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giovedì 26 gennaio 2012

I nuovi minimi «dipendono» dagli anni effettivi d’attività

Il periodo di tre anni, entro cui chi vuole avvalersi del regime non deve aver svolto altra attività, è quello di reale svolgimento e non il periodo d’imposta
/ Sandro CERATO
Il periodo temporale di tre anni precedenti, entro il quale il contribuente che intende avvalersi del regime dei minimi non deve aver svolto altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, deve intendersi riferito al periodo effettivo di svolgimento dell’attività, e non al periodo d’imposta.
Lo hanno precisato, nel corso di Telefisco 2012, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di uno specifico quesito.
Come noto, tra i requisiti “aggiunti”, di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), del DL 98/2011, per potersi avvalere del regime dei “nuovi” minimi, di cui al citato art. 27, è previsto che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”.
In relazione a tale requisito, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se si deve far riferimento ai tre periodi d’imposta precedenti, oppure se, come sembra più logico, si deve aver riguardo al periodo di effettivo svolgimento dell’attività, e quindi il requisito in questione si deve verificare in ragione degli effettivi giorni trascorsi tra la chiusura della precedente attività e l’inizio di quella nuova.
L’esempio posto nel quesito riguarda un soggetto che ha cessato un’attività il 10 maggio 2006, e ha dato inizio alla nuova attività in data 30 maggio 2009, nel qual caso sono decorsi più di tre anni effettivi (giorni di calendario), ma non tre periodi d’imposta.
Correttamente, l’Agenzia, nel precisare, come detto, che si deve far riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell’attività, ha confermato che il soggetto in questione può accedere al regime dei minimi (ferma restando la verifica degli altri requisiti previsti), in quanto alla data del 30 maggio 2009 sono trascorsi più di tre anni effettivi rispetto alla cessazione della precedente attività (10 maggio 2006).
In relazione al requisito in esame, previsto anche per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, è bene ricordare anche i seguenti ulteriori chiarimenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate:
- circolare 3 gennaio 2001, n. 1: non costituisce causa di esclusione la semplice apertura della partita IVA, come pure la partecipazione in qualità di socio ad una società di capitali o di persone senza che venga svolta attività gestionale nella stessa (si veda anche la circ. 18 giugno 2001, n. 59). Tale aspetto è stato confermato altresì dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, prot. n. 185820/2011 (§ 3.2), in cui si precisa che “si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla semplice apertura della partita Iva”;
- risoluzione 26 agosto 2009, n. 239: il riferimento allo svolgimento di attività artistica o professionale (oggi contenuta nell’art. 27, comma 2, lett. a) del DL n. 98/2011), rinvia alla nozione di esercizio abituale di un’attività artistica, professionale o d’impresa (artt. 53 e 55 del TUIR), con esclusione quindi di eventuali attività commerciali o di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 67, lett. i) e l) del TUIR. Pertanto, l’eventuale svolgimento, nei tre anni antecedenti, di un’attività occasionale non inibisce, in linea di principio, l’accesso al regime dei minimi.

Resta il regime “agevolato” per chi ha i requisiti dei “vecchi” minimi
Infine, è bene evidenziare che il mancato rispetto del requisito in questione comporta l’impossibilità di accedere al regime dei minimi dal 2012, fermo restando che il contribuente che possiede comunque i requisiti dei “vecchi” minimi accede naturalmente al regime “agevolato”, di cui all’art. 27, comma 3 del DL 98/2011 (§ 1.1 del provvedimento direttoriale 22 dicembre 2011, prot. n. 185825/2011).

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