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mercoledì 25 gennaio 2012

Nuovi regimi contabili: le disposizioni attuative

Dedichiamo un altro articolo alla nuova disciplina dei regimi contabili semplificati, che tanti dubbi ha generato.

Provvedimenti con cui vengono disciplinati i requisiti di accesso, la fuo­riuscita, la durata e gli adempimenti relativi ai nuovi regimi agevolati applicabili dal 1° gen­naio 2012 introdotti dalla manovra correttiva: contribuenti minimi (“regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) e contribuenti minimi residuali.
Si sintetizzano nelle seguenti Tabelle le precisazioni di maggior rilievo rispetto alla norma istitutiva in rapporto a ciascun regime.

Contribuenti minimi
Possono accedere al regime dei contribuenti minimi coloro che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione dal 2012 o l'hanno intrapresa succes­sivamente al 31 dicembre 2007 e permanervi al massimo per il periodo d'imposta d'inizio attività e i 4 successivi, o più a lungo fino a quello di compimento del 35° anno d'età.
Tale attività deve essere dotata del requisito della novità, già contemplata all'interno del regime delle nuove iniziative con la precisazione che in caso di attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di ingresso nel regime, non deve superare i 30.000 euro. Regol­ano inoltre l'accesso al nuovo regime le cause di esclusione e i requisiti già previsti per i vecchi contribuenti minimi.
I contribuenti minimi non effettuano la rivalsa e la detrazione ai fini IVA, sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 5% dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale) sul reddito determinato secondo le disposizioni dettate per i vecchi contribuenti minimi e sono esenti da IRAP.
Oltre all'art. 1 c. 96–117 L. 244/2007, si applicano al nuovo regime le disposiz­ioni del DM 2 gennaio 2008.

Requisiti1) Ai contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, non si applica la condizione di accesso al regime secondo la quale l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente;
2) ai fini dell’individuazione del limite di 15.000 euro relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate;
3) per la verifica della novità dell'attività e del suo inizio, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.
Soggetti ammessiSe in possesso dei requisiti, coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione dal 2008, optando per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative, possono accedere al regime per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio dall'inizio attività ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
DurataIl regime si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età possono continuare ad applicare il regime sino al periodo d'imposta di compimento dei 35 anni, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Coloro che, per opzione od obbligatoriamente, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche se tornano in possesso dei requisiti prima della scadenza naturale del regime.
RitenutaI ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, previo rilascio da parte del contribuente di apposita dichiarazione.
AdempimentiPer gli acquisti intracomunitari e le prestazioni ricevute da soggetti IVA UE, devono richiedere l'autorizzazione.
Sono invece esonerati da:
—comunicazione relativa alle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000 euro;
—comunicazione dati relativi alle operazioni con Paradisi fiscali;
—certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 DPR 696/96.
FuoriuscitaI soggetti che, pur avendo i requisiti per il regime agevolato, intendono fuoriuscirne, possono optare per la determinazione dell'IVA (e delle altre imposte oggetto di semplificazione) nei modi ordinari, aderendo al regime ordinario, a quello semplificato o anche a quello dei contribuenti minimi residuali.
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Contribuenti minimi residuali
A prescindere dall'anno di inizio dell'attività, i sog­getti che aderiscono al regime dei contribuenti minimi residuali presentano i medesimi req­uisiti previsti per i contribuenti minimi eccezion fatta per quello della novità. Tali soggetti determinano il reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie (es. reddito d’impresa per competenza) e applicano le aliquote progressive dell’IRPEF con le relative addizionali. Fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle IIRR e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. Sono altresì esenti dall'IRAP.

Requisiti1) Ai fini dell’individuazione del limite di 30.000 euro per i ricavi e di 15.000 euro relativo all’acquisto di beni strumentali, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate;
2) ai fini dell’individuazione del limite di 30.000 euro per i ricavi non si tiene conto di ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
3) la causa di esclusione riguardo al contemporaneo esercizio di attività soggetta a regimi speciali ha il medesimo perimetro di operatività previsto per i contribuenti minimi.
Soggetti ammessiRientrano nel regime contribuenti che hanno i requisiti per il regime dei contribuenti minimi ma non il carattere di novità, oppure che ne sono fuoriusciti per decorrenza dei termini di applicazione. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato coloro che pur in possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi o per i minimi residuali hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
Determinazione del reddito Sono tenuti al pagamento dell'IRPEF, applicando le aliquote progressive, e delle addizionali regionali e comunali, del reddito determinato in base alle regole degli artt. 54 e 66 TUIR.
AdempimentiSono esonerati da:
—liquidazioni e versamenti periodici dell’IVA (compreso l'acconto);
—certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 DPR 696/96.
Devono invece compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dei parametri e degli studi di settore (alla cui applicazione i contribuenti minimi residuali sono tenuti).
FuoriuscitaLa fuoriuscita dal regime può essere facoltativa (con opzione per il regime ordinario e permanenza minima triennale) o obbligatoria (dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti o si realizza una fattispecie di esclusione).
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il regime può essere nuovamente applicato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica nuovamente il possesso dei requisiti ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

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