1998, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal d.m. n. 701 del 1994.

Acconto IMUNelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al d.m. n. 701 del 1994.
In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni relative alla richiesta di atti di aggiornamento (art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004).
È fatta salva l’applicazione delle sanzioni variabili da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.066 (artt. 20 e 28, r.d.l. n. 652 del 1939).

Esenzioni (art. 9, comma 8, d.l. n. 23 del 2011)
Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i), d.lgs. n. 504 del 1992, relative ai seguenti immobili:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali ex art. 5 bis, d.p.r. n. 601 del 1973 (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore);
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense dell’11 febbraio 1929;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ex art. 15, l. n. 984 del 1977;
- immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia e non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), Tuir), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), l. n. 222 del 1985
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Versamento (art. 9, comma 3, d.l. n. 23 del 2011; art. 13, comma 12, d.l. n. 201 del 2011)
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento del tributo è effettuato con Modello F 24 secondo le disposizioni relative ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Le relative modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Rimborsi, sanzioni ed interessi. Accertamento, riscossione e contenzioso (art. 9, comma 7, d.l. n. 23 del 2011; art. 13, comma 11, d.l. n. 201 del 2011)

Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la disciplina in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, qui richiamata dall’art. 9, comma 7, d.l. n. 23 del 2011.
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.


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