L’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, prevede la
possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata
di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate
a scelta del contribuente.
Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato,
relativamente a ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato “rateazione”
sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad esempio,
se si versa la prima di sei rate, si deve indicare “0106”).
Sugli importi
rateizzati sono dovuti interessi
nelle misura del 4% da
calcolarsi, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello
di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli
interessi non vanno cumulati con l’imposta, ma versati con il loro apposito
codice tributo. Il codice è 1668 per i tributi che vanno indicati nella sezione "erario" del modello F24 (ad es. imposte dirette e iva), è 3805 per i tributi da indicarsi nella sezione "regioni".
I contribuenti
(con esercizio coincidente con l’anno solare) che decidono di rateizzare il
versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro
il 18 giugno 2012 (quest’anno 9 luglio 2012), ovvero entro il 18 luglio
2012 (20 agosto 2012 quest’anno) con la maggiorazione dello 0,40%.
Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio
II rata 16 luglio
III rata 20 agosto
IV rata 17 settembre
V rata 16 ottobre
VI rata 16 novembre
Contribuente con partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto
II rata 17 settembre
III rata 16 ottobre
IV rata 16 novembre
Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 9 luglio
II rata 31 luglio
III rata 31 agosto
IV rata 1° ottobre
V rata 31 ottobre
VI rata 30 novembre
Contribuente non titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 20 agosto
II rata 31 agosto
III rata 1° ottobre
IV rata 31 ottobre
V rata 30 novembre
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