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martedì 5 giugno 2012

Detrazioni e deduzioni IRPEF, cedolare secca: alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 1.6.2012 chiarisce, fra le altre cose, alcune questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di famiglia e le agevolazioni per i disabili.

Qui di seguito il link al documento integrale:
CIRCOLARE N. 19/E/2012

a) spese sanitarie
- sono ammesse in detrazione le spese sostenute per i dispositivi medici anche se questi sono stati acquistati in erboristeria;
- è consentita la detrazione del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”, a condizione che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione;
- la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; l’attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato, ma piuttosto inquadrata in ambito salutistico.

b) agevolazioni per i disabili
- in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in 4 quote annuali, l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue.

c) lavori per ristrutturazioni e risparmio energetico con detrazione al 36 e 55%
- in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio, che attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
- in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente; in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile);
- le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.
Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in UNICO 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.

d) carichi di famiglia
- chiarimenti per alcune fattispecie particolari quali la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro; la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali versati tramite voucher (buoni lavoro) per prestazioni di lavoro domestico; le regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale


Ancora possibile l'opzione per la cedolare secca nel 2011

Con la Circolare n. 20 del 4 giugno 2012 l'Agenzia è intervenuta sulla non secondaria questione di quale fosse il termine per considerare tempestivo l'invio al conduttore della raccomandata con la quale si comunica l'adozione della cedolare secca.
La Circolare affronta poi un'altra serie di questioni relative agli adempimenti legati all'adozione di tale regime.

Qui di seguito il link al documento integrale:
CIRCOLARE N. 20/E/2012

Con riferimento alla raccomandata, che, ricordiamo, deve avere la data certa e non può essere recapitata a mano, l’Agenzia ha precisato che quest’ultima può essere considerata tempestiva, ai fini dell’opzione per l’anno 2011, se inviata al conduttore entro il 1° ottobre 2012, identificando tale data con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Correttamente, viene precisato che tale termine vale anche in caso di presentazione del modello 730.
Tale chiarimento risulta di fondamentale importanza in quanto, considerando riaperti i termini per l’opzione, i singoli contribuenti, potranno valutare ex post l’applicazione del regime opzionale sulla base dei redditi effettivamente conseguiti nell'anno 2011.







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