È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 24.1.2012, che contiene
disposizioni urgenti per favorire la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture
e la competitività (cd. decreto «liberalizzazioni»). Di
seguito si illustrano le norme aventi maggior rilevanza
fiscale.
Tribunale delle imprese (art. 2): per i giudizi
instaurati dal 23.4.2012 è in funzione il nuovo Tribunale delle imprese,
finalizzato a sveltire la giustizia civile con riferimento ad alcuni casi
relativi all’attività aziendale. In particolare, le attuali sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale diventano
sezioni specializzate in materia di impresa, con competenza tra l’altro in
merito ad azioni di classe, controversie sul diritto d’autore, cause sul
trasferimento di partecipazioni,
contro i componenti degli organi
amministrativi o di controllo della società, tra soci e società, e in materia di
patti parasociali (modifiche all’art. 3, D.Lgs. 168/2003).
Per i processi di
competenza delle suddette sezioni il contributo unificato è quadruplicato (nuovo
art. 13, co. 1-ter, D.P.R. 115/2002).
Società semplificata a
responsabilità limitata (art. 3): la S.r.l. semplificata può essere
costituita con contratto o atto unilaterale (senza rivolgersi ad un notaio) da
persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione. È
previsto un capitale sociale «simbolico» di almeno e 1 e l’iscrizione al
Registro delle imprese con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di
segreteria (nuovo art. 2463-bis c.c.).
Pubblica Amministrazione –
Estinzione di crediti commerciali (art. 35): con riferimento ai ritardati
pagamenti della pubblica Amministrazione,
è previsto che, su richiesta delle
imprese creditrici, l’estinzione dei crediti commerciali maturati al 31.12.2011
e connessi a transazioni per l’acquisizione di servizi e forniture, certi,
liquidi ed esigibili, possa avvenire anche mediante assegnazione di titoli di
Stato.
Imu – Fabbricati destinati alla vendita dall’impresa
costruttrice (art. 56): i Comuni possono ridurre l’aliquota Imu di base
(0,76%) fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita
dall’impresa costruttrice, fino a quando permanga tale destinazione e non siano
locati, e comunque per un periodo massimo di 3 anni dalla data di completamento
dei lavori (nuovo art. 13, co. 9-bis, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L.
214/2011 – cd. decreto «salva Italia»).
Iva – Locazione e cessione di
unità abitative (art. 57): viene modificata la disciplina Iva di locazioni e
cessioni di immobili abitativi. Con riferimento alla locazione, risultano
imponibili le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia
manifestato l’opzione per l’imposizione, di unità abitative di durata almeno
pari a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, e di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
(modifica all’art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972). L’Iva si applica con
aliquota del 10% (modifica al n. 127-duodevicies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R.
633/1972). Con riferimento alla
cessione, risultano imponibili le cessioni,
per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per
l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in
attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad
alloggi sociali (modifica all’art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R.
633/1972).
Credito d’imposta per autotrasportatori (art. 61): dal
2012 il credito d’imposta previsto dal D.P.R. 277/2000 (rapportato agli
incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione – cd. carbon
tax) non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 (e
250.000 da riportare nel Quadro RU del Mod. Unico). Il credito va utilizzato
entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto.
Società a
prevalente capitale pubblico fornitrici di acqua, energia e servizi di
smaltimento – Deducibilità degli interessi (art. 88): dal periodo d’imposta
in corso al 24.1.2012, alle società a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia, teleriscaldamento e di servizi di smaltimento e depurazione
si applica il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi (modifica
all’art. 96, co. 5, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986).
Trasferimento
della residenza all’estero – Sospensione della tassazione dei componenti
aziendali (art. 91): con riferimento ai trasferimenti effettuati dal
25.1.2012, i soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la
residenza fiscale in altri Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo inclusi nella white list ex art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 e
con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza per la
riscossione dei crediti tributari, possono chiedere la sospensione degli effetti
del realizzo dei componenti aziendali e, pertanto, della relativa tassazione
(nuovo art. 166, co. 2-quater e 2-quinquies, D.P.R. 917/1986).
Iva –
Avvisi di accertamento o rettifica – Rivalsa dell’imposta (art. 93): il
contribuente ha diritto di rivalersi dell’Iva o della maggiore Iva relativa ad
avvisi di accertamento o rettifica nei confronti del cessionario/committente
solo a seguito del pagamento di imposta, sanzioni ed interessi. Il
cessionario/committente può detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Iva o la
maggiore Iva addebitata a titolo
di rivalsa e alle condizioni esistenti al
momento dell’effettuazione dell’operazione originaria (modifica all’art. 60, co.
7, D.P.R. 633/1972).
Rendite finanziarie – Tassazione (art. 95):
viene razionalizzato il regime fiscale delle operazioni di pronti contro
termine e confermata l’aliquota ridotta all’11% sui dividendi corrisposti a
fondi comuni esteri white list (modifica all’art. 2, D.L. 138/2011, conv. con
modif. dalla L. 148/2011 – cd. manovra di ferragosto 2011).
Soggetti
passivi Ires – Oicr (art. 96): viene ampliato il novero dei soggetti Ires,
comprendendo anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (cd.
Oicr). Il relativo reddito è esente solo se il fondo o il gestore sia sottoposto
a vigilanza prudenziale (modifiche all’art. 73, D.P.R. 917/1986).
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