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domenica 10 giugno 2012

Proroga per i versamenti delle imposte da Unico 2012

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata l'ufficializzazione della proroga dei termini di versamento per le imposte che derivano dai modelli di dichiarazione Unico 2012. Il Decreto rinvia al 9 luglio (la scadenza originaria era fissata al 18 giugno) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli dichiarativi 2012 Unico e Irap; conseguentemente slitta dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga stabilita non riguarda il versamento IMU, che rimane quindi confermato al 18 giugno. Resta ferma la possibilità di compensare il pagamento dell'IMU con eventuali crediti risultanti dal modello Unico.

 Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dal DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della “cedolare secca” sulle locazioni abitative, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel 2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.

Slittano, inoltre, i termini per i pagamenti in caso di scelta di rateizzazione, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
La proroga in esame riguarda anche il versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2011 con il modello UNICO 2012.
Rimangono, invece, invariati i termini ordinari del 18 giugno 2012, senza maggiorazione di interessi, e del 18 luglio 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, non coinvolti dagli studi di settore.

E' posticipato al 9 luglio anche il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio da parte dei soggetti iscritti.

Il differimento dei termini non interessa, infine, i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini ordinari di versamento successivi al 18 giugno 2012 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (ad esempio, le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2011 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ovvero della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, le società di capitali con esercizio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012).

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