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venerdì 6 gennaio 2012

I «supersemplificati» sono soggetti agli studi di settore

L’adeguamento ai ricavi o compensi sulla base degli studi, però, non rileva ai fini del limite relativo a ricavi e compensi percepiti
 Sandro CERATO
Il provvedimento direttoriale n. 185825/2011 (§ 5) si occupa di disciplinare le semplificazioni contabili previste per i soggetti ammessi al regime supersemplificato, di cui al comma 3 dell’art. 27 del DL n. 98/2011, confermando già quanto contenuto nella predetta disposizione normativa. Si ricorda che tale regime è meglio conosciuto come regime degli “ex minimi”, in quanto trattasi di un regime che, in linea generale, accoglie coloro che hanno i requisiti dei “vecchi” minimi (art. 1, commi 96 e 99 della L. n. 244/2007), ma non anche quelli “aggiunti” dall’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011.
Nell’ambito delle semplificazioni, è da segnalare l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, nonché ai fini IRAP e IVA e, per tale tributo, l’esonero dall’obbligo di eseguire le liquidazioni ed i versamenti periodici. In buona sostanza, ai fini IVA, si rendono applicabili le medesime regole già previste per i contribuenti che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, con conseguente versamento dell’IVA annualmente, come indicato nello stesso provvedimento direttoriale (§ 5.2, lett. e).
Per quanto riguarda gli obblighi documentali, l’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, nonché l’obbligo di emissione della fattura e di certificazione dei corrispettivi, a meno che non sussista una causa di esonero.
Sul fronte degli obblighi dichiarativi e comunicativi, pochi sono gli “sconti” concessi a tali contribuenti, in quanto l’unica esclusione concerne la dichiarazione annuale IRAP, in quanto tali soggetti sono esenti da tale tributo, fero restando l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Sul punto, si segnala altresì l’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), nonché l’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti “black list”, di cui all’art. 1 del DL n. 40/2010.
La precisazione più attesa dai contribuenti è contenuta nel punto 6 del provvedimento direttoriale, laddove si precisa che i contribuenti che applicano il regime supersemplificato sono soggetti agli studi di settore, ovvero ai parametri, e sono tenuti alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
Tuttavia, precisa il punto 6.2 del provvedimento, “ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti (...) non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri”. Ricordando che il regime supersemplificato richiede il rispetto del limite di 30.000 euro per ricavi o compensi annuali, tale ultima disposizione comporta che un soggetto che dichiara 28.000 euro di ricavi per l’anno 2012, ma per effetto dell’adeguamento a GE.RI.CO. i ricavi si innalzano a 32.000 euro, può restare nel regime supersemplificato anche per l’anno successivo, in quanto i maggiori ricavi da adeguamento (4.000 euro), pur comportando lo “splafonamento” del limite di euro 30.000, non sono rilevanti nell’individuazione del limite di 30.000 euro.

Difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti
Dalla lettura delle disposizioni commentate, emergono alcune considerazioni critiche, in particolare per quel che concerne gli obblighi contabili previsti per tali soggetti, i quali, come visto, sono di fatto esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo poi dover comunque procedere alla liquidazione annuale dell’IVA, alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, con obbligo di dichiarazione, ed alla compilazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ci si chiede, quindi, come poter procedere alla liquidazione dell’IVA, sia pure annualmente, ovvero come compilare i quadri delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore, senza aver alcun obbligo contabile, salvo quello di emissione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi.
Sembra, ancora una volta, di assistere al classico “specchietto per le allodole”, nel quale è tuttavia difficile individuare una vera semplificazione per i contribuenti che dal 2012 si avvalgono del regime supersemplificato.

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