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lunedì 30 gennaio 2012

Decreto "Liberalizzazioni"

È stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 24.1.2012, che contiene disposizioni urgenti per favorire la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività (cd. decreto «liberalizzazioni»). Di seguito si illustrano le norme aventi maggior rilevanza fiscale.

Tribunale delle imprese (art. 2): per i giudizi instaurati dal 23.4.2012 è in funzione il nuovo Tribunale delle imprese, finalizzato a sveltire la giustizia civile con riferimento ad alcuni casi relativi all’attività aziendale. In particolare, le attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale diventano sezioni specializzate in materia di impresa, con competenza tra l’altro in merito ad azioni di classe, controversie sul diritto d’autore, cause sul trasferimento di partecipazioni,
contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo della società, tra soci e società, e in materia di patti parasociali (modifiche all’art. 3, D.Lgs. 168/2003).
Per i processi di competenza delle suddette sezioni il contributo unificato è quadruplicato (nuovo art. 13, co. 1-ter, D.P.R. 115/2002).

Società semplificata a responsabilità limitata (art. 3): la S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale (senza rivolgersi ad un notaio) da persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione. È previsto un capitale sociale «simbolico» di almeno e 1 e l’iscrizione al Registro delle imprese con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria (nuovo art. 2463-bis c.c.).

Pubblica Amministrazione – Estinzione di crediti commerciali (art. 35): con riferimento ai ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione,
è previsto che, su richiesta delle imprese creditrici, l’estinzione dei crediti commerciali maturati al 31.12.2011 e connessi a transazioni per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, possa avvenire anche mediante assegnazione di titoli di Stato.

Imu – Fabbricati destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (art. 56): i Comuni possono ridurre l’aliquota Imu di base (0,76%) fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fino a quando permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo massimo di 3 anni dalla data di completamento dei lavori (nuovo art. 13, co. 9-bis, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 – cd. decreto «salva Italia»).

Iva – Locazione e cessione di unità abitative (art. 57): viene modificata la disciplina Iva di locazioni e cessioni di immobili abitativi. Con riferimento alla locazione, risultano imponibili le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, di unità abitative di durata almeno pari a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (modifica all’art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972). L’Iva si applica con aliquota del 10% (modifica al n. 127-duodevicies, Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972). Con riferimento alla
cessione, risultano imponibili le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad alloggi sociali (modifica all’art. 10, co. 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972).

Credito d’imposta per autotrasportatori (art. 61): dal 2012 il credito d’imposta previsto dal D.P.R. 277/2000 (rapportato agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione – cd. carbon tax) non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, co. 53, L. 244/2007 (e 250.000 da riportare nel Quadro RU del Mod. Unico). Il credito va utilizzato entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto.

Società a prevalente capitale pubblico fornitrici di acqua, energia e servizi di smaltimento – Deducibilità degli interessi (art. 88): dal periodo d’imposta in corso al 24.1.2012, alle società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia, teleriscaldamento e di servizi di smaltimento e depurazione si applica il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi (modifica all’art. 96, co. 5, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986).

Trasferimento della residenza all’estero – Sospensione della tassazione dei componenti aziendali (art. 91): con riferimento ai trasferimenti effettuati dal 25.1.2012, i soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale in altri Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list ex art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 e con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza per la riscossione dei crediti tributari, possono chiedere la sospensione degli effetti del realizzo dei componenti aziendali e, pertanto, della relativa tassazione (nuovo art. 166, co. 2-quater e 2-quinquies, D.P.R. 917/1986).

Iva – Avvisi di accertamento o rettifica – Rivalsa dell’imposta (art. 93): il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Iva o della maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti del cessionario/committente solo a seguito del pagamento di imposta, sanzioni ed interessi. Il cessionario/committente può detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Iva o la maggiore Iva addebitata a titolo
di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria (modifica all’art. 60, co. 7, D.P.R. 633/1972).


Rendite finanziarie – Tassazione (art. 95): viene razionalizzato il regime fiscale delle operazioni di pronti contro termine e confermata l’aliquota ridotta all’11% sui dividendi corrisposti a fondi comuni esteri white list (modifica all’art. 2, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 – cd. manovra di ferragosto 2011).

Soggetti passivi Ires – Oicr (art. 96): viene ampliato il novero dei soggetti Ires, comprendendo anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (cd. Oicr). Il relativo reddito è esente solo se il fondo o il gestore sia sottoposto a vigilanza prudenziale (modifiche all’art. 73, D.P.R. 917/1986).

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