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sabato 23 giugno 2012

Ristrutturazioni edilizie: la detrazione fiscale dal 36 al 50%

Aumenta dal 36% al 50% la quota detraibile e il limite di spesa passa da 48.000 a 96.000
Sono passati 8 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Sviluppo ma non è ancora in vigore in quanto manca la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con l’entrata in vigore del Decreto sviluppo approvato dal Governo venerdì 15 giugno la detrazione per ristrutturazioni edilizie passa dal 36% al 50% su un limite di spesa pari a 96.000 €. L’aumento dell'agevolazione scadrà però il 30 giugno 2013, dopodichè è previsto il ritorno alla percentuale di detraibilità atuale. La detrazione per risparmio energetico invece dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 potrà essere fatta valere per una quota che scende dal 55% al 50%, quindi in discesa in modo che le due misure risultino allineate. 

Detrazione 36% - L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) di una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, cioè quelle spese effettivamente pagate nell'anno per il quale si vuole far valere l'inizio della detrazione. Questa infatti permette un recupero solo rateale, ordinariamente in 10 anni, 5 per chi ha compiuto i 75 anni e 3 per chi ha compiuto gli 80 anni. 

Decreto sviluppo – Dall'entrata in vigore del D.L. Sviluppo (approvato lo scorso venerdì dal governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la detrazione per il recupero edilizio passa al 50% su 96.000 euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla rateazione in 10 anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuta al l'articolo 4 del Dl 201/2011. Tutto questo, però, è a termine e scadrà il 30 giugno 2013. Il riferimento è pertanto sempre la data di effettuazione delle spese, cioè dei bonifici bancari. Quindi chi stava per avviare i lavori deve aspettare che entrino in vigore le norme prima di effettuare il primo pagamento, in modo da poter usufruire di un maggiore riparmio fiscale semplicemente posticipando di pochi giorni il momento di pagamento dei lavori.  

Risparmio energetico – Per quanto riguarda invece le spese per il risparmio energetico fino al 31.12.2012 rimarranno in vigore i vecchi limiti previsti per i diversi interventi e la quota detraibile resta pari al 55 %. Dal 1 gennaio 2013 (fino al 30 giugno 2013) invece la detrazione scenderà al 50%, allineandosi come detto a quella prevista per le ristrutturazioni edilizie.
Si configurerà quindi un'unica aliquota di detraibilità che rimarrà in questa misura solo fino al 30 giugno 2013 dopodichè, mantenendosi l'agevolazione prevista sia per le ritrutturazioni che per il risparmio energetico. questa sarà unificata al ribasso, cioè alla vecchia misura del 36%, oggi prevista per le sole spese di ristrutturazione.     
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

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