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venerdì 8 giugno 2012

E' possibile compensare l'IMU con il credito da modello 730.

Premessa – Il contribuente può scegliere di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2012 per pagare l'IMU dovuta per l’anno 2012, mediante compensazione nel modello F24. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2012, “per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero”.
Nel caso di dichiarazione congiunta con due coniugi che possiedano un immobile al 50% ciascuno e per i quali la dichiarazione evidenzi un credito solo per uno dei due, non sarà possibile compensare l'IMU di entrambi con il credito, ma solo quella del contribuente effettivamente a credito d'imposta; per l'altro bisognerà provvedere al pagamento in banca o posta.

Compensazione modello F24 - Il vantaggio di utilizzare il modello F24 consiste principalmente nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, Inps, Inail, Enpals), purché non richiesti a rimborso. La compensazione deve essere evidenziata nell'F24, che va presentato o trasmesso anche se a saldo zero. Ovviamente, non deve presentare il modello chi non deve sostenere alcuna spesa.

Crediti 730 – Si tratta di un vantaggio concesso non solo ai contribuenti che dichiarano i propri redditi attraverso il modello Unico, ma anche per coloro che scelgono il modello 730. In tale caso è comunque prevista una procedura particolare in quanto, a differenza degli altri debiti tributari che sorgono dalla compilazione del modello dichiarativo che vengono gestiti tramite conguaglio del sostituto d’imposta il versamento dell’Imu deve essere gestito direttamente dal contribuente quindi presentando il modello F24.

La compilazione - Nel 730 è possibile decidere di compensare il versamento dell'Imu, attraverso la compilazione del quadro I. Se si intende adoperare l'intero credito risultante dal 730, occorre barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata all'indicazione dell'importo del credito che si vuole utilizzare in compensazione. In particolare, barrando la casella 1 il contribuente potrà ordinare al sostituto di non effettuare alcun conguaglio perché tutto il credito spettante sarà tenuto a disposizione per effettuare i versamenti Imu. Mentre qualora si decida di destinare alla compensazione solo una parte del credito scaturente dalla dichiarazione questa la si deve indicare nel campo 2. In sede di conguaglio il sostituto d'imposta non effettuerà il rimborso dei crediti in busta paga o rimborserà solo la differenza tra il credito spettante e l'importo indicato nel quadro I.

La compensazione - I crediti residui utilizzabili in compensazione per l'Imu sono riportati nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, nei righi da 161 a 165, già suddivisi per tipologia d'imposta. Questi crediti dovranno essere riportati nel modello F24, ciascuno nella sezione di competenza, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Imu e pertinenze separate

Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile a uso abitativo (art.13 c.2 D.L. 201/2011).
Sulla base di quanto sopra per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e comunque limitatamente a una per ciascuna delle citate categorie.
Come ricordato anche dal Ministero dell'Economia nella circolare 3/DF del 18 maggio secondo la Corte di cassazione la destinazione di una cosa a servizio o a ornamento di un'altra (concetto civilistico di pertinenza) si basa su un criterio fattuale, in base cioè alla destinazione effettiva e concreta. La prova dell'asservimento pertinenziale spetta al contribuente che usufruisce di un beneficio fiscale.
Ai fini che interessano, quindi, è irrilevante che, ad esempio, un box auto sia situato in un altro palazzo distante dall'abitazione principale, in quanto ugualmente può essere considerato pertinenza.

12 commenti:

  1. Salve
    E' possibile compensare con il credito irpef l'intero importo dell'IMU, avendo il comune già deliberato l'aliquota?
    F24: in un'unica riga barro acconto e saldo, il codice rateizzazione è 0101?
    Se il comune varierà l'aliquota entro settembre, a dicembre si versa la differenza.
    Domanda n.2 - Ho già presentato il 730 con la compensazione dell'intero importo IMU. Se volessi stare nel sicuro e compensare con F24 solo l'acconto al 4%, occorre fare un 730 di rettifica?
    Grazie

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  2. E' possibile compensare il totale annuo dell'IMU purchè per aliquote non inferiori a quelle generali stabilite per il versamento dell'acconto (4 e 7,6 per mille). E' giusta la compilazione che indica il Sig. Biagio.
    La rettifica del modello 730 in questo caso deve avvenire prima della comunicazione da parte del Caf al sostituto d'imposta; se si è in tempo si può provare a chiedere questo tipo di rettifica.

