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giovedì 31 maggio 2012

La mediazione tributaria

La mediazione tributaria è finalizzata ad alleggerire le Commissioni tributarie mediante il tentativo di trovare una soluzione conciliativa tra Fisco e contribuente, prima dell'instaurarsi della controversia dinanzi al giudice fiscale.
Con la recente circolare n. 9/E/2012 l'Agenzia delle Entrate ha emanato i chiarimenti per l'applicazione del nuovo istituto, che prenderà il via dal 1° aprile 2012.
La circolare n. 9/E del 19 marzo dell’Agenzia delle Entrate esamina approfonditamente il nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario di natura amministrativa, previsto per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, introdotto dall’art. 39, comma 9, D.L. n. 98/2011, che ha inserito l’art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546/1992.

Circolare n. 9/E/2012

La disposizione prevede la presentazione obbligatoria di un reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto oppure al componimento della controversia tramite mediazione, sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che il contribuente intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.
La norma si applica per gli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
L’inserimento nell’istanza della proposta di mediazione è facoltativa.
Come chiarisce la circolare, in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, l’azione giudiziaria si considera già esercitata, nel senso che l’istanza assume la veste di ricorso giurisdizionale e, per l’attivazione concreta dello stesso, il contribuente deve solo procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, mediante deposito dell’istanza-ricorso.
Poiché la presentazione della preventiva istanza è obbligatoria, il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile ed il vizio è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso di rigetto dell’istanza o di mancato accordo, è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, che si pone, dunque, come istituto alternativo alla mediazione.
Ambito oggettivo
Con specifico riferimento agli atti verso i quali è esperibile la mediazione, la circolare precisa che la stessa non è limitata agli avvisi di accertamento, ma attiene a tutti gli atti impugnabili provenienti dall’attività dell’Agenzia delle Entrate, compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo (ma non le cartelle di pagamento che sono emesse dall’Agente della riscossione e non dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle entrate, la mediazione deve essere esperita).

Sono escluse dalla mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto inerente al caso di specie (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni.
In caso di esito positivo della mediazione al contribuente spetta il beneficio della riduzione delle sanzioni al 40% (invece, nell’ipotesi di acquiescenza all’accertamento le sanzioni sono ridotte ad 1/3).
Valore dell’atto
La mediazione opera per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, da determinarsi al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La circolare precisa che qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, IRPEF e IRAP ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Effetti dell’istanza
L’istanza di mediazione equivale alla notificazione del ricorso; tuttavia, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio da parte del ricorrente decorre dal compimento di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza medesima. In pratica, quindi, l’istanza comporta la sospensione di 90 giorni del termine per il deposito del ricorso alla segreteria della commissione tributaria provinciale. Tuttavia, nel caso in cui l’Ufficio respinga l’istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni il termine per il deposito del ricorso decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento di diniego.
La presentazione dell’istanza, così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato che può, invece, essere chiesta alla commissione tributaria (ma solo dopo la conclusione della fase di mediazione) o all’Agenzia delle Entrate.
Presentazione dell’istanza
L’istanza di mediazione deve essere presentata dal contribuente, anche a mezzo procuratore generale o speciale ovvero dal difensore, la cui presenza è obbligatoria per le cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
L’istanza deve essere presentata alla Direzione (provinciale o regionale) dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto e la sua trattazione è riservata a strutture delle stesse Direzioni diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnati (come chiarisce la circolare, si tratta degli Uffici legali delle Direzioni provinciali o regionali, nonché del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo).
L’istanza non è soggetta all’imposta di bollo né al contributo unificato che deve, comunque, essere assolto qualora il contribuente depositi il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria.
Accordo di mediazione
In caso di accordo positivo, sottoscritto dalle parti, le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. La circolare mette in evidenza che l’Ufficio, anche qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, può concludere l’accordo di mediazione, che confermerà, quindi, integralmente il tributo contestato con l’atto impugnato, “con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate”.
Invece, in assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, dove sono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria e sono descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione. Il diniego è atto non impugnabile, poiché esso prelude al ricorso giurisdizionale, che si concretizza, come detto, con il deposito dell’istanza-ricorso.

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