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mercoledì 30 maggio 2012

Ancora in tempo per il modello 730; qualche chiarimento sulle dichiarazioni 2012

Domanda

A dicembre 2011 un contribuente minimo emetta fattura, senza IVA e con r.a., come previsto dall'allora vigente norma. La fattura non viene pagata entro il 31.12.2011; il contribuente ha tutti i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi, pertanto dal 01.01.2012 non deve più subire ra sulle fatture. E' corretto che subisca la ritenuta sulla/e fattura/e emesse ante 01.01.2012?

Risposta: Stefano Salvadeo

A parere dello scrivente, qualora il contribuente dovesse subire la r.a. dal sostituto sono percorribili due strade:
1. fornire una dichiarazione al sostituto che attesta il possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (tassazione al 5%), e per questo motivo, chiedergli direttamente il rimborso dell'importo della ritenuta subita. Infatti, anche le fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012, vengono tassate con la nuova imposta sostitutiva (5%), pertanto, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011 non bisogna assoggettare tali compensi a ritenuta d'acconto.
2. Qualora il sostituto non volesse provvedere al rimborso della RA effettuata, la stessa, a fronte della certificazione del sostituto (art. 4 comma 6-TER, D.P.R. n. 322/98), potrà essere dichiarata e scomputata nell'Unico generando eventualmente un credito di imposta.

Domanda

Per un appartamento ristrutturato e successivamente diviso in due immobili, la detrazione si applica con riferimento al numero delle unità immobiliari finali?

Risposta: Valerio Artina

Nel caso in cui si effettuano lavori di ristrutturazione, come precisato al paragrafo 3 della circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, la detrazione Irpef del 36% di cui all'art. 1 della L. n. 449/1997 si applica con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dell'intervento.
Nel caso in specie i lavori di ristrutturazione coinvolgono un appartamento che verrà diviso al termine dei lavori in due unità abitative, pertanto il limite su cui calcolare la detrazione è di 48.000 euro.
Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2006, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 35 quater dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 il calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti (comproprietari ecc.) va ripartito tra loro. Pertanto il limite di spesa su cui potrà usufruire della detrazione Irpef del 36% ciascun intestatario sarà di complessivi 24.000 euro.


Modello 730/2012
Secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia delle entrate, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti percettori nel 2011 delle seguenti tipologie di reddito:
_ redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per es. compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni a sostegno del reddito, compensi corrisposti a soci di cooperative);
_ redditi dei terreni e dei fabbricati;
_ redditi di capitale;
_ redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
_ redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
_ alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

E’ fondamentale che i soggetti interessati abbiano in atto un rapporto di lavoro con un sostituto d’imposta nel periodo di effettuazione delle operazioni di conguaglio (da aprile o luglio nel caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, da giugno a luglio nel caso di assistenza prestata da centri di assistenza fiscale autorizzati).
I soggetti che possono effettuare la denuncia dei redditi con modello 730, presentano il medesimo modello tramite:
_ un centro di assistenza fiscale;
_ un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale);
_ il proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente che eroga il trattamento pensionistico, (se questi hanno comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale).
Scadenze
I termini per la presentazione, da parte del contribuente, del modello 730 sono:
_ modello presentato al sostituto d’imposta: entro il 16 maggio 2012;
_ modello presentato al Caf o ad un professionista abilitato: entro il 20 giugno 2012.
I termini per la consegna, da parte del soggetto che ha prestato assistenza fiscale, della copia del modello 730 elaborato e del prospetto di liquidazione sono:
_ modello presentato al sostituto d’imposta: entro il 15 giugno 2012;
_ modello presentato al Caf o ad un professionista abilitato: entro il 2 luglio 2012.
La trasmissione telematica dei modelli 730 da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale deve avvenire entro il 30 giugno 2012, mentre da parte dei Caf e dei professionisti abilitati entro il 12 luglio 2012, secondo le specifiche tecniche che sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 23020/2012.

 

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