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  3. Buongiorno,
    ho compensato la prima rata dell'IMU con il credito Irpef ma in busta paga ad Agosto ho avuto l'intero importo a credito senza la riduzione dovuta al pagamento dell'IMU. Cosa mi devo aspettare a questo punto? Nelle successive buste paga mi sarà trattenuta l'IMU?
    A che devo rivolgermi?
    Grazie

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    1. Buongiorno Francesco,
      evidentemente nel compilare il modello 730 non è stato indicato che il credito scaturito veniva utilizzato per pagare l'IMU. Avendo ricevuto tutto l'importo dovrà ora presentare un modello F24 per riversare l'importo indebitamente utilizzato a credito; ciò dovrà essere fatto con l'istituto del Ravvedimento Operoso, che prevede l'applicazione degli interessi al tasso legale e una sanzione minima.

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  4. Buongiorno e grazie per questa consulenza.
    In realtà nel modello F24 avevo chiaramente indicato:
    nella sezione erario il codice 4001 l'importo a credito compemsato e nella sezione IMU e altri tributi il codice 3912 l'importo a debito versato equivalente al precedente.
    Mi domando come posso verificare che l'erario abbia effettivamente percepito il mio pagamento dell'IMU.

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    1. La ricevuta del versamento con modello F24 attesta l'avvenuto pagamento, che potrà opporsi a qualsiasi contestazione. Il punto non è il pagamento dell'IMU, regolarmente avvenuto, ma l'utilizzo errato del credito.

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  5. Buongiorno. Mi sono accorto che a giugno, in sede di acconto, ho versato l'IMU a Comune diverso da quello di pertinenza. Sto provvedendo al ravvedimento operoso per regolarizzare la mia posizione nei confronti del Comune esatto; ma poi, a dicembre, posso compensare il saldo con la somma erroneamente riferita al Comune sbagliato nello stesso F24?
    Grazie.

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    1. Poichè l'IMU è un imposta per la quale è possibile provvedere sia al ravvedimento operoso che alla compensazione con altre imposte in sede di compilazione del modello F24, ritengo corretto e possibile compensare l'importo versato al comune sbagliato per pagare il saldo di dicembre.

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  6. Buongiorno, mi sono accorto di aver provveduto al saldo IMU con un credito Irpef derivante da un modello unico 2012 errato ( credito inferiore per oneri deducibili indicati in maniera errata) Può bastare un versamento per la differenza (naturalmente con ravvedimento) per sanare la situazione?
    E trattandosi di Imu anche per una seconda casa la somma andrà suddivisa fra Stato e Comune?
    Grazie

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    1. Buongiorno Sig. Renato, l'IMU è stata versata per intero, il problema riguarda il credito utilizzato che in parte è inesistente. Dovrà pertanto provvedere a versare il credito IRPEF utilizzato in eccesso, con il ravvedimento operoso.

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  7. Ho compensato la prima rata di giugno dell'Imu con un credito derivato da mod. 730, ma non ho presentato f24 in banca, cosa devo o posso ancorfa fare? grazie

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    1. Gentile Sig.ra Cappi, di fatto non ha compensato, perchè non ha presentato il modello F24; può provvedere al versamento con il ravvedimento operoso, che prevede una piccola sanzione (3,75%) dell'importo non versato e l'applicazione dell'interesse legale. Nel modello F24 da compilare bisogna tener conto di quanto era stato indicato nel modello 730 per compensare l'IMU. C'è tempo per farlo fino al 16 giugno 2013.

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