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mercoledì 4 gennaio 2012

Per i «supersemplificati», reddito con regole ordinarie

Lo ha precisato il recente provvedimento dell’Agenzia in materia, dato che dalla lettura del DL 98/2011 non erano chiare le regole per gli «ex minimi»
/ Sandro CERATO
Dalla lettura dell’art. 27, comma 3 del DL n. 98/2011, non era chiaro quali dovessero essere le regole per la determinazione del reddito per i soggetti “supersemplificati”, meglio conosciuti come “ex minimi”, in quanto trattasi di un regime che, in linea generale, accoglie coloro che hanno i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, commi 96 e 99 della L. n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (§ 3.1 del provvedimento n. 185825/2011) precisa che si rendono applicabili le regole ordinarie, ragion per cui, per gli esercenti attività professionali, si seguono le regole di cui all’art. 54 del TUIR (principio di cassa, salve le deroghe ivi previste) mentre, per le imprese, si applicano le regole per le imprese minori di cui all’art. 65 del TUIR.

Determinazione del reddito in base al principio di cassa
Mentre per i lavoratori autonomi non si pongono particolari problemi nel “passaggio” dal regime dei minimi adottato nel 2011 a quello supersemplificato da adottarsi per l’anno 2012, in quanto la determinazione del reddito avviene comunque in base al principio di cassa, per coloro che svolgono un’attività d’impresa, le conseguenze non sono di poco conto, ed in particolare:
- i ricavi di competenza del 2012, ma già incassati nel 2011, sono rilevanti in tale ultimo anno, in quanto rientranti nella disciplina del regime dei minimi; allo stesso modo, eventuali costi di competenza del 2012, ma già pagati nel 2011, sono già “assorbiti” nell’ambito della posizione di contribuente minimo in tale ultimo anno. Viceversa, le componenti di reddito che, pur di competenza del 2011, non sono tassabili o deducibili in tale anno perché non si è manifestato il presupposto del principio di cassa, diventano tassabili o deducibili nel periodo il cui si manifesta il principio di cassa (ad esempio, nel 2012), nonostante detti ricavi o acquisti non rispettino il principio di competenza nell’anno in cui si passa al regime ordinario (art. 1, comma 112 della L. 244/2007);
- le rimanenze finali di merci del 2011 (costi di competenza del 2011 ma non dedotti in quanto non pagati), diventano rilevanti nel 2012 quali rimanenze iniziali nel regime semplificato (tale passaggio, tuttavia, presenta difficoltà contabili di gestione);
- i cespiti acquisiti, e pagati, nei periodi d’imposta in cui si è fruito del regime dei minimi, sono già stati dedotti nell’anno in cui è avvenuto il pagamento. Conseguentemente, la vendita degli stessi a decorrere dal 2012, genera plusvalenza imponibile per l’intero corrispettivo di vendita. Viceversa, per i cespiti posseduti dal contribuente prima dell’entrata nel regime dei minimi, per i quali è stata sospesa la deduzione delle quote di ammortamento, dal 2012 può essere ripresa la deduzione delle relative quote di ammortamento;
- il credito IVA che si genera per effetto della rettifica della detrazione dell’IVA “a favore”, costituisce sopravvenienza attiva tassata;
- per i beni “promiscui” (si pensi, ad esempio, alle autovetture), la disciplina del regime dei minimi prevede la deduzione del 50% del costo sostenuto, mentre, nell’ambito della disciplina ordinaria, il costo deve essere dedotto secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (40% per le autovetture).
Infine, è importante evidenziare che le suddette conseguenze non si producono laddove il contribuente “supersemplifcato” nel 2012, nel 2011, pur avendo i requisiti dei contribuenti minimi, abbia adottato il regime ordinario, ovvero quello delle nuove iniziative produttive. Anche tali soggetti, infatti, devono adottare nel 2012, quale regime naturale, quello supersemplificato di cui al comma 3 dell’art. 27 del DL n. 98/2011 (§ 1.2 del provvedimento n. 185825/2011).

